Tra le varie tipologie di aspettativa, particolare attenzione va riservata all’aspettativa non retribuita e a quel periodo che, accordato in alcuni casi specificatamente determinati, consente al lavoratore di assentarsi dal lavoro rinunciando però alla sua retribuzione.
Seppur rinunciando al suo stipendio, il lavoratore può dunque prendersi un’aspettativa dal lavoro con la garanzia di conservare il suo posto: il datore di lavoro non può licenziarlo per non aver portato a termine le sue mansioni perché quel licenziamento sarebbe illegittimo e quindi impugnabile.
Aspettativa non retribuita: quando è possibile richiederla
A stabilire quando è possibile richiedere un’aspettativa non retribuita è la legge. Nello specifico, la legge 53/2000 che – all’articolo 4, comma 2 – specifica come questa possa essere richiesta dal lavoratore per gravi motivi familiari riguardanti il coniuge, il partner di un’unione civile, i genitori, i figli anche adottivi, i fratelli, le sorelle, i suoceri, i parenti o gli affini entro il terzo grado che siano portatori di gravi handicap.
Dunque, è possibile richiedere un’aspettativa non retribuita per motivi familiari gravi che riguardino i sopracitati parenti anche non conviventi. Ma cosa si intende per motivi familiari gravi? Ebbene, le esigenze derivanti dal decesso di uno dei sopracitati soggetti, le situazioni che richiedono un impegno rilevante del lavoratore nell’assistenza al congiunto, situazioni di grave disagio per il dipendente, patologie acute o croniche del parente che determinino una sua temporanea o permanente riduzione dell’autonomia e richiedano assistenza continua o frequenti monitoraggi clinici e la diretta partecipazione del lavoratore nel trattamento sanitario.
Come chiedere l’aspettativa? Attenendosi alle regole del contratto collettivo di riferimento, e presentando la documentazione che attesti i gravi motivi. Nel settore del terziario-commercio, il datore di lavoro è tenuto a fornire una risposta al lavoratore entro 10 giorni (3 in situazioni d’urgenza), e il dipendente può chiedere un’aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari della durata massima di 2 anni, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
L’aspettativa non retribuita può essere richiesta anche dai lavoratori tossicodipendenti assunti a tempo indeterminato o dai loro familiari per prendere parte o assistere ai programmi terapeutici e riabilitativi: la durata massima è in questo caso di 3 anni, e lo stato di tossicodipendenza deve essere accertato dal SERT.
Aspettativa non retribuita per motivi diversi dalle emergenze familiari
La richiesta di aspettativa non è necessariamente legata ad un grave motivo familiare. Ad esempio, se si è dipendenti dell’azienda da più di cinque anni, è possibile richiederla per esigenze formative e, dunque, per completare la scuola dell’obbligo, per conseguire un titolo di studio di secondo grado, un diploma universitario o di laurea, o per partecipare ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro. In questo caso, la durata massima dell’aspettativa è di 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Dura invece per tutto il mandato, l’aspettativa non retribuita per i dipendenti privati eletti membri del Parlamento italiano o europeo o dell’Assemblea regionale. In questo caso, il lavoratore, oltre a conservare il posto, continua a maturare l’anzianità di servizio e a percepire i contributi utili a fini della pensione. Allo stesso modo, è possibile richiedere l’aspettativa per cariche sindacali e per le altre cariche politiche stabilite dalla legge.
Infine, l’aspettativa non retribuita può essere concessa per motivi di ricongiungimento familiare. Questo avviene quando il coniuge lavora all’estero e il dipendente non può essere trasferito presso di lui dall’azienda. Non c’è un limite di tempo prestabilito per questa tipologia di aspettativa, ma l’azienda ha il diritto di revocarla in qualsiasi momento per esigenze di servizio. Inoltre, l’aspettativa può essere concessa anche per motivi personali non contemplati dalla legge ma inclusi nella maggior parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, a eccezione dei gravi motivi familiari. Di solito, la durata massima di questa tipologia di aspettativa è di 12 mesi nell’arco dell’intera carriera lavorativa.
Come richiedere l’aspettativa dal lavoro
Per chiedere l’aspettativa non serve rivolgersi all’INPS ma bisogna invece recarsi dal proprio datore di lavoro, eventualmente attraverso l’ufficio del personale (se la propria azienda ne possiede uno), e utilizzare l’apposito modulo lì disponibile o reperibile online. L’azienda, poi, dovrà rispondere in forma scritta, fornendo le sue motivazioni in caso di diniego.
Ovviamente non è possibile richiedere un’aspettativa non retribuita per altro lavoro: questo, se si lavora nel settore privato. I dipendenti pubblici possono invece richiederla (per una durata massima di un anno) per svolgere un’attività in proprio.
È infine necessario chiarire che l’aspettativa accordata può essere revocata per ragioni di servizio se è stata concessa per motivi familiari, oppure se il motivo della sua richiesta viene a meno. Ad esempio nel caso del decesso del familiare per le cui cure ci si è dovuti assentare o il divorzio dal coniuge per cui si è richiesto il ricongiungimento familiare.