Impatriati in smart working, le agevolazioni si applicano anche senza cambiare azienda

Le agevolazioni previste per i lavoratori impatriati si applicano anche a quanti rientrano in Italia e svolgono la propria attività in smart working per la stessa azienda estera

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Possono accedere alle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati anche quanti tornano in Italia per lavorare in smart working. Con la stessa azienda per la quale hanno prestato servizio all’estero. In questo caso, però è necessario tenere a mente che il numero di annualità di residenza all’estero – prima del rientro nel nostro paese – devono essere almeno sei.

Per il 2024, in altre parole, è possibile beneficiare dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati anche se si continua ad avere un contratto di lavoro estero. E si decide di lavorare in smart working dall’Italia. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa prevede la normativa in questi casi.

Agevolazione impatriati 2024 e datore di lavoro non residente

L’articolo 5 del DLGS n. 209/23 – attraverso il quale è stato introdotto il regime dei lavoratori impatriati – permette di proseguire l’attività lavorativa estera, mantenendo lo stesso contratto di lavoro. L’esempio classico della situazione che si può venire a generare è quella dello smart working effettuato in Italia, proseguendo il contratto di lavoro stipulato con un’azienda estera.

È necessario sottolineare, comunque vada, che per poter usufruire di questa agevolazione è necessario che il contribuente rispetti determinate condizioni. Nel caso in cui l’attività professionale venga svolta in Italia per lo stesso datore di lavoro estero per il quale si è lavorato prima del rientro, il requisito minimo di residenza estera, che ordinariamente è fissato in tre periodi d’imposta, viene aumentato come segue:

  • sei periodi d’imposta, nel caso in cui il lavoratore, almeno in precedenza, non sia mai stato impiegato in Italia a favore dello stesso soggetto o ad un altro, che appartiene al medesimo gruppo;
  • sette periodi d’imposta, qualora il lavoratore, prima di trasferirsi all’estero, sia stato impiegato in Italia dallo stesso soggetto o da un’altro che appartiene allo stesso gruppo.

Oltre ai requisiti che abbiamo appena elencato, l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia.

Nuovo datore di lavoro: quando sono sufficienti tre anni

La situazione, ovviamente, cambia nel caso in cui il lavoratore in smart working si dovesse trasferire in Italia e dovesse prestare la propria attività professionale in smart working per un datore di lavoro diverso rispetto a quello per il quale era impiegato all’estero. In questo caso l’agevolazione spetta di una residenza pregressa pari a tre periodi d’imposta.

Come fruire dell’agevolazione

Al momento mancano dei chiarimenti relativi alla possibilità di fruire dell’agevolazione. Questo è il motivo per il quale, per poter avere maggiori informazioni su questa agevolazione, è necessario fare riferimento alla circolare n. 33/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, al cui interno viene indicato che:

nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Questa particolare situazione si verifica nel caso in cui il datore di lavoro sia estero. Con l’esclusione della stabile organizzazione in Italia, le società e gli enti non residenti non assumono la qualifica di sostituto d’imposta. In questo caso non sono tenuti ad applicare le ritenute sui corrispettivi che vengono erogati ai dipendenti in Italia.

Come si devono comportare i diretti interessati in questo caso? Quando è presente un dato di lavoro estero, i dipendenti hanno la possibilità di fruire dell’agevolazione direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi, nella quale il contribuente dovrà andare a compilare, in alternativa, le seguenti caselle:

  • Casi particolari del quadro C del modello 730;
  • RC del modello Redditi PF.

Il contribuente dovrà indicare il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta, senza che sia necessario effettuare la preventiva comunicazione al datore di lavoro.

All’interno della circolare 33, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente escluso la possibilità, da parte del contribuente che non si è avvalso di questa agevolazione, di presentare una dichiarazione integrativa. Ad ogni modo è possibile applicare il regime agevolato per i lavoratori impatriati per i restanti periodi d’imposta del quinquennio agevolabile. Per farlo è necessario darne opportuna evidenza all’interno della dichiarazione dei redditi.

Stabile organizzazione occulta per il datore di lavoro non residente

Nel momento in cui un lavoratore opera in Italia per un datore di lavoro non residente è necessario affrontare il potenziale profilo di stabile organizzazione occulta. Sempre all’interno della circolare n. 33/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito questo particolare aspetto.

L’AdE, infatti, ha sottolineato che l’agevolazione per i lavoratori impatriati, che è stata pensata in relazione alla precedente normativa, può essere applicata anche alla presente. In altre parole il datore di lavoro non residente deve valutare la posizione lavorativa del dipendente in Italia. Il problema, a questo punto, è che si potrebbe venire a creare è l’ipotesi di stabile organizzazione occulta in Italia da parte dell’azienda. La conseguenza è che l’azienda – quando diventa datore di lavoro – potrebbe trovarsi nella situazione di dover pagare le tasse in Italia.

Le possibili soluzioni per il datore di lavoro

Per non trovarsi nella situazione che abbiamo appena descritto il datore di lavoro ha la possibilità di optare per due diverse soluzioni, che permettono di superare la problematica della stabile organizzazione occulta. Si tratta, in sintesi, di scegliere tra:

  • la nomina di un ufficio di rappresentanza;
  • la costituzione di una stabile organizzazione o subsidiary.

In sintesi

I lavoratori che rientrano in Italia hanno la possibilità di prestare la propria attività professionale per la stessa azienda per la quale lavoravano all’estero. Beneficiando delle agevolazioni relative ai lavoratori impatriati, anche quando dovessero lavorare in smart working.

È necessario, però, che il lavoratore sia stato residente all’estero per almeno sei annualità. Per poter accedere alle agevolazioni, in altre parole, il diretto interessato deve essere rimasto all’estero il doppio del tempo rispetto ad un altro lavoratore che ha cambiato azienda.