Criptovalute, quali imposte si pagano e come vanno inserite nel Modello 730. Gli ultimi chiarimenti

Le criptovalute devono essere gestire correttamente nel Modello 730. L'Agenzia delle Entrate ha fornito gli ultimi chiarimenti necessari ai contribuenti

Pubblicato: 16 Settembre 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Come devono essere gestite le criptovalute dai contribuenti? E quando sono detenuta attraverso una società italiana regolarmente iscritta al Registro Operatori Valute Virtuali, che è stato istituto direttamente presso l’Organismo Agenti e Mediatori (Oam), cosa cambia? A fornire le indicazioni necessarie ai diretti interessati ci ha pensato la risposta n. 181 del 12 settembre 2024, attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate ha spiegato ai diretti interessati come muoversi.

Il contribuente è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l’imposta sulle criptovalute, che non deve essere versata nel caso in cui la società abbia già provveduto a versare il bollo.

Ma cerchiamo di entrare un po’ nel dettaglio e di capire come si debbano muovere i contribuenti in possesso di criptovalute.

Criptovalute, come essere in regola con il fisco

I contribuenti in possesso di criptovalute devono compilare il Quadro RW nella dichiarazione dei redditi per il monitoraggio fiscale. Nel caso in cui il bollo sia già stato versato dalla società di intermediazione, non sono tenuti a versare l’imposta.

Per quanto riguarda, invece, eventuali importi in valuta tradizionale che dovessero risultare presenti, almeno temporaneamente, nel rendiconto rilasciato dalla società, non sussiste alcun obbligo di indicazione all’interno del Quadro RW. Non si deve applicare nemmeno il relativo bollo: non sono, infatti, dei prodotti fiscali.

I chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate – attraverso la risposta n. 181 del 12 settembre 2024 – partono da una domanda posta da un contribuente che detiene delle criptovalute – in particolare dei bitcoin – presso una società di diritto italiano. L’investimento nella moneta virtuale è stato correttamente riportato nella dichiarazione dei redditi, dove è stato compilato il Quadro RW.

Pur non essendo un operatore finanziario o un sostituto d’imposta, nel corso del 2023 la società ha addebitato al contribuente l’imposta di bollo, nella misura prevista per le criptovalute. È stata, infatti, pari al 2 per mille del valore degli asset posseduti: nel caso specifico sono dei bitcoin.

Il dubbio del contribuente

Il dubbio sollevato dal contribuente è il seguente: da un punto di vista strettamente della dichiarazione dei redditi, è necessario applicare l’imposta sul valore delle criptovalute? L’istante, inoltre, domanda quale debba essere il trattamento fiscale – anche sotto il punto di vista dichiarativo – degli importi detenuti in valuta tradizionale – nel caso specifico in euro, che sono presenti nel rendiconto rilasciato dalla società. L’imposta deve essere calcolata anche sul loro valore o ne sono esclusi?

Dopo aver sostanzialmente riepilogato le norme che regolamentano le tasse sulle criptovalute – nello specifico l’articolo 1, commi da 126 a 14 della Legge n. 197/2022 -, l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alla circolare n. 30/2023. Questo documento, che è stato predisposto all’indomani delle norme approvate attraverso la Legge di Bilancio 2023, ha catalogato le attività e ha introdotto il trattamento fiscale su questi investimenti.

L’AdE ha sottolineato che il legislatore ha previsto chiaramente che le criptovalute venissero indicate all’interno del Quadro RW del Modello redditi. Questo adempimento impatta anche su quanti, pur non essendo proprietari delle stesse, risultino essere titolari effettivi di un investimento, così come prevede espressamente la normativa sull’antiriciclaggio.

Nel caso preso in considerazione, essendo il contribuente titolare di bitcoin, la società si è comportata correttamente provvedendo ad applicare l’imposta di bollo.

Imposta di bollo sulle criptovalute

La circolare n. 30/2023 dell’Agenzia delle Entrate prevