Come funziona il congedo per le donne vittime di violenza di genere

Le donne lavoratrici vittime di violenza hanno la possibilità di mantenere il proprio posto di lavoro: come funziona il congedo, quanto dura e come usufruirne

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Claudia Garretta

Consulente del lavoro

Laureata, ha collaborato con importanti studi di consulenza del lavoro dal 2004. Assiste aziende italiane e internazionali nella gestione delle risorse umane.

Il fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere è purtroppo molto diffuso in tutto il territorio italiano e per poter superare quanto subito sia a livello fisico che psicologico si possono intraprendere specifici percorsi di protezione e reinserimento.
Con il D.Lgs. 15.6.2015, n. 80 e successive modifiche e integrazioni, le donne lavoratrici vittime di violenza hanno la possibilità di mantenere il proprio posto di lavoro e svolgere quanto previsto dai suddetti percorsi usufruendo di un congedo alle condizioni che vediamo di seguito.

Beneficiari

Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere del settore pubblico e privato che siano dipendenti o autonome hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per un certo periodo.
In particolare, possono richiedere il congedo le dipendenti appartenenti a qualsiasi categoria compreso il lavoro domestico e agricolo e le autonome o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il percorso di protezione deve essere certificato dai servizi sociali del comune di appartenenza, dalle Case Rifugio o dai centri antiviolenza.

Durata e modalità di fruizione

Il congedo può essere usufruito per un periodo massimo di 90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione.
Non può essere goduto nei giorni non lavorativi e nei giorni festivi e termina in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice deve dare un preavviso al datore di lavoro o al committente pari ad almeno 7 giorni specificando l’inizio e la fine del periodo di congedo.

Tale periodo è utile ai fini dell’anzianità di servizio, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. E’ inoltre coperto dalla contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

È frazionabile in ore, ma per un numero di ore minimo pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

La contrattazione collettiva può prevedere condizioni differenti e di miglior favore.

Trattamento economico

Per quanto riguarda gli aspetti economici, è erogata un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo considerando tutte le voci fisse e continuative.
Tale indennità, per il settore privato, è anticipata dal datore di lavoro che la deduce contestualmente nella denuncia contributiva mensile dal totale dei contributi dovuti.

In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata.

Per alcune categorie di lavoratrici come ad esempio le stagionali, le operaie agricole a tempo determinato, le lavoratrici dello spettacolo e le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, l’indennità è pagata direttamente dall’INPS.
Per coloro che sono iscritte alla Gestione Separata è garantita la sospensione del contratto per i giorni richiesti, ma il congedo non è retribuito.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo può essere presentata direttamente online attraverso il servizio dedicato sul sito dell’INPS o tramite Contact center o patronati.
La certificazione relativa al percorso di protezione deve essere consegnata in busta chiusa, alla sede competente territorialmente, con numero di protocollo della domanda e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015”.

Il Reddito di libertà

In aggiunta a quanto fin qui esposto, si ricorda che è stato istituito il “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” ai fini dell’erogazione del c.d. Reddito di libertà “finalizzato a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.”

Le informazioni qui esposte hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.