Conguaglio contributivo Inps fine anno 2025, cosa devono fare i datori di lavoro

L’Inps spiega come funziona il conguaglio contributivo di fine anno 2025: dalle scadenze ai fringe benefit e al Tfr

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Claudio Cafarelli

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Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

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Con la circolare n. 156 del 30 dicembre, l’Inps ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni operative per il conguaglio di fine anno 2025 dei contributi previdenziali e assistenziali. Si tratta di un passaggio tecnico ma centrale, che consente di allineare in modo corretto l’imponibile contributivo alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell’anno, tenendo conto delle componenti variabili e delle particolarità che emergono nella fase conclusiva dell’esercizio.

Le scadenze per il conguaglio 2025

I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio con la denuncia contributiva relativa al mese di dicembre 2025, il cui versamento scade il 16 gennaio 2026. In alternativa, è possibile procedere con la denuncia di competenza di gennaio 2026, con pagamento entro il 16 febbraio 2026.

L’Inps ricorda inoltre che, dal 2007, il conguaglio può riguardare anche le quote di Tfr destinate al Fondo di Tesoreria e le misure compensative. In questi casi, le operazioni possono essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2026, con scadenza di pagamento al 16 marzo 2026, senza applicazione di oneri accessori. Resta comunque fermo l’obbligo di versare o recuperare i contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.

Per le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, il termine massimo per le operazioni di conguaglio è febbraio 2026. Le denunce devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui il conguaglio è stato effettuato e, per i rapporti di lavoro in corso nel 2026, non oltre marzo dello stesso anno.

Gli elementi variabili della retribuzione

La regola generale prevede che, se nel corso del mese intervengono eventi che modificano l’imponibile contributivo, il datore di lavoro possa tenerne conto nel mese successivo, purché sia rispettata la corrispondenza tra retribuzione di competenza e contribuzione dovuta nell’anno solare. Tra le componenti variabili rientrano, tra le altre:

  • le ore di lavoro straordinario;
  • le indennità di trasferta o missione;
  • le indennità di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro;
  • i riposi per allattamento;
  • le giornate retribuite per donazione di sangue;
  • le riduzioni per infortunio sul lavoro;
  • i permessi non retribuiti;
  • le ferie non godute;
  • i congedi matrimoniali;
  • le integrazioni salariali non a zero ore.

L’Inps assimila alle variabili retributive anche elementi come l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali. Particolare attenzione va riservata ai ratei di retribuzione del mese precedente, nel caso di assunzioni intervenute a dicembre con corresponsione dei compensi a gennaio: in queste situazioni è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens.

Competenza contributiva e flussi UniEmens

Gli elementi variabili riferiti a dicembre 2025, ma gestiti dal punto di vista contributivo nel mese di gennaio 2026, devono essere correttamente indicati nel flusso UniEmens. Ai fini della posizione assicurativa del lavoratore, vale il principio di competenza, quindi dicembre 2025.

Per quanto riguarda invece l’applicazione delle aliquote, dei massimali e delle agevolazioni contributive, gli importi sono considerati retribuzione del mese di gennaio 2026. Lo stesso criterio vale per la Certificazione Unica 2026 e per il modello 770, nei quali le variabili concorrono alla formazione dell’imponibile 2025.

Ferie non godute e contribuzione

La monetizzazione delle ferie non godute rientra tra le operazioni di conguaglio. L’Inps chiarisce che l’obbligo contributivo sorge anche se il compenso non viene materialmente erogato. Tuttavia, se le ferie vengono successivamente fruite, il contributo versato in precedenza non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro.

In questo caso, il recupero avviene mediante riduzione dell’imponibile del mese o dell’anno in cui il contributo era stato originariamente imputato. Il termine di prescrizione per il recupero decorre dal momento in cui le ferie vengono effettivamente godute, poiché solo allora si realizza il presupposto dell’indebito.

Fringe benefit e limiti contributivi

In sede di conguaglio, se il valore complessivo dei fringe benefit supera i limiti previsti per il 2025, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo e non soltanto la parte eccedente. Nel calcolo vanno inclusi anche i beni o servizi erogati da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai fini previdenziali, il datore di lavoro che effettua il conguaglio versa i contributi solo sui fringe benefit da lui erogati, mentre resta ferma la trattenuta della quota a carico del lavoratore. Se, al contrario, il valore risulta inferiore al limite, il datore di lavoro deve procedere al recupero della contribuzione già versata.

Inoltre le aziende interessate devono verificare eventuali differenze a debito o a credito rispetto ai versamenti mensili effettuati e procedere alla regolarizzazione, includendo anche le misure compensative connesse.