La dichiarazione d’intento è un documento con cui un esportatore attesta all’Agenzia delle Entrate di avere dei requisiti di legge che gli consentono di avere la definizione di “abituale”. Questo gli consente di acquistare e importare beni o servizi senza l’applicazione dell’IVA. Con la dichiarazione d’intento inoltre l’esportatore abituale manifesta al proprio fornitore la volontà di acquistare beni o servizi senza l’obbligo di pagare l’IVA nei limiti di un plafond. La validità della dichiarazione è sempre limitata all’anno solare a cui si riferisce e non va mai oltre il 31 dicembre del periodo di riferimento.
Dichiarazione d’intento: i requisiti dell’esportatore abituale
Lo status di esportatore abituale è riservato agli operatori economici in abito internazionale che negli ultimi 12 mesi o nell’anno solare precedente, hanno registrato esportazioni o cessioni intra-comunitarie (e operazioni assimilate) con un ammontare superiore al 10% del volume d’affari dello stesso periodo.
La legge consente agli esportatori abituali che realizzano delle operazioni internazionali, sia con i Paesi UE che Extra UE, di usufruire di un regime agevolato con la sospensione di imposta. Questo a patto che vengano rispettate alcune condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio per essere considerato tale un esportatore abituale deve effettuare alcune operazioni come:
- esportazioni dirette (vengono escluse le esportazioni indirette);
- operazioni assimilate alle esportazioni;
- servizi internazionali o legati agli scambi internazionali;
- operazioni legate a trattati e accordi internazionali;
- operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e/o con la Repubblica di San Marino;
- cessioni intracomunitarie di beni.
Non usufruiscono dei benefici gli operatori che lavorano nel settore dell’agricoltura applicando l’imposta secondo il regime speciale.
Dichiarazione d’intento: cos’è il plafond
Il plafond che deve essere rispettato secondo la dichiarazione d’intento viene calcolato sommando i corrispettivi relativi a tutte le operazioni internazionali, non imponibili, che sono registrate ai fini d’IVA. In particolare si tratta delle operazioni svolte nell’anno solare precedente a quello in cui si devono effettuare gli acquisti con sospensione d’imposta e nei 12 mesi precedenti.
Dichiarazione d’intento: le novità del 2020
L’approvazione in legge del Decreto Crescita ha portato diverse novità nelle procedure per la dichiarazione d’intento. Dal 1 gennaio 2020 infatti è abrogato per l’esportatore abituale l’obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione d’intenti o e la copia della ricevuta telematica che attesta la presentazione. Per l’esportatore abituale rimane fermo l’obbligo di avvisare sempre il fornitore della presentazione all’Amministrazione finanziaria della dichiarazione d’intento e l’obbligo del fornitore di effettuare un riscontro telematico.
La legge ha inoltre stabilito l’eliminazione di altri due adempimenti, ossia l’annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia emesse che ricevuto) nel registro e l’esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva con i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.
Dichiarazione d’intento: sanzioni
Chi effettua operazioni in un regime di non imponibilità IVA senza aver riscontrato per via telematica la presentazione della dichiarazione d’intento rischia una sanzione che va da 250 a 2000 euro.