Nelle buste paga di alcuni lavoratori, è frequente trovare una voce intitolata “elemento perequativo“. Questo termine è stato al centro di diverse discussioni nell’ultimo periodo, con annunci riguardanti possibili cambiamenti e aggiornamenti. Se desiderate ulteriori informazioni su questo argomento, questo articolo mira a spiegare in modo chiaro cos’è l’elemento perequativo, come viene calcolato e quali implicazioni ha in termini di anzianità e posizione lavorativa.
Cos’è l’elemento perequativo
L’elemento perequativo rappresenta un aspetto finanziario presente nella busta paga, introdotto da alcuni contratti collettivi, sia nel settore privato che in quello pubblico. È pensato per sostenere le retribuzioni dei lavoratori di aziende che non partecipano alla contrattazione di secondo livello e che non ricevono altri importi aggiuntivi rispetto alla paga base, come superminimi o premi. Tale elemento viene pagato insieme alla retribuzione del mese di giugno ed è una somma annua fissa di 485,00 euro, che include tutti gli elementi della retribuzione e non influisce sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Appurate queste nozioni fondamentali, analizziamo le differenze specifiche tra settore pubblico e privato in merito a questo aspetto.
L’elemento perequativo nel settore privato
Per i lavoratori del settore metalmeccanico industriale, l’elemento perequativo è diventato parte del loro stipendio annuale dal contratto del 2008. Viene pagato ogni giugno con un importo fisso, che può essere integrato da ulteriori somme in base a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), considerando anche il periodo di lavoro dell’anno precedente. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima di giugno, si riceverà l’elemento perequativo insieme alle altre indennità di fine rapporto, calcolate in base alla durata del servizio.
L’indennità di equità, come detto, è una parte della retribuzione che non influenza altri aspetti contrattuali, come il TFR, e non dipende dal livello di inquadramento del lavoratore. Secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i metalmeccanici, l’elemento perequativo è dovuto ai lavoratori che sono in servizio al 1° gennaio di ogni anno presso aziende che non hanno accordi di secondo livello riguardanti premi di risultato o simili. Inoltre, i lavoratori devono aver prestato servizio durante l’intero anno solare precedente senza ricevere premi, superminimi o altri elementi retributivi soggetti a contribuzione. Se il superminimo dell’impiegato è inferiore a 485 euro all’anno, si riceverà la differenza fino a raggiungere tale importo.
L’elemento perequativo nel settore pubblico
L’elemento perequativo è stato previsto nei CCNL triennio 2016-2018 dei dipendenti pubblici, sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018 e prorogato nel 2019 . In particolare esso è stato inserito dalle seguenti disposizioni nel testo dei CCNL rinnovati:
- articolo 75 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto “Funzioni Centrali”, triennio 2016-2018;
- articoli 37, 62, 88, 93 e 107 del CCNL relativo al personale del comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2016-2018;
- articolo 66 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, triennio 2016-2018;
- articolo 78 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, triennio 2016-2018.
Incidenza dell’elemento perequativo sulla pensione e inquadramento
Ai fini pensionistici l’Inps ha chiarito che l’elemento perequativo introdotto dai recenti CCNL dei comparti “Funzioni Centrali”, “Istruzione e Ricerca”, “Funzioni Locali”, “Sanità” è imponibile ai fini pensionistici e concorre anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Questa somma, però, non è inclusa nella retribuzione considerata durante l’assenza per malattia, e non è conteggiata per il calcolo delle contribuzioni figurative quando si è assenti dal lavoro con una retribuzione ridotta o nulla. Inoltre, l’elemento perequativo non influisce sulla prestazione, né contribuisce al TFS (Trattamento di Fine Servizio) o al TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Di conseguenza, non viene considerato come reddito imponibile per il fondo ex ENPAS ed ex INADEL.