Per danno biologico s’intende la lesione, temporanea o permanente, dell’integrità fisica o psichica della persona, che è un bene costituzionalmente garantito. Nella fattispecie, si tratta di un danno non patrimoniale conseguente alla lesione di cui sopra che può compromettere, in modo permanente o temporaneo, le attività vitali di una persona e per questo per legge va risarcito.
La forma più grave di danno biologico è il cosiddetto danno tanatologico o danno da morte, derivante appunto dalla morte di un soggetto in seguito di un’azione (illecita) di terzi, sebbene non sia universalmente accettato e per questo è una tipologia di danno biologico che da meno diritto a indennizzi. I casi più comuni nei quali la giustizia riconosce l’esistenza di un danno biologico sono invece:
- la riduzione delle capacità psico-fisiche (capacità di relazionarsi con altri individui, perdita della capacità sessuale, danno psichico);
- la modifica dell’aspetto esteriore (estetico) di un individuo;
- la riduzione della capacità lavorativa o perdita di chance lavorative.
Indice
Gli elementi alla base del danno biologico
All’interno di questi casi, occorre poi giuridicamente provare l’esistenza di alcuni elementi, fondamentali per definire il danno biologico in quanto tale:
- lesione fisica o psichica;
- compromissione delle attività vitali;
- nesso causale tra lesione e compromissione delle attività vitali.
I parametri del danno biologico: età, reddito, invalidità ed entità
Il danno biologico che va liquidato è calcolato in base ad alcune tabelle di riferimento che mettono a confronto quattro parametri fondamentali. I primi due si riferiscono all’età e al reddito percepito dal danneggiato, confrontati poi con la percentuale di invalidità riportata in seguito alla lesione e, infine, con l’entità di quest’ultima. Ognuno di questi parametri va dunque a incidere sulla complessiva liquidazione del danno. L’invalidità può essere ritenuta:
- temporanea, dunque destinata a essere superata, sebbene possa essere parziale o totale (ITP, ITT). Il parametro, ai fini del calcolo, coincide con il numero di giorni necessari affinché il danneggiato possa ristabilirsi e di norma è quantificata in valore percentuale (100-75-50-25%);
- permanente, invece, è quella che non può essere superata e coincide con quelle lesioni che, nonostante le cure, intaccheranno per sempre il soggetto sia fisicamente che mentalmente. Per questo motivo l’invalidità permanente è chiamata anche danno biologico puro, di norma quantificato sempre in percentuale (0-100%).
Mentre la lesione può appartenere a queste due categorie, a seconda della sua entità:
- micropermanente, la cui entità è considerata dunque lieve e compresa tra lo 0 e il 9%;
- macropermanente, la cui entità supera il 9%;
Tabelle e tipologie del danno biologico
Diversi tribunali italiani hanno sviluppato nel corso degli anni le proprie tabelle di riferimento attraverso le quali i giudici calcolano l’ammontare della liquidazione dovuta in relazione al danno biologico riportato dal danneggiato. Le tabelle elaborate dal tribunale di Milano vengono comunemente prese a modello dalla stragrande maggioranza dei tribunali italiani. Questo sistema è costruito dunque al fine di attribuire in maniera precisa un determinato valore economico a ciascun punto di invalidità e successivamente riportarlo con l’età del danneggiato e l’entità delle lesioni riportate.
Numerosi siti online offrono utility estremamente intuitive e semplici da usare per effettuare il calcolo del danno biologico in pochi minuti. Il valore economico necessario alla liquidazione del danno biologico in taluni ambiti è definito anche in base ad altre regole di massima. Vediamo quali:
- Danno biologico infortunistica stradale. Il risarcimento è determinato dal codice delle assicurazioni private (art.138 e 139) che distingue tra lesioni di non lieve entità e lesioni di lieve entità. Le lesioni inferiori o pari al 9% (lieve entità) sono risarcite a partire da 803,79 € (art.139, comma 6). L’importo si riduce poi dello 0,5% con il crescere dell’età per ogni anno a partire dal danno biologico temporaneo è invece risarcito con un importo di 46,88 €;
- Danno biologico responsabilità medica. Per il risarcimento del danno biologico riferito alla responsabilità medica, vengono ancora oggi utilizzati i medesimi parametri relativi all’infortunistica stradale;
- Danno biologico Inail o di origine lavorativa. Per risarcire gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali, la liquidazione è sempre a carico dell’Inail. Nello specifico, l’ente non prevede risarcimenti per lesioni inferiori al 6%, per quelle comprese tra il 6 e il 16% prevede un indennizzo erogato in capitale tramite la tabella indennizzo danno biologico, mentre per tutte quelle superiori al 16% l’indennizzo è erogato in forma di rendita sulla base della tabella indennizzo danno biologico e della tabella dei coefficienti. Con la circolare n.27/2019 l’Inail ha infine aumentato gli indennizzi previsti del 40% sulla base di una nuova tabella che elimina finalmente la differenziazione di genere. I valori dunque, a partire da una soglia di 1.430,68€, saranno unici sia per le donne che per gli uomini.