Per riposo compensativo si intende quel giorno di riposo, che spetta al dipendente che ha lavorato per 7 giorni consecutivi, quindi senza lo stacco di 24 ore consecutive dopo un periodo di lavoro continuato di 6 giorni.
I riposi compensativi hanno dunque la funzione di compensare la particolare onerosità del lavoro festivo, notturno, in turni a orario ed altre condizioni di lavoro particolarmente gravose o usuranti.
Vediamo più da vicino questo istituto che costituisce oggetto di un vero e proprio diritto dei lavoratori, e scopriamo come funziona in concreto.
Indice
Recupero compensativo secondo la legge
Il terzo comma dell’articolo 36 della Costituzione stabilisce che: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Ogni lavoratore, quindi, è obbligato non soltanto ad avere, ma anche a rispettare uno stacco di 24 ore dopo 6 giorni continuativi di lavoro. Si tratta cioè della giornata di riposo settimanale.
Pertanto, se si lavora più di 6 giorni alla settimana, il lavoratore o la lavoratrice potrà contare su questo speciale riposo, utile a recuperare le energie psico-fisiche.
Questo è un diritto del lavoratore che viene impiegato anche nel 7° giorno della settimana, ma può essere riconosciuto anche al dipendente che lavora durante una festività oppure nel suo giorno di riposo se lavora 5 giorni su 7.
Non solo. Il D. Lgs. 66/2003, in tema di orario di lavoro, all’art. 5, ultimo comma, contiene le seguenti parole:
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
In sostanza, non soltanto per il mancato riposo settimanale, ma altresì per il lavoro straordinario i Ccnl e i contratti collettivi aziendali possono disporre dei riposi compensativi, da sfruttare in alternativa alla retribuzione straordinaria o insieme ad essa.
Riposi compensativi del giorno festivo
Il riposo settimanale compensativo del lavoro domenicale, in particolare, è previsto nel caso in cui il lavoratore svolga del lavoro straordinario nel giorno festivo. In questo caso, ai dipendenti occupati per tutta la domenica spetta, oltre al riposo per il periodo residuo, un riposo di durata pari a quella delle ore di lavoro svolte durante la domenica o comunque non inferiore a 12 ore consecutive.
Nel lavoro subordinato il riposo compensativo deve quindi avere una durata uguale alle ore di lavoro eseguite nei giorni festivi, con la garanzia di un riposo non inferiore a 12 ore consecutive.
Cosa accade se l’azienda non concede i riposi compensativi?
Se il datore di lavoro non concede il riposo compensativo dopo che il lavoratore ha svolto del lavoro straordinario non compensato da una maggiorazione retribuita, oppure quando non ha usufruito del riposo settimanale, egli commette un illecito e il dipendente, a seconda dei casi, può avere diritto:
- alla retribuzione, con le relative maggiorazioni connesse alle ore in più di prestazione eseguite compreso il pagamento dei giorni festivi
- al risarcimento del danno subito a causa dell’usura psico-fisica che la maggior mole di lavoro ha comportato.
Ben si comprende questa tutela a favore dei lavoratori, posto che il riposo è utile altresì a prevenire situazioni di forte stress e il cd. burnout.
Eccezioni alle disposizioni sui riposi
La legge sull’orario di lavoro prevede in alcuni casi eccezioni alle disposizioni sui riposi settimanali. Tali eccezioni si applicano nei casi di:
- attività di lavoro a turni, ogni volta che il lavoratore cambia turno o squadra egli non può usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale
- attività caratterizzate da più momenti di lavoro frazionati durante la giornata
- personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari
- previsioni differenti stabilite dai contratti collettivi
Tuttavia, come chiarito dal Ministero del Lavoro, il diritto al riposo compensativo spetta comunque. In buona sostanza, è possibile organizzare turni di lavoro che prevedano anche più di sei giorni di lavoro consecutivo, purché nell’arco di 14 giorni vi siano 48 ore di riposo.
Riposo compensativo nel Ccnl Commercio
Il riposo settimanale nel contratto commercio è disciplinato dall’art. 152 del relativo contratto collettivo. Tale articolo richiama esplicitamente le disposizioni di legge, in termini di diritto al riposo settimanale dei lavoratori. Esse vanno perciò applicate anche nel contratto commercio.
Il citato articolo del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi stabilisce infatti che:
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Lavoro festivo Ccnl Commercio con retribuzione maggiorata
Chi lavora durante i giorni festivi o di riposo ha diritto ad una retribuzione maggiorata per il giorno festivo in cui ha lavorato, Tuttavia non esiste una regola fissa che stabilisce di quanto deve aumentare la retribuzione durante i giorni di festa, perché le regole per il calcolo variano a seconda del contratto collettivo applicato.
Ad esempio, il Ccnl Commercio prevede una retribuzione maggiorata del 30% per chi lavora nei giorni di riposo o festivi, mentre ai dipendenti pubblici viene riconosciuto un 50% sulla retribuzione giornaliera oltre al riposo compensativo.
Riposo compensativo metalmeccanici
Per quanto riguarda il contratto dei metalmeccanici, anche in questo caso il riposo settimanale coincide con la domenica salvo eccezioni e deroghe. I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.