Cambiano i tassi di interesse dei premi assicurativi INAIL

Resi noti i nuovi tassi di interesse dei premi assicurativi INAIL: nuove regole dal 20 settembre per la rateazione dei debiti e le sanzioni civili

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Sono cambiati i tassi di interesse dei premi assicurativi INAIL, comportando in questo modo la conseguente modifica sia delle rateazioni dei debiti sia della misura delle sanzioni civili.

La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha fissato al 4,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 20 settembre 2023, sono determinati applicando un tasso di interesse diverso.

Vediamo, nel dettaglio, che cosa cambia.

Premi assicurativi INAIL e sanzioni: i nuovi tassi di interesse

La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha fissato al 4,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP). Quindi, come comunicato dall’INAIL con la circolare del 18 settembre n. 42, per effetto di tale decisione, a decorrere dal 20 settembre 2023 il tasso di interesse
per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:

  • 10,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 10,00% misura delle sanzioni civili.

Cosa cambia

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti. A stabilirlo è il legislatore all’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996 n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 20 settembre 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,50%. Nulla varia invece per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza (consultabili qui).

Per quanto riguarda le sanzioni civili, invece, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Di conseguenza a quanto deciso e comunicato dalla Banca Centrale Europea, dunque, a decorrere dal 20 settembre 2023 si applica un tasso pari al 10,00% nelle seguenti ipotesi:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Quando le sanzioni possono essere ridotte

Come ricordato dalla circolare INAIL n.42 del 18 settembre 2023, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

La disciplina di riferimento resta quella dettata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, con delibera del 17 gennaio 2002 n.13 con la quale è stato previsto che:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
  • in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera, l’Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’5,00%4 a decorrere dal 20 settembre 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile). Mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli
interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).