Sono arrivate le e-mail che tutti gli insegnanti stavano aspettando: l’esito delle domande di mobilità e trasferimento. Chi ha chiesto di cambiare sede, passando da un territorio a un altro o da una cattedra all’altra, potrà finalmente scoprire se la propria richiesta è stata accolta.
Il docente o la docente che ha ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Ma di vincoli ce ne sono altri, proprio come la non ammissione di rinuncia al trasferimento ormai concesso. Ci sono però delle eccezioni.
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Trasferimento docenti: gli esiti
Dopo tanta attesa (ma meno del rinnovo del contratto) sono arrivati gli esiti delle domande di trasferimento del personale docente che ha presentato domanda volontaria di mobilità, sia territoriale che professionale.
Il 23 maggio 2025 è stato pubblicato l’elenco di chi ha ottenuto il trasferimento o il passaggio. Questo è visibile sul sito istituzionale dell’Ufficio scolastico territoriale (Ust). In caso si perda la comunicazione tramite il sito, l’ufficio comunicherà ai diretti interessati il trasferimento e il passaggio di cattedra o altro ruolo attraverso un’e-mail all’indirizzo indicato durante la fase di richiesta.
Attenzione: anche nel caso in cui il trasferimento non viene accettato, l’Ust comunica l’esito della domanda.
Mobilità 2025-2026 senza vincoli
Si ricorda che grazie alle deroghe, la partecipazione alla mobilità 2025-2026 è stata accessibile anche ai docenti con vincoli. Questi potevano essere legati al vincolo triennale per i neo assunti in ruolo, al vincolo triennale assunti da Gps sostegno I fascia e il vincolo triennale dovuto alla preferenza.
Da questo momento e fino alla possibile pubblicazione di una nuova deroga, chi ha ottenuto il trasferimento però non potrà fare richiesta per un nuovo spostamento territoriale o professionale per i prossimi tre anni.
Rinuncia alla mobilità: le eccezioni
Come disposto e ben noto dall’O.M 36 del 28 febbraio 2025, l’ottenimento della mobilità non può essere rifiutato e non permette di fare nuova domanda nel triennio successivo al suo ottenimento.
Ci sono però delle eccezioni. Infatti, anche se non sarebbe possibile rinunciare alla mobilità, in caso di condizioni particolari è permessa una comunicazione di rinuncia.
Le eccezioni sono permesse in caso si verifichino le seguenti condizioni:
- un fatto grave e debitamente comprovato;
- resta vacante, il posto di provenienza;
- la rinuncia non incide negativamente nella gestione dell’organico della nuova posizione.