Digital Service Act, come opereranno gli Stati membri e chi vigilerà sulle norme

Digital Service Act, le norme aggiornate e armonizzate proteggeranno meglio i cittadini e le imprese d'Europa. Ma quali istituzioni vigileranno su tutto questo ecosistema? Quali saranno i costi?

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Con il Digital Service Act, norme aggiornate e armonizzate proteggeranno meglio i cittadini e le imprese d’Europa, responsabilizzando e sensibilizzando anche le più complesse attività. Quali istituzioni vigileranno su tutto questo ecosistema?

Il Digital Service Act è uno strumento di armonizzazione

Risulta molto chiaro che le singole azioni nazionali volte ad arginare i problemi connessi alla diffusione online di contenuti illegali, in particolare quando sono coinvolte piattaforme online di dimensioni molto grandi, non sono state sufficienti per affrontare efficacemente le problematiche in gioco e proteggere i cittadini europei e le imprese dalle illegalità che viaggiano sulla rete.

Azioni nazionali non coordinate non hanno agevolato nel corso degli anni le piccole imprese e start-up online, che devono far fronte a notevoli costi di conformità, volendo operare nei vari sistemi nazionali europei.

Il Digital Service Act propone un insieme di norme valide in tutta l’UE, in modo che tutti i cittadini dell’UE godranno degli stessi diritti, essendosi venuto a creare un sistema comune di applicazione del regolamento che proteggerà i vari stakeholder allo stesso modo, laddove le norme per le piattaforme online agiranno tutte nello stesso modo, in tutta l’Unione.

Questo approccio evidenzia come si vadano a diffondere:

  • procedure standardizzate per la notifica dei contenuti illegali
  • lo stesso accesso ai meccanismi di reclamo e di ricorso in tutto il mercato unico
  • lo stesso standard di trasparenza dei sistemi pubblicitari o di moderazione dei contenuti
  • la stessa strategia di attenuazione dei rischi, soggetta a vigilanza, nei casi che vedono coinvolte le piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Al tempo stesso, in quanto regolamento, il Digital Service Act trova applicazione diretta e va a sostituire le norme nazionali che si sovrappongono e perseguono lo stesso obiettivo.

Il Digital Service Act è uno strumento di piena armonizzazione. A fronte di ciò si deduce che gli Stati membri dell’UE non possono andare oltre nelle rispettive legislazioni nazionali.

Le istituzioni che vigileranno sul Digital Service Act

La vigilanza sulle norme sarà condivisa tra

  • la Commissione, responsabile principale delle piattaforme e dei motori di ricerca con oltre 45 milioni di utenti nell’UE
  • gli Stati membri, responsabili di eventuali piattaforme e motori di ricerca più piccoli.

La Commissione disporrà degli stessi poteri di vigilanza di cui dispone in virtù delle attuali norme antitrust, compresi i poteri di indagine e la capacità di imporre ammende fino al 6 % delle entrate globali.

Gli Stati membri saranno tenuti a designare, entro il 17 febbraio 2024, le autorità competenti denominate coordinatori dei servizi digitali, che avranno il compito di vigilare sulla conformità dei servizi stabiliti sul loro territorio alle nuove norme e di partecipare al meccanismo di cooperazione dell’UE istituito dal Digital Service Act.

Il ruolo del coordinatore dei servizi digitali

Il coordinatore dei servizi digitali sarà un’autorità indipendente soggetta all’obbligo rigoroso di svolgere i propri compiti in modo trasparente e imparziale.

Il nuovo coordinatore dei servizi digitali di ciascuno Stato membro costituirà un importante polo normativo che garantirà la coerenza e la competenza digitale.

I coordinatori dei servizi digitali collaboreranno all’interno di un gruppo consultivo indipendente, chiamato Comitato europeo per i servizi digitali, che potrà fornire sostegno sotto forma di analisi, relazioni e raccomandazioni e coordinando il nuovo strumento per le indagini comuni condotte dai coordinatori dei servizi digitali.

Se l’applicazione del Digital Service Act per i fornitori di servizi di intermediazione su un territorio è principalmente compito delle autorità nazionali di riferimento, in particolare dei coordinatori dei servizi digitali, tuttavia, per quanto riguarda la vigilanza delle piattaforme online e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la Commissione sarà l’unica autorità a vigilare e far rispettare gli obblighi specifici previsti dal regolamento sui servizi digitali che si applicano solo a tali fornitori.

La Commissione, insieme ai coordinatori dei servizi digitali, sarà anche responsabile della vigilanza e dell’applicazione di qualsiasi altra questione sistemica riguardante le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

Una parte importante del quadro di vigilanza e applicazione nell’ambito del Digital Service Act sarà anche il comitato, i cui membri saranno coordinatori indipendenti dei servizi digitali.

I costi associati alle nuove competenze in materia di vigilanza e applicazione delle norme

Per garantire l’effettivo rispetto del Digital Service Act la Commissione deve avere a disposizione personale, competenze e mezzi finanziari, per lo svolgimento dei suoi compiti.

I fornitori saranno tenuti a versare alla Commissione contributi per le attività di vigilanza, il cui ammontare sarà stabilito su base annuale, a partire dalla fine del 2023.

L’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza sarà stabilito sulla base dell’importo complessivo dei costi sostenuti dalla Commissione per l’esercizio dei suoi compiti di vigilanza a norma del regolamento, secondo una ragionevole stima preventiva.

