Una recente sentenza della Cassazione – la 26958/2025- ha affrontato una questione di grande rilievo per il mondo delle cooperative: da quando decorre la prescrizione dei crediti retributivi dei soci lavoratori? In particolare, i giudici si sono domandati se il principio elaborato per i dipendenti “ordinari” – secondo cui la prescrizione decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro in mancanza di una tutela reale certa – valga anche per i soci lavoratori di cooperativa.
Considerando le dimensioni del mondo cooperativo nel nostro paese, scopriamo perché la decisione della Suprema Corte è molto importante per i rapporti di lavoro del settore e che cosa cambia.
I fatti alla base della controversia
Ventuno soci lavoratori dipendenti di una cooperativa servizi avevano chiesto a una società, committente degli appalti in cui operavano, di pagare le differenze retributive spettanti loro in base al Ccnl di riferimento e alla legge, che disporrebbe – in loro favore – la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti dall’appaltatore.
Ma sia in primo che in secondo grado, la magistratura respinse la domanda, ritenendo che i crediti fossero ormai caduti in prescrizione, non potendo quindi essere più incassati neanche attraverso il provvedimento di un giudice.
In particolare, il tribunale affermò che i dipendenti non avevano più diritto a ricevere i crediti, perché ormai erano passati più di cinque anni, ossia il tempo massimo previsto dalla legge per chiedere quelle somme. In appello, i giudici giunsero alle stesse conclusioni, ribadendo che la prescrizione decorre durante il rapporto, a partire dal giorno di effettiva maturazione del credito. Infatti, il socio lavoratore di cooperativa non vive la stessa situazione di timore di perdere il posto di lavoro di un dipendente comune e, perciò, non ha bisogno di più tempo per richiedere quelle somme.
D’altro lato, il giudice d’appello ha riconosciuto che in generale, dopo la riforma Fornero, la prescrizione dei crediti dei lavoratori dipendenti è sospesa durante il rapporto di lavoro, perché molti lavoratori hanno paura di perdere il posto se fanno causa al datore di lavoro.
Perché i soci lavoratori della cooperativa hanno fatto ricorso in Cassazione
I soci lavoratori della cooperativa si rivolsero ai giudici di piazza Cavour, per tentare di rovesciare l’esito della disputa giudiziaria. Hanno così impugnato la sentenza di secondo grado con una serie di motivi di ricorso, tutti centrati sullo stesso punto: la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.
In particolare, la corte d’appello avrebbe sbagliato a escludere l’applicazione ai soci del principio affermato in passato dalla Cassazione, per cui, dopo la riforma Fornero e il Jobs Act, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre solo dalla cessazione del rapporto. Aveva inoltre “presunto” l’esistenza di una tutela reintegratoria forte, sulla falsariga di quella dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ma non sempre garantita ai soci di cooperativa. E aveva deciso contro i lavoratori, senza considerare ciò che recentemente ha stabilito la Suprema Corte (Cass. n. 25477/2023), che estende questo principio anche ai soci lavoratori.
La decisione della Corte si fonda su una giurisprudenza consolidata
Per risolvere – una volta per tutte – la questione della prescrizione dei crediti retributivi dei soci lavoratori, la Cassazione ha considerato il regime specifico che governa i soci lavoratori, previsto dalla legge n. 142/2001, testo che distingue tra rapporto associativo e rapporto di lavoro. Il punto però è che, se è vero che la norma prevede che le disposizioni sul lavoro dipendente si applichino ai soci soltanto se compatibili con la disciplina cooperativa, è altrettanto vero che non contiene una propria regolamentazione della prescrizione. Il legislatore non è cioè intervenuto nel dettaglio su questo tema.
Ecco perché l’ultima pronuncia della Suprema Corte si inserisce sullo stesso solco tracciato dai precedenti giurisprudenziali, in cui si era sottolineato che il timore di azionare “subito” la pretesa creditoria fosse anche nel vasto mondo delle cooperative. Non a caso nella recente sentenza della Cassazione si trova scritto che:
le ultime sei pronunce intervenute nella materia (Cass. nn. 23281/25, 29831/22, 19493/23, 213332/23, 21640/23, 25477/23) si sono espresse tutte in senso positivo ovvero per l’estensione del regime valevole per il lavoratore subordinato.
In mancanza di regole precise del legislatore, la giurisprudenza si è così sostituita fissando un’interpretazione unitaria della prescrizione dei crediti da lavoro, aprendo a possibili richieste riferite anche a differenze di salario maturate in tempi di lavoro abbastanza lontani.
Inoltre, la Cassazione ha ricordato che dal carattere speciale del rapporto del socio lavoratore non consegue automaticamente una tutela maggiore di quella del dipendente comune. Anzi, la tutela può variare in reintegrazione, indennità o tutela obbligatoria di cui alla legge 604/1966, e non è possibile prevedere in anticipo quale specifica protezione sarà garantita al socio lavoratore, in caso di stop del rapporto di lavoro. Per la Cassazione, questo genera una condizione di insicurezza per il socio lavoratore, analoga a quella del lavoratore subordinato ordinario dopo la riforma Fornero.
Ecco perché la Corte ha accolto il ricorso dei lavoratori e ha cassato la sentenza dell’appello, rinviando la causa per un nuovo esame.
Che cosa cambia e le conseguenze pratiche
Al di là dell’esito del caso concreto, della sentenza 26958/2025 della Cassazione è importante il principio di diritto definitivamente affermato, e che si può riassumere nei termini seguenti:
- per il socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, la possibilità per la cooperativa di intimare il licenziamento, con esiti variabili quanto alle tutele applicabili, rende la stabilità del rapporto incerta e non predeterminabile;
- in presenza del timore del lavoratore e della mancanza di una tutela reale garantita, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, e non durante la sua vigenza.
La generalità dei soci lavoratori di cooperativa sono così equiparate ai lavoratori subordinati ordinari, quanto al regime della prescrizione dei crediti di lavoro, con il termine quinquennale che decorre soltanto dalla fine del rapporto e non dalla data di maturazione del credito.
Concludendo, la decisione della Suprema Corte è certamente un passo importante per la tutela dei redditi e dei diritti economici dei soci lavoratori di cooperativa, ponendo fine a ogni possibile dubbio interpretativo. Viene così riconosciuto che anche i soci, pur inseriti in una realtà mutualistica, possono trovarsi nella stessa condizione di vulnerabilità del lavoratore subordinato qualsiasi, e meritano quindi identiche garanzie in tema di prescrizione dei crediti retributivi.