Marca da bollo online, come funziona e come deve essere usata nelle fatture elettroniche

Anche sulle fatture elettroniche esenti Iva è necessario apporre la marca da bollo. Che in questo caso diventa virtuale: ecco come funziona

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’introduzione della fatturazione elettronica non ha fatto decadere l’obbligo di marca da bollo sulle prestazioni non imponibili Iva. Questo significa, in estrema sintesi, che nel momento in cui si emette un documento digitale, il contribuente deve farsi carico di questo adempimento, anche in mancanza di una copia cartacea del documento contabile.

L’obbligo della marca da bollo coinvolge un po’ tutti i contribuenti trasversalmente – dai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi fino agli imprenditori – che devono emettere un documento esente Iva. Devono assolvere allo stesso adempimento anche quanti non sono soggetti Iva, perché svolgono esclusivamente delle prestazioni occasionali.

Ma sostanzialmente quando deve essere applicata la marca da bollo? E come funziona quando si devono emettere delle fatture elettroniche? Il valore dell’imposta, su ogni fattura, è esiguo: solo due euro. Ma a fine anno può diventare alto se i documenti sono molti. Dimenticarsi della marca da bollo può sembrare un errore veniale, ma l’omissione può essere rilevata molto facilmente dall’Agenzia delle Entrate: l’emissione in formato elettronico delle fatture permette il loro controllo automatizzato

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quando e come debba essere inserita la marca da bollo sulla fattura elettronica.

Fatture e ricevute: quando e come si deve mettere la marca da bollo

La marca da bollo da due euro deve essere inserita sulle fatture e sulle ricevute emesse e che si riferiscono a delle operazioni non soggette ad Iva. L’obbligo scatta nel momento in cui l’importo risulti essere superiore a 77,47 euro, che corrispondono alle vecchie 150.000 lire.

Quando la fattura o la ricevuta viene emessa in formato cartaceo – per quei rari casi in cui è ancora possibile farlo – la marca da bollo è, sostanzialmente, un contrassegno telematico che può essere acquistato dal tabaccaio e deve essere applicato sul modello originale. Nelle eventuali copie del documento fiscale è necessario riportare la dicitura: imposta di bollo assolta sull’originale.

Le cose funzionano in maniera un po’ diversa per le fatture elettroniche. In questo caso il contribuente ha l’obbligo di assolvere all’imposta in modo virtuale: non è necessario, quindi, allegare o possedere un contrassegno fisico. È necessario effettuare il versamento utilizzando un Modello F24, sul quale è necessario riportare i seguenti codici tributo:

  • 2521 per il primo trimestre dell’anno;
  • 2522 per il secondo trimestre dell’anno;
  • 2523 per il terzo;
  • 2524 per il quarto.

Il contribuente ha la possibilità, inoltre, di versare l’imposta di bollo mediante l’addebito diretto su un conto corrente, che deve essere comunicato direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Marca da bollo: il calendario dei pagamenti

L’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014 ha stilato un calendario preciso entro il quale deve essere pagata ogni singola marca da bollo. Le scadenze da rispettare sono le seguenti:

  • periodo di riferimento: primo trimestre. L’imposta di bollo deve essere pagata entro il 31 maggio. Nel caso in cui l’importo dovuto non dovesse superare i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre;
  • periodo di riferimento: secondo trimestre. L’imposta di bollo deve essere pagata entro il 30 settembre. Nel caso in cui l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non dovesse superare i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre;
  • periodo di riferimento: terzo trimestre. L’imposta di bollo deve essere pagata entro il 30 novembre;
  • periodo di riferimento: quarto trimestre. L’imposta di bollo deve essere pagata entro il 28 febbraio.

Fatture elettroniche: il bollo virtuale

In fase di compilazione della fattura elettronica è possibile utilizzare il campo bollo virtuale: una volta inviata al sistema di interscambio telematico dell’Agenzia delle Entrate servirà ad indicare che il contribuente ha provveduto ad assolvere all’obbligo dell’imposta. A questo punto non sarà necessario, di volta in volta, andare a riportare in maniera specifica l’importo del bollo.

Grazie a questo escamotage sarà direttamente l’AdE ad effettuare in maniera automatica l’importo dovuto dal contribuente, che lo potrà trovare all’interno dell’area riservata Fatture e corrispettivi entro il giorno 15 del secondo mese successivo rispetto a quello in cui è stato chiuso il trimestre di riferimento.

Marca da bollo pagata in ritardo

Cosa succede se non vengono rispettate le scadenze trimestrali per il pagamento delle marche da bollo? Il sistema informatico messo in piedi dall’Agenzia delle Entrate provvede a calcolare anche le sanzioni e gli interessi previsti per andare a regolarizzare la propria posizione, utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.

Nel caso in cui l’imposta di bollo non dovesse essere pagata è prevista una sanzione che varia da un minimo di due ad un massimo di dieci euro per ogni documento non in regola. Nel caso in cui le sanzioni dovessero essere pagate entro trenta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, è possibile versare l’importo ridotto di un terzo.

Chi deve effettuare il pagamento

La marca da bollo deve essere pagata dal debitore. In altre parole il suo costo deve essere sostenuto dal cliente che sta ricevendo i servizi o i beni. Il soggetto che emette la fattura o la ricevuta può, ad ogni modo, decidere se sostenere egli stesso il costo di due euro, senza andarlo ad addebitare al cliente finale.

Ricordiamo, comunque vada, che l’omesso versamento dell’imposta di bollo e le relative sanzioni risultano essere a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido. Questo significa che anche il cliente potrebbe essere sanzionato nel caso in cui il professionista o il fornitore non abbiano provveduto ad adempiere agli obblighi relativi all’imposta di bollo sulle fatture imponibili che risultano essere superiori a 77,47 euro.

È bene ricordare che nel momento in cui l’imposta di bollo viene addebitata al cliente l’importo di due euro per ogni fattura o ricevuta rientra tra i ricavi. Costituisce, quindi, reddito imponibile. Questo non avviene, invece, se il bollo rimane a carico del professionista o del fornitore.

In sintesi

Anche sulle fatture elettroniche non decade l’obbligo della marca da bollo, che, a questo punto non può essere fisica. L’adempimento deve essere assolto in maniera virtuale. I titolari di partita Iva devono versare gli importi relativi all’imposta utilizzando un Modello F24. In altre parole, l’operazione viene effettuata completamente e interamente online.