Il contributo annuale per le attività di vigilanza a carico dei fornitori di piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbe essere proporzionato alle dimensioni del servizio, calcolate sulla base del numero di destinatari attivi del servizio nell’Unione.

Il singolo contributo annuale per le attività di vigilanza non dovrebbe superare un massimale complessivo fissato allo 0,05% del reddito netto annuo mondiale per ciascun fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, tenendo conto della capacità economica del fornitore del servizio o dei servizi designati.

Il regolamento delegato che specifica la procedura e la metodologia precisa per l’applicazione dei contributi per le attività di vigilanza è stato adottato dalla Commissione il 2 marzo 2023 e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per il periodo di controllo di tre mesi, prima della pubblicazione e dell’entrata in vigore.

Quando entra in vigore il regolamento sui servizi digitali

Il regolamento sui servizi digitali sarà direttamente applicabile in tutta l’UE a partire dal 17 febbraio 2024. Entro tale data gli Stati membri devono conferire alle loro autorità nazionali il potere di applicare le nuove norme alle piattaforme più piccole e le norme relative alle questioni non sistemiche alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

Per le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, posti sotto la vigilanza diretta della Commissione per quanto riguarda gli obblighi sistemici, le nuove norme sono entrate in vigore il 25 agosto 2023.

Tutte le piattaforme online, ad eccezione delle micropiattaforme e di quelle piccole, erano tenute a pubblicare informazioni sul numero di utenti mensili attivi entro il 17 febbraio 2023, un esercizio che sarà successivamente ripetuto almeno una volta ogni sei mesi. Sono inoltre invitate a comunicare tali cifre alla Commissione, che è responsabile di valutare se raggiungono la soglia di 45 milioni di utenti e devono pertanto essere designate come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Una volta designati dalla Commissione, i fornitori di piattaforme di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dispongono di quattro mesi per conformarsi al regolamento sui servizi digitali, anche per effettuare e fornire alla Commissione la prima valutazione dei rischi ai sensi del regolamento stesso.

Il Centro europeo per la trasparenza algoritmica (ECAT)

Dalla fine dei negoziati, la Commissione si sta preparando ad assumere la responsabilità di vigilare sulle piattaforme e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi nell’ambito del regolamento sui servizi digitale e a potenziare l’organico e, tra gli altri le competenze nei settori della scienza dei dati e degli algoritmi.

Il ruolo di vigilanza della Commissione è rafforzato proprio dal Centro europeo per la trasparenza algoritmica, ospitato presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione.

Con competenze tecniche, ricerca scientifica e previsioni il Centro europeo per la trasparenza algoritmica contribuirà al ruolo esclusivo della Commissione di vigilanza e verifica del rispetto degli obblighi sistemici previsti dal Digital Service Act per le piattaforme e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

A tal fine si avvarrà di un gruppo di esperti specializzati, che lavoreranno anche per individuare e misurare i rischi sistemici.

Il Centro europeo per la trasparenza algoritmica fornisce assistenza tecnica interna nel settore dei sistemi algoritmici collegati all’obiettivo del regolamento sui servizi digitali di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, attingendo alle competenze in diverse discipline per integrare prospettive tecniche, etiche, economiche, giuridiche e ambientali.

Si provvederà a centralizzare la ricerca concentrandosi sulla trasparenza algoritmica, garantendo che le decisioni prese dagli algoritmi a sostegno della fornitura di servizi digitali siano trasparenti, spiegabili e in linea con gli obblighi di gestione del rischio delle piattaforme e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

Una squadra interdisciplinare composta da esperti di dati, intelligenza artificiale, scienze sociali e diritto combineranno le rispettive competenze per valutare il funzionamento degli algoritmi e proporre le migliori pratiche per attenuarne l’impatto. Questo sarà fondamentale per garantire un’analisi approfondita delle relazioni di trasparenza e dell’autovalutazione dei rischi presentate dalle imprese designate e per effettuare ispezioni dei loro sistemi ogniqualvolta la Commissione lo richieda.

Questa missione non potrebbe essere realizzata senza un’adeguata capacità di ricerca e previsione, un altro aspetto inerente all’approccio dell’ECAT.

I ricercatori del JRC si baseranno, sviluppandole ulteriormente, sulle loro competenze di lunga data nel settore dell’intelligenza artificiale (IA), che hanno già svolto un ruolo fondamentale nella preparazione di altri importanti atti normativi, come l’AI Act, il Piano coordinato sull’intelligenza artificiale e la sua revisione del 2021.

I ricercatori dell’ECAT non si concentreranno solo sull’individuazione e sulla gestione dei rischi sistemici derivanti dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, ma esamineranno anche l’impatto sociale a lungo termine degli algoritmi.

A tal riguardo Thierry Breton, commissario per il Mercato interno ha dichiarato: “Stiamo sviluppando all’interno della Commissione una forte capacità di vigilare sulle imprese tecnologiche più grandi e innovative. Il regolamento sui servizi digitali ha fornito gli strumenti giuridici per aprire la scatola nera degli algoritmi delle piattaforme. Le competenze tecniche dell’ECAT saranno fondamentali per conseguire questo obiettivo”.

Il Centro europeo per la trasparenza algoritmica è stato formalmente inaugurato nell’aprile 2023.

La maggior parte del suo personale sarà ubicata nel sito del Centro comune di ricerca di Siviglia (Spagna), ma lavorerà anche a stretto contatto con i colleghi del JRC a Ispra, in Italia, e a Bruxelles, in Belgio.