Il tempo trascorso dal rider in attesa di una consegna davanti al ristorante deve essere considerato tempo di lavoro e quindi va retribuito. Lo ha stabilito una sentenza del tribunale di Torino, che ha riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato per un ciclo-fattorino di Glovo. La decisione riguarda Foodinho srl, società che gestisce la piattaforma Glovo in Italia. Il giudice ha ordinato il reintegro del rider licenziato con un contratto a tempo pieno e indeterminato, oltre al pagamento dell’indennità risarcitoria e dei contributi previdenziali.
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Il caso del rider licenziato
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un rider. Il fattorino aveva lavorato per Glovo dall’ottobre 2024 al marzo 2025. Il rapporto si sarebbe interrotto quando la società gli aveva impedito l’accesso alla piattaforma tramite una comunicazione via email. Il rider ha impugnato il licenziamento chiedendo il reintegro e il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Il lavoratore era formalmente inquadrato con un contratto di prestazione d’opera. Per effettuare le consegne doveva registrarsi sulla piattaforma e installare l’app Glover sul cellulare. La società forniva alcuni strumenti, come casco e caricabatterie, mentre il rider doveva usare il proprio telefono e la bicicletta.
Gli incarichi venivano assegnati tramite il sistema di prenotazione degli slot. La piattaforma attribuiva inoltre un punteggio di eccellenza in base a determinati parametri. Secondo quanto riportato, entrambi i meccanismi sono stati eliminati da maggio 2025.
Il ruolo dell’algoritmo
Il punto centrale della decisione riguarda il modo in cui la piattaforma organizzava il lavoro. Secondo la tesi del rider, l’algoritmo non si limitava a mettere in contatto fattorini, clienti e ristoranti. Al contrario, assegnava le consegne, stabiliva i compensi, indicava punti di ritiro e destinazioni, e monitorava gli spostamenti in tempo reale.
Per Foodinho, invece, non c’erano gli elementi della subordinazione perché i rider potevano scegliere se lavorare, quando prenotare gli slot e in quale zona operare. La società ha inoltre richiamato l’assenza di un orario fisso, di un numero minimo di consegne e di un vincolo di esclusiva.
Cosa ha deciso il tribunale
Il tribunale ha accolto la posizione del fattorino, riconoscendo che il sistema di organizzazione e controllo era compatibile con un rapporto di lavoro subordinato. La sentenza stabilisce anche un principio economico rilevante: il tempo in cui il rider è loggato, disponibile per la piattaforma e in attesa dell’ordine deve essere considerato tempo lavorato. Questo significa che non va retribuita soltanto la consegna materialmente effettuata, ma anche il periodo in cui il lavoratore resta a disposizione della piattaforma.
La decisione comporta effetti diretti sul costo del lavoro. Foodinho è stata condannata a reintegrare il rider e a pagare un’indennità risarcitoria calcolata sull’ultima retribuzione utile ai fini del Tfr. A questo si aggiunge il versamento dei contributi previdenziali.