In tema di sicurezza e salute, le norme di riferimento sono contenute nel d. lgs. 81/2008, un testo che ogni datore di lavoro dovrebbe conoscere e applicare scrupolosamente, al fine di evitare possibili conseguenze legali. All’interno si parla ampiamente anche delle regole d’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e – proprio sulla scorta di quanto previsto in materia dal legislatore – è utile considerare cosa ha recentemente affermato la Cassazione Sezione Lavoro – sentenza 20645/2025 – con specifico riferimento agli infortuni causati da un’attrezzatura presa a noleggio.
In caso di grave infortunio del dipendente, il datore rischia seriamente di essere responsabile a livello penale. Vediamo perché.
Indice
Il caso in esame, le norme violate e la ricostruzione dei fatti
La disputa giudiziaria, che ha portato le parti in causa fino alla Cassazione, ha avuto origine da un incidente sul lavoro con vittima un dipendente edile, impegnato nell’uso di un macchinario noleggiato da una ditta esterna. In particolare, si trattava di un autocarro con un problema di chiusura della sponda posteriore.
Come ricostruito nei fatti di causa, durante alcune attività presso un cantiere stradale, l’uomo stava scendendo dal cassone e – appoggiandosi alla sponda – ne ha determinato il cedimento. Proprio questo evento ha provocato una sua caduta a terra all’indietro, con conseguente gravissimo infortunio (tetraplegia).
Accertato il danno alla salute legato all’esercizio delle mansioni, il nocciolo della questione legale ruotava all’attribuzione della responsabilità: considerato che si trattava di attrezzatura a noleggio, dell’accaduto doveva rispondere il datore di lavoro? E se sì, perché?
Dal grave incidente era insorta una causa penale che, in primo grado, ebbe una pronuncia favorevole all’azienda. Infatti, come citato nella sentenza della Cassazione, il tribunale:
pur riconoscendo che il datore di lavoro che prende a noleggio un macchinario o un veicolo non possa fare completo ed esclusivo affidamento sulla corretta condotta del noleggiatore, avendo obblighi di controllo sanciti dall’art. 71 d. .gs. n. 81/2008 circa l’idoneità dei macchinari che mette a disposizione dei lavoratori, ha tuttavia ritenuto che la natura occulta del vizio della sponda posteriore abbia inciso sulla prevedibilità soggettiva, in un’ottica ex ante dell’evento da parte del datore di lavoro.
In sostanza, secondo il giudice di merito, il problema meccanico della sponda posteriore – da cui si è originato il grave incidente – era nascosto, non era scopribile con l’ordinaria diligenza e, comunque, se non dopo aver fatto uso del veicolo.
Le violazioni accertate in appello e la responsabilità in concorso tra datore di lavoro e ditta esterna
In appello ci fu il ribaltamento della sentenza di assoluzione del tribunale, perché il datore di lavoro fu dichiarato responsabile del reato di lesione personali colpose.
In particolare, il titolare dell’impresa edile le aveva cagionate in cooperazione colposa col noleggiatore, e in violazione degli artt. 71 e 72 del Testo unico salute e sicurezza sul lavoro.
In sintesi, con una diversa ricostruzione e interpretazione dei fatti di causa, la magistratura sostenne infatti che, se ci fosse stato un opportuno controllo al meccanismo di aggancio e sgancio delle sponde, il malfunzionamento sarebbe stato tempestivamente rilevato, senza alcun incidente. Da questo esito, seguì il ricorso del datore in Cassazione.
La Cassazione evidenzia la negligenza del titolare dell’impresa edile e condivide le conclusioni del secondo grado
Presso i giudici della Suprema Corte, il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice d’appello è stato condiviso e considerato corretto. Infatti, nella sentenza si può leggere che il d. lgs. 81/2008:
pone a carico di colui che noleggia macchine, apparecchi o utensili l’obbligo di garantire che gli stessi siano conformi, al momento della consegna, alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o, in mancanza, ai requisiti di sicurezza di cui all’All. V.
In particolare, i punti 3 e 5 dell’All. V menzionano sia i rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro, in grado di causare seri pericoli per sicurezza e salute dei lavoratori, sia l’obbligo di rendere stabili le attrezzature con fissazione o altri mezzi. Soprattutto, rimarca la Cassazione, la responsabilità del noleggiatore non esclude che anche il datore di lavoro sia gestore di tali rischi, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 71 d. lgs. n.81.
Ecco perché la Cassazione sottolinea che:
mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, prendere in considerazione i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature al momento di sceglierle, ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro, prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione, sono solo alcuni tra gli obblighi cautelari gravanti sul datore di lavoro per la corretta gestione dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature.
Anzi, nel considerare il datore di lavoro obbligato a controllare il corretto funzionamento del sistema di bloccaggio e sbloccaggio delle sponde dell’autocarro – prima di metterlo a disposizione dei lavoratori – la corte territoriale ha correttamente individuato il rischio, da prevenire in relazione all’uso al quale l’attrezzatura era destinata.
Al contempo, il giudice d’appello aveva correttamente valutato la concorrente colpa del noleggiatore, che non aveva fornito macchinari sicuri, conformi alle direttive europee e alle leggi nazionali, e in ottime condizioni di efficienza.
Ecco perché la Cassazione ha confermato l’esito del secondo grado, rigettando il ricorso del titolare dell’impresa.
Che cosa cambia
La sentenza Cassazione 20645/2025 è molto importante perché ribadisce alcuni principi giurisprudenziali e ricorda a tutte le aziende e datori di lavoro che la catena della sicurezza ha più anelli, ognuno con specifici doveri.
Il primario scopo è quello di garantire salute e sicurezza ai lavoratori, prevenendo o attenuando i rischi di infortunio tramite opportuni controlli alle attrezzature e mezzi di lavoro (e recentemente abbiamo anche parlato dell’utilità di apposite tessere).
Il fatto che, in questo caso, il veicolo fosse fornito da una ditta esterna, secondo la formula del noleggio, non cancella la responsabilità penale per lesioni colpose in concorso. Anzi a maggior ragione in caso di noleggio, il datore di lavoro deve comunque adoperarsi per garantire un ambiente sicuro, essendo il primo garante della sicurezza dei propri lavoratori.
In sostanza, non è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni del noleggiatore, perché occorre applicare un sistema interno di valutazione dell’idoneità e della sicurezza dei macchinari (compresa la formazione specifica del personale addetto, su cui non bisogna mai dimenticare di investire per non rischiare una condanna).
Parallelamente, il mero affidamento sull’affermata conformità alla legge dell’attrezzatura fornita dal noleggiatore non fa venir meno il rispetto degli obblighi di controllo e vigilanza. Concludendo, la sentenza in oggetto rappresenta quindi un altro caposaldo a tutela dei diritti dei lavoratori (infortunati), perché garantisce giustizia e l’attribuzione di responsabilità penale in caso di negligenza, omissione e violazioni di legge.