Malattia e visite di controllo: quali sono le fasce di reperibilità e le sanzioni

Malattia e visite fiscali: la procedura per il certificato medico, le fasce di reperibilità e cosa succede in caso di assenza del lavoratore alla visita predisposta

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Claudia Garretta

Consulente del lavoro

Laureata, ha collaborato con importanti studi di consulenza del lavoro dal 2004. Assiste aziende italiane e internazionali nella gestione delle risorse umane.

Pubblicato: 7 Febbraio 2023 10:16

Spesso si parla delle visite fiscali, ossia di quelle visite mediche di controllo al proprio domicilio da parte dei medici incaricati dall’INPS e effettuate in determinate fasce orarie giornaliere per accertare lo stato di malattia dei lavoratori dipendenti.
Vediamo nel dettaglio la certificazione, la procedura e cosa succede in caso di assenza del lavoratore alla visita predisposta.

Definizione di malattia ai fini lavorativi

Prima di approfondire il tema delle visite fiscali, occorre spiegare cosa si intende per malattia in ambito di lavoro.
Possiamo, infatti, definirla come un’incapacità temporanea allo svolgimento della mansione certificata dal medico curante il giorno stesso dell’evento o il giorno successivo se effettua la visita domiciliare.

Certificato medico

Al lavoratore verrà rilasciato il numero di protocollo del certificato (PUC) o copia cartacea su richiesta che dovrà essere comunicato al datore di lavoro secondo le disposizioni del CCNL applicato al contratto di lavoro.
È importante verificare che i dati indicati siano esatti e in particolare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia specificando eventuale località, frazione, ecc. e precisando se si tratta di via, piazza o altro e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence o altra informazione.
Per visualizzare il proprio certificato basta accedere con proprio SPID al servizio dedicato sul sito dell’INPS.

Per la malattia nei giorni festivi e prefestivi il dipendente dovrà recarsi dal medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) per il rilascio del certificato. Lo stesso vale per giustificare la continuazione di un evento certificato fino al venerdì.
Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, sarà la struttura ospedaliera a rilasciare la certificazione attestante il periodo di degenza e l’eventuale successiva prognosi di malattia.

In caso di impossibilità dell’invio telematico, il certificato cartaceo, entro due giorni dal rilascio, dovrà essere consegnato o trasmesso all’INPS con R/R e al datore di lavoro.

Visite mediche di controllo

Secondo quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori del 1970, gli accertamenti e le relative visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore spettano ai medici dei servizi sanitari regionali.
Le c.d. visite fiscali possono essere disposte sia d’ufficio dall’INPS per i lavoratori privati aventi diritto alla indennità economica di malattia e per i lavoratori pubblici sia su richiesta dei datori di lavoro.
L’Istituto, dal canto suo, ha il potere e il dovere di accertare le situazioni che possano far venir meno il rischio assicurativo quale presupposto della prestazione economica di malattia.

Le visite sono a pagamento, se richieste dal datore, in base alle seguenti tariffe:

  • 28,29 euro se richiesta in giorno feriale ma non effettuata per mancata reperibilità;
  • 39,61 euro se richiesta in giorno festivo ma non effettuata per mancata reperibilità;
  • 41,67 euro se richiesta in un giorno feriale ed effettuata;
  • 52,82 euro se richiesta in un giorno festivo ed effettuata.

Si devono aggiungere anche 4,73 euro di costi amministrativi e un rimborso spesa pari a circa 6,00€ in città e da i 10,00€ ai 15€ a seconda della distanza in km.
Al termine della visita il medico rilascia un verbale e lo trasmette telematicamente all’INPS. L’esito è pubblicato sul portale dell’Istituto e reso disponibile al datore di lavoro.
Se il dipendente non dovesse accettare l’esito, il medico è tenuto ad annotare sul verbale il manifestato dissenso e farlo sottoscrivere al dipendente. Per l’esito definitivo dovrà comunque sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente.

Fasce di reperibilità ed esenzioni

Le fasce orarie di reperibilità sono valide anche nei giorni festivi, di sabato e domenica.

Fasce di reperibilità per i privati

Per i lavoratori privati, sono:

  • dalle ore 10.00 alle 12.00;
  • dalle 17.00 alle 19.00.

Ci sono una serie di situazioni che prevedono l’esenzione dalle visite secondo quanto previsto dalla circolare n.95/2016 dell’INPS e in particolare le seguenti:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

La stessa circolare elenca una lista dettagliata di malattie che non prevedono l’obbligo di presenza durante le fasce di reperibilità.
In questi casi è si vero che i datori di lavoro non possono richiedere la visita di controllo, ma possono segnalare all’Istituto, mediante PEC istituzionale, possibili eventi che rientrano nell’esenzione ma per quali si ravvisi la necessità di effettuare un controllo. L’INPS valuterà se procedere o meno informando il datore.

Esistono anche casi in cui il lavoratore privato assicurato per la malattia può assentarsi dall’indirizzo di abituale di dimora durante le fasce orarie di reperibilità. Tra questi ricordiamo:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità. In questo caso tuttavia il lavoratore deve preavvisare l’Istituto della sua assenza altrimenti non gli verrà riconosciuta l’indennità economica in caso di controllo;
  • provati gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

Fasce di reperibilità per i lavoratori pubblici

Per i lavoratori del settore pubblico, gli orari sono differenti e in particolare i seguenti:

  • dalle ore 09.00 alle 13.00
  • dalle 15.00 alle 18.00.

Anche per il settore pubblico sono previsti dei casi di esonero dalla reperibilità e sono specificati nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206/2017. Oltre a quelli già previsto per il settore privato possiamo aggiungere il seguente: causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.

Assenza alla visita fiscale e conseguenze

Se il medico non trova il lavoratore all’indirizzo indicato, lascerà un apposito avviso indicando la data e l’ambulatorio presso cui recarsi per la visita. Se a tale data l’attività lavorativa è stata già ripresa il dipendente dovrà comunicarlo all’INPS.
In ogni caso, deve essere presentata idonea documentazione attestante la motivazione dell’assenza alla visita domiciliare per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro. Infatti, l’assenza alle visite fiscali è violazione dei doveri di buona fede e correttezza nei confronti del datore, il quale può prendere provvedimenti previa contestazione.

Il lavoratore privato assicurato per la malattia deve comunicare preventivamente alla Struttura territoriale di competenza e anche al datore di lavoro la variazione di indirizzo di reperibilità.
Se si tratta invece di un lavoratore non assicurato per la malattia, lo stesso deve comunicare la variazione solo al datore di lavoro.
Per il dipendente pubblico, occorre informare il datore di lavoro, il quale provvede a sua volta ad informare tempestivamente l’INPS.

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di assenza ingiustificata, il lavoratore non ha diritto:

  • al 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di prima assenza;
  • al 50% del restante periodo per la seconda assenza;
  • al 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla terza visita.

Da ultimo si ricorda che se il dipendente vuole rientrare al lavoro prima della fine della prognosi, deve chiedere al medico la rettifica da inoltrare all’INPS attraverso il servizio di trasmissione telematica.

Le informazioni hanno carattere generale. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.