Crisi d’impresa, con il nuovo Codice i debiti possono essere ristrutturati

Il Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza permette di ristrutturare i debiti contratti con il fisco. A settembre sono arrivate ulteriori novità

Pubblicato: 2 Ottobre 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Il Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza – ossia il Dlgs n. 14/2019 – sbarca per la terza volta in Gazzetta Ufficiale: lo scorso 27 settembre 2024 – nella serie generale n. 227 – è stato pubblicato il terzo decreto correttivo, introdotto attraverso il Dlgs n. 136/2024.

Sono diverse le novità introdotte dal nuovo provvedimento. Tra le più importanti ricordiamo il via libera alla cosiddetta falcidia nella composizione negoziata e nei piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (Pro). Il legislatore ha voluto introdurre le nuove disposizioni con un intento ben preciso: superare le difficoltà interpretative e di coordinamento che sono entrate in vigore lo scorso 15 luglio 2022, quando è stato attivato ufficialmente il Codice d’impresa. L’intento, sostanzialmente, è quello di riuscire a rendere leggermente più chiare le disposizioni a cui i contribuenti devono fare riferimento. Ma non solo: si cerca di agevolare e rendere più efficiente la gestione delle varie situazioni di crisi e d’insolvenza che dovessero essere affrontate nel corso del tempo.

Le modifiche apportate al Codice d’impresa hanno sostanzialmente una natura correttiva. Devono essere, quindi, applicate, ai procedimenti pendenti nel momento in cui entra in vigore e a quelli che sono stati aperti in un momento successivo. Salvo quando sono stati previsti delle diverse disposizioni.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa è stato introdotto attraverso le correzioni del Codice d’impresa.

Crisi d’impresa e i rapporti con l’Agenzia delle Entrate

Una delle novità strettamente connesse con le norme che regolamentano la crisi d’impresa, è la composizione negoziata. Con l’intento di migliorarla è stata introdotta la possibilità di formulare all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate Riscossioni una proposta di accordo transattivo, che può essere avanzata durante le trattative. La proposta può prevedere il pagamento parziale o dilazionato del debito e delle sanzioni connesse.

Rimangono escluse, ad ogni modo, eventuali proposte che possono essere rivolte agli enti assicurativi e previdenziali. E quelle legate ai tributi direttamente connessi con l’Unione europea.

L’Agenzia delle Entrate e le altre agenzie fiscali devono essere messe nella situazione di valutare l’attendibilità dei dati forniti e delle eventuali soddisfazioni alternative. Questo è il motivo per il quale alla relazione deve essere allegata una relazione:

  • predisposta da un professionista indipendente, che ne attesti l’effettiva convenienza rispetto ad un’eventuale liquidazione giudiziale;
  • che metta in evidenza la completezza e la veridicità dei dati aziendali. Questa relazione deve essere redatta dall’incaricato alla revisione legale – nel caso in cui dovesse esistere – o da un revisore legale, che deve essere iscritto nell’apposito registro.

Le parti sono tenute a sottoscrivere l’accordo, che diventa efficace dal momento in cui viene depositato presso il Tribunale competente. Quest’ultimo deve verificare la regolarità formale e ne deve autorizzare l’esecuzione. Può dichiararlo privo di effetti, nel caso in cui lo dovesse ritenere opportuno.

Crisi d’impresa e piani di ristrutturazione

Nel più ampio contesto della cosiddetta crisi d’impresa un capitolo importante è quello relativo al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (Pro), che si caratterizza per un procedura senza dubbio più snella. Oltre che da un progetto di risanamento non strettamente vincolato al rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Perché il piano di ristrutturazione venga avviato, ad ogni modo, è necessario che ci sia l’approvazione di tutti i creditori. Quando si dovesse verificare questa situazione, è possibile proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi che vengono amministrati dalle varie agenzie fiscali e i contributi che vengono amministrati dai vari enti previdenziali, assistenziali e dalle assicurazioni obbligatorie.

Anche in questo caso è necessario allegare una proposta redatta da un professionista indipendente, che deve obbligatoriamente attestare:

  • che i dati aziendali siano veritieri e che il piano sia fattibile;
  • che per i crediti che sono oggetto della proposta di transazione, la proposta sia migliore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Gli enti pubblici, per aderire, hanno le stesse tempistiche previste per gli accordi di ristrutturazione: novanta giorni dal deposito della proposta. La tempistica può essere aumentata di sessanta giorni nel caso in cui vengano apportate delle modifiche alla proposta o di ulteriori novanta giorni nel caso in cui si tratti a tutti gli effetti di una nuova proposta.

Gli accordi di ristrutturazione

Nel Codice della Crisi d’impresa e d’insolvenza è stato sostituito l’articolo 63, il cui scopo è quello di andare a coordinare i vari interventi che coinvolgono la disciplina della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione. L’obiettivo è quello di andare a superare una serie di dubbi interpretativi che sono emersi in riferimento al cram-down nei concordati di continuità.

In questo caso la presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori deve richiamare quanto previsto dalla disciplina in vigore. Per quanto riguarda gli accordi in continuità, l’eventuale pagamento, che viene offerto, non deve risultare inferiore rispetto a quello che potrebbe essere ottenuto in sede di liquidazione giudiziale. La proposta, quindi, deve essere conveniente rispetto ad un’eventuale liquidazione giudiziale: ad attestarlo deve essere un professionista indipendente.

I vari creditori hanno l’obbligo di esprimere la propria adesione entro novanta giorni. Il termine può essere aumentato nel caso in cui vengano apportate delle modifiche alla proposta o di novanta giorni nel caso in cui dovesse esserci una nuova proposta.

I termini concessi per il perfezionamento della transazione e l’eventuale domanda di omologazione devono obbligatoriamente procedere di pari passo: ottenuta l’adesione, il debitore può chiedere l’omologazione dell’accordo con la relativa transazione fiscale al Tribunale competente. Il diretto interessato dovrà dare avviso, tramite posta elettronica certificata, agli enti pubblici, che hanno la possibilità di opporsi entro 30 giorni.

In sintesi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice della Crisi d’impresa e d’insolvenza: sono state introdotte alcune importanti novità che riguardano principalmente le aziende e il fisco, nel momento in cui si hanno delle difficoltà a coprire i vari oneri fiscali.

Sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate diventa uno dei creditori dell’azienda in crisi: quest’ultima può concordare un piano di rientro delle proprie pendenze.