Lavoratrici autonome, a chi spetta l’assegno di maternità e come averlo

Quest'anno possono richiedere l'indennità di maternità anche le lavoratrici autonome. Ecco come funziona e come fare domanda

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Quali sono le novità, a livello normativo, che sono state introdotte nel 2023 per le lavoratrici autonome, che hanno intenzione di chiedere l’indennità di maternità? Quali sono le procedure corrette da seguire? Ma soprattutto come si devono muovere, tra i mille meandri della burocrazia italiana?

Il “parto” da parte dell’Inps è stato lungo, ma alla fine l’Istituto ha provveduto ad aggiornare i sistemi informatici, in modo da permettere alle lavoratrici autonome di inoltrare la domanda, per riuscire ad ottenere l’indennità anticipata di maternità per le gravidanze, ma solo per quelle a rischio.

Indennità di maternità: gli aggiornamenti normativi

Nel corso del mese di agosto, il legislatore ha provveduto a pubblicare il Decreto Legislativo n. 105/2022, con il quale è stata recepita una direttiva dell’Unione europea, il cui scopo ultimo è quello di favorire la parità di genere in ambito familiare, ma soprattutto di agevolare la conciliazione tra l’attività professionale e la vita privata.

Con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, l’Inps ha provveduto a fornire le prime indicazioni operative per richiedere l’indennità di maternità, sottolineando, allo stesso tempo, come fosse ancora necessario attendere i nuovi aggiornamenti informatici. Gli ultimi upgrade operativi sono arrivati poche settimane fa: l’Inps, attraverso il messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023, ha comunicato la conclusione delle procedure telematiche, che permettono l’invio delle richieste.

Le lavoratrici hanno quindi la possibilità di presentare la domanda per l’indennità di maternità anche per i periodi antecedenti alla data di presentazione, purché siano successivi al 13 agosto 2022. Le istanze devono essere presentate attraverso i classici e consueti canali messi a disposizione dall’Inps: il sito, il contact center o i patronati.

Le novità più importanti

Di particolare importanza, per le lavoratrici, risulta essere il messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023 dell’Inps, con il quale è stato comunicato l’aggiornamento delle procedure informatiche, che, adesso come adesso, danno la possibilità alle lavoratrici autonome di inviare la domanda per l’indennità di maternità per la gravidanza a rischio.

Ad introdurre le novità più importanti, in questo senso, è stato il Decreto Legge n. 105/2022, che è entrato in vigore nel corso del mese di agosto 2022, con il quale l’Italia ha provveduto a recepire le tutele che sono state previste dalla Direttiva n. 1158 del 2019 dell’Unione europea. Questo documento risulta essere particolarmente importante perché, come obiettivo di base, ha il miglioramento della conciliazione tra l’attività professionale e la vita privata dei lavoratori. La misura è stata pensata principalmente per i genitori e i prestatori di assistenza: l’intenzione è quella di arrivare ad una piena e consapevole condivisione di ogni responsabilità di cura tra uomini e donne. Tra gli obietti di fondo vi è anche la promozione della parità di genere in ambito familiare e lavorativo.

A fornire le prime indicazioni su come presentare la domanda, ci aveva pensato direttamente l’Inps nel corso del mese di ottobre 2022, attraverso la già citata circolare n. 122. In quell’occasione, l’istituto aveva anticipato la possibilità per le lavoratrici autonome di poter fruire dell’indennità, in attesa che venissero effettuati gli aggiornamenti delle procedure informatiche.

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

Le lavoratrici autonome, in caso di gravidanza a rischio, hanno la possibilità di richiedere l’indennità di maternità, che può andare a coprire anche i due mesi precedenti alla data del parto.

Come anche per i periodi ordinari, anche per questi due mesi, spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera. Per poter fruire di questa particolare misura, è indispensabile effettuare un accertamento dell’Asl di competenza, che deve verificare quali siano le condizioni della gravidanza. Entrando un po’ più nello specifico, è indispensabile presentare:

l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001.

Alle lavoratrici autonome, l’indennità di maternità viene pagata direttamente dall’Inps. È necessario, comunque, che la diretta interessata sia in regola con i versamenti contributivi.

Qui invece l’assegno di maternità erogato dai Comuni, anche se pagato dall’INPS

Come presentare la domanda

La domanda, per ottenere l’indennità di maternità anticipata, può essere presentata direttamente dalle lavoratrici autonome, in caso di gravidanza a rischio. Per farlo devono utilizzare i canali messi a disposizione direttamente dall’Inps:

  • direttamente dal sito istituzionale, accedendo attraverso lo SPID, la CIE o la CNS;
  • attraverso il contact center, chiamando il numero verde 803164, che è gratuito da rete fissa, o il numero 06.164164 da rete mobile. Il costo, in questo caso, è quello applicato direttamente dai vari gestori.

Per presentare la domanda, è necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda” dove sarà necessario selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda – Congedo di maternità/paternità – Autonomi”. A questo punto è necessario spuntare nella “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.

Nel caso in cui, invece, si ha intenzione di richiedere l’indennità di maternità ordinaria, è necessario andare a spuntare l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità ordinaria”.

L’Inps ha voluto sottolineare con forza che la domanda può essere presentata anche per periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa. È importante, però, che i suddetti periodi non siano antecedenti al 13 agosto 2022, che corrisponde alla data nella quale il Decreto Legislativo n. 105/2022 è entrato in vigore. In estrema sintesi, questo significa che sarà possibile presentare eventuali domande per tutti i periodi che si ritengono necessari, purché siano dopo il 13 agosto 2022.

Nel momento in cui si presenta la domanda, sarà necessario inserire anche la domanda della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. La procedura si conclude in seguito alla conferma dei dati inseriti da parte dell’interessata e al rilascio della ricevuta di presentazione completa di protocollo e con il riepilogo dei dati acquisiti.