Quando finisce un matrimonio, separazione e divorzio sono regolati da precise norme legislative, alle quali è importante attenersi.
Divorzio, modifica del consenso
Quando si decide di divorziare, ma anche in precedenza quando ci si separa, è importante stilare un accordo tra i coniugi in cui vengono condivisi e sottoscritti alcuni punti essenziali riguardanti l’assegno di mantenimento e le visite ai figli. L’accordo viene poi depositato in tribunale in attesa della prima udienza.
Tuttavia, può capitare che, a causa di screzi e dissensi, l’accordo non venga più accettato da una delle due parti, almeno a parole. Come fare quindi se si cambia idea sul consenso, quando l’accordo è stato già depositato in tribunale? Vediamo di capirlo.
Secondo la Cassazione, è possibile revocare unilateralmente il consenso al divorzio, ma ciò non porta all’arresto del processo. Durante quindi il procedimento, il giudice verifica in primo luogo la presenza dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio:
- devono essere trascorsi almeno sei mesi se la separazione è stata consensuale o un anno in caso di separazione in via giudiziale. Il termine si calcola dalla prima udienza, davanto al Presidente del Tribunale;
- non deve esserci stata riconciliazione tra coniugi nel periodo di separazione.
La procedura
Quindi il Tribunale verifica le condizioni concordate in merito a figli e beni e non può bloccare la procedura di divorzio, una volta che l’accordo congiunto e presentato dalle parti è stato depositato. Il risultato è che l’accordo raggiunto rimane e non può essere revocato. La causa quindi procede anche se uno dei due coniugi cambia idea sul consenso.
Diversa è invece la situazione in casi di ripensamento sul consenso della separazione. Essa è infatti un processo incentrato sull’accordo tra coniugi che il giudice deve “semplicemente” ratificare con un’attività di controllo. Se viene meno l’accordo, il giudice non può continuare il processo di separazione consensuale e rinvia i coniugi al giudice di merito, che istruirà la causa vera e propria.
Non si possono considerare quindi simili il divorzio e la separazione: solo in quest’ultimo caso infatti la revoca del consenso porta all’interruzione della procedura. Nel divorzio, al contrario, il consenso all’accordo una volta depositato non può più essere revocato: il ripensamento sulla parte dell’accordo che riguarda figli e patrimonio è inammissibile dalla legge.
Divorzio, tempi ridotti con la riforma Cartabia
La riforma Cartabia, che porta il nome dell’ex ministro della giustizia Marta Cartabia, è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 e ha avuto un impatto anche sulla procedura di divorzio. Sono stati introdotti importanti cambiamenti nel procedimento di separazione e divorzio in Italia.
Il tutto al fine di rendere il procedimento più efficiente, meno conflittuale e soprattutto più snello sotto l’aspetto della burocrazia e, dunque, delle tempistiche.
Sono stati ridotti i tempi tra il deposito del ricorso e la fissazione dell’udienza. È garantito che entro 90 giorni il giudice debba fissare la prima udienza per la separazione o il divorzio. Sono diminuiti anche i tempi per la costituzione del convenuto, così come lo scambio di memorie da parte delle parti. Di grande rilevanza è l’eliminazione dell’udienza presidenziale. Un enorme passo avanti nella semplificazione dell’intero iter.
L’abolizione dell’udienza presidenziale ha un impatto significativo, perché le formalità e i tempi necessari per avanzare nell’atto sono enormemente inferiori, oggi. Tale modifica ha contribuito, inoltre, a evitare la duplicazione di documenti e memorie.