La firma elettronica è stata introdotta dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo emanata il 13 dicembre 1999.
Dopo una serie di norme transitorie, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2014 è stata disciplinata in dettaglio per quanto riguarda le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.
Tipologie di firma elettronica
Le tipologie di firma elettronica previste dal legislatore sono quattro:
- Firma elettronica
- Firma elettronica avanzata
- Firma elettronica qualificata
- Firma digitale
La firma elettronica è definita come l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
La firma elettronica avanzata consente in aggiunta l’identificazione del firmatario del documento e garantisce la connessione univoca al firmatario. Inoltre consente di rilevare se i dati di un documento siano stati modificati successivamente alla firma da parte del titolare.
La firma elettronica qualificata è realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma ed è basata su un certificato definito come qualificato.
La tipologia più avanzata è la firma digitale in quanto oltre a basarsi su un certificato qualificato prevede l’utilizzo di un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Utilizzo della firma digitale
La firma digitale online è l’elemento portante del nuovo rapporto informatico tra cittadino e amministrazione, tra imprese e amministrazione e tra gli stessi cittadini e le stesse imprese. Oltre a permettere di sottoscrivere un documento informatico permette anche di conservare la documentazione con pieno valore legale, permette di emettere fatture in formato elettronico o di assolvere il compito di strumento di autenticazione nei confronti della pubblica amministrazione.
Vantaggi della firma digitale rispetto alla firma autografa
La firma digitale permette di velocizzare e smaterializzare tutte le procedure amministrative previste nel rapporto con la pubblica amministrazione, tra aziende e tra cittadini e di ridurre i costi in modo significativo. Poiché può essere apposta da remoto azzera i costi legati agli spostamenti necessari per assicurare la presenza fisica di un soggetto.
Tra i vantaggi della firma digitale rispetto alla firma autografa rientra l’onere della prova a carico del richiedente mentre nel caso di firma autografa era sufficiente che il convenuto avviasse una formale istanza di disconoscimento senza doversi assumere alcun onere probatorio.
Con la firma digitale, come stabilito dall’articolo 21 del D.lgs. 82/2005, l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria.
Il regolamento eIDAS
Le modalità e l’ambito di validità relative all’utilizzo della firma elettronica all’interno dell’Unione Europea sono stabilite dal regolamento eIDAS (acronimo di electronic IDentification, Authentication and trust Services ) e tutti i fornitori di servizi di firma elettronica sono tenuti al rispetto delle norme previste.
Per ogni Paese la Commissione Europea ha predisposto un elenco di fornitori certificati, a cui è data la facoltà di erogare il servizio di firma elettronica. Un’importante punto stabilito dal regolamento eIDAS è quello che afferma l’ammissibilità legale della firma elettronica e quindi l’impossibilità di essere rifiutata. Il decreto legislativo 179 del 26 agosto 2016 ha recepito il regolamento europeo eIDAS nel Codice dell’amministrazione digitale italiana e ne conferma le regole d’uso e il principio di non discriminazione, relativo alla non rifiutabilità della firma elettronica.
L’ente incaricato di vigilare sull’applicazione e sul rispetto delle norme eIDAS in Italia e di selezionare i fornitori più affidabili è l’AGID (Agenzia per L’Italia Digitale).
Settori in cui è applicabile la firma elettronica in Italia
In Italia la firma elettronica è utilizzabile con valore legale a contratti di impiego, ad accordi commerciali a locazioni immobiliari (con una durata massima di 9 anni) e più in generale a tutte le attività e le professioni di settore. La firma elettronica non è invece utilizzabile in tutte quelle fattispecie di documenti che necessitano della presenza del notaio o di annotazioni manuali.
Non può ad esempio essere firmato elettronicamente un contratto di acquisto di una casa o un contratto che prevedere la cessione di asset societario o ancora un accordo di prestito al consumo.