Le ferie sono un diritto inviolabile del lavoratore dipendente. Lo afferma la Costituzione e la legge. Esse rappresentano quella fase di stacco dall’attività di lavoro e dalla routine quotidiana, in cui è possibile ritrovare le energie psicofisiche e ripartire con slancio al momento del ritorno in ufficio.
Tra i vari dubbi e quesiti che riguardano tipicamente l’argomento ferie, ce n’è uno in particolare che vogliamo qui considerare – visto anche il periodo dell’anno per antonomasia dedicato alle ferie. Pensiamo a chi magari si trova in una situazione personale o familiare in cui preferirebbe godere del riposo in modo frazionato e ad ore: ciò è possibile? Si può chiedere al datore di lavoro di usufruire di ore di riposo – ‘qualificate’ come ferie – al posto delle intere giornate consecutive? Vediamo insieme come stanno le cose e quali sono i diritti dei dipendenti in materia.
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Ferie annuali, non è possibile la fruizione ad ore
La risposta da dare al quesito appena esposto è negativa, e ora vedremo perché. Secondo l’art. 36 della Costituzione, e a tutela del diritto alla salute, il dipendente ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali pagate. A tale diritto corrisponde l’obbligo aziendale di accordare queste ultime, anche se l’ultima parola sull’individuazione dei giorni di ferie in calendario – in un delicato contemperamento di distinti interessi – spetterà sempre all’azienda o datore di lavoro.
Il dipendente, che potrebbe pure avere i suoi buoni motivi a chiedere le ferie a ore o ‘a singhiozzo’, deve ricordare che vi sono almeno due norme di legge, che vietano di fatto il ricorso ad una forma assai elastica di fruizione delle ferie.
Da un lato infatti l’art. 2109 del Codice Civile stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto:
ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
Mentre dall’altro l’art. 10 del d. lgs. n. 66 del 2003, in tema di ferie annuali, stabilisce che:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.
Ferie pari ad almeno due settimane all’anno
Inoltre il d. lgs. n. 231 del 2004 modificativo dell’appena menzionato decreto, introduce la regola per cui il periodo di ferie non inferiore alle quattro settimane:
salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva […] va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Pertanto, facendo un esempio pratico, un dipendente nel corso dell’anno matura quattro settimane di ferie e:
- non solo potrà, ma dovrà consumarne due entro il dicembre dello stesso anno (e il datore di lavoro non potrà obiettare alcunché);
- consumerà le restanti due non oltre il 30 giugno del secondo successivo a quello dell’anno di maturazione.
E, al fine di evitare confusione, tensione e ferie di massa dei dipendenti, cogliamo l’occasione per ricordare che una buona regola è sempre quella della programmazione anticipata delle ferie estive, magari già ad inizio anno. Ovviamente le ferie andranno godute, altrimenti scatteranno ci saranno sanzioni. Ecco perché è sempre meglio conoscere i metodi per smaltire le ferie arretrate.
I suggerimenti della giurisprudenza
Numerose sentenze della Cassazione ribadiscono il valore delle ferie, tutelato in primis dalla Costituzione. Come dicevamo, finalità incomprimibile e essenziale di tale periodo è il pieno recupero delle energie psico-fisiche dopo mesi di lavoro – dedicandosi alle relazioni familiari, d’amicizia e sociali, oltre che ad hobby e passatempi.
Quindi anche una semplice considerazione logica fa dedurre che tali esigenze sarebbero frustrate, qualora si desse spazio alla fruizione frazionata ad ore delle ferie – intese sulla falsariga dei permessi. Per l’integrale recupero delle forze è necessario un riposo consecutivo, che allontani gli stati di stress e il pericolo burnout.
Inoltre, la normativa vigente non parla mai di fruizione oraria delle ferie, bensì di fruizione ‘a settimana’. Anzi quasi tutti i contratti collettivi rimarcano la regola di cui al decreto legislativo del 2004, in tema di fruizione pari ad almeno due settimane nell’anno.
Che succede in caso di fruizione di ferie ad ore
Nella prassi possono verificarsi casi di fruizione illegittima delle ferie a ore. Come abbiamo visto, però, c’è il divieto e, pertanto, se utilizzate potranno comunque essere riaccreditate. Infatti l’ispettore del lavoro avrà il potere di disporre il ripristino del periodo di riposo del dipendente, in conformità alla disposizioni di legge e in tutela di quest’ultimo.
In altre parole, è certamente consentito sollecitare l’azienda affinché riaccrediti le ferie concesse a ore nel relativo contatore, riportando così la situazione alla normalità. E laddove il datore di lavoro agisca tempestivamente, risolvendo l’irregolarità e ottemperando al provvedimento impartito dall’ispettore, non rischierà di incappare in alcuna sanzione amministrativa.
Conclusioni
In attuazione di quanto previsto in Costituzione il legislatore ha dunque previsto un periodo minimo di ferie, che non può essere derogato dalle parti neanche con richieste di fruizione ‘ad ore’. Le trattative in merito all’organizzazione del periodo di riposo dovranno sempre attenersi al dato della legge, per non rischiare contenziosi con i dipendenti e i sindacati.
Piuttosto saranno i contratti collettivi a prevedere, eventualmente, condizioni di maggior favore – e quindi una quantità maggiore di ferie. Notiamo infatti che le queste ultime maturano nel corso del rapporto di lavoro e i Ccnl possono soltanto accrescere il periodo di quattro settimane, senza nessuna facoltà di riduzione.
Mentre i riposi giornalieri sfruttati in modo frazionato non andranno inclusi nel concetto di ferie, ma in quello dei permessi.