Ci sono alcune novità riguardo l’ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata. Le ha rese note l’Inps nella circolare 141 2019, in cui si tratta di:
- una riduzione del requisito contributivo richiesto
- il raddoppio delle indennità di malattia e degenza ospedaliera.
L’ istituto chiarisce che i lavoratori interessati dalle novità in oggetto sono tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata con aliquota contributiva piena quindi:
- lavoratori a partita IVA non iscritti a Casse private
- collaboratori coordinati e continuativi
- amministratori di srl
- lavoratori occasionali con reddito annuo lorodo superiore a 5mila euro
L’articolo 16 del decreto-legge n. 101/2019 si applica agli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto ovvero il 5 settembre 2019 . Gli eventi iniziati precedentemente – anche se ancora in corso alla data del 5 settembre 2019 – ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.
Contribuzione accreditata
Per avere diritto alle tutele di malattia i collaboratori a partire dal 5 9 2019 devono avere nei 12 mesi precedenti almeno 1 mese di contribuzione accreditato nella Gestione separata, ( non piu 3, come in precedenza);
Resta invariato il requisito di reddito per cui nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo fissato dal Ministero per lo stesso anno.(per il 2019 è pari a 71.780,1 euro).
Aumento delle prestazioni economiche
Il decreto prevede:
A) la misura dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
- 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
- 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
B) Indennità di malattia: la misura della prestazione, che è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera , viene quindi ugualmente raddoppiata. Per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019 corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
- 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
C) Indennità di malattia (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017)
I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017).