La legge 104 consente di usufruire di permessi per assistere un familiare con handicap grave. Finora l’agevolazione era riservata a un solo lavoratore, ma ci sono delle circostanze in cui la legge 104 può essere invocata da più di una persona.
L’assistenza saltuaria
In pratica, è possibile usufruire della cosiddetta “assistenza saltuaria per la legge 104“. Si tratta di una soluzione che consente ad un dipendente di non essere l’unico ad occuparsi di un parente portatore di handicap grave ma di condividere questo compito con un’altra persona. Per sostituire il caregiver abituale (la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto) arriva il caregiver sostituto, cioè colui che si affianca al referente unico. In questo caso entrambi possono usufruire dei permessi 104 ma in misura ridotta, ovvero 1 giorno di permesso al mese ogni 10 giorni di assistenza al familiare disabile in maniera continuativa.
Come chiedere l’assistenza saltuaria
Per sostituire il caregiver abituale, il sostituto deve presentare all’Inps e al proprio datore di lavoro una richiesta in forma scritta contenente una dichiarazione di responsabilità in cui sono precisati quattro aspetti:
- i motivi per la sostituzione del familiare che presta assistenza abitualmente;
- il periodo o i periodi di durata dell’assistenza;
- il rapporto di parentela col disabile;
- il tipo di assistenza prestata al disabile.
A chi spettano i permessi
I permessi della legge 104 possono essere richiesti, sia per sé stessi in quanto disabili sia dai familiari chiamati ad assistere il disabile. Dunque possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:
- disabili con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time, sono invece esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavoro domestici e familiari;
- genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
- coniuge lavoratore dipendente;
- parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
- parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano maggiori di sessantacinque anni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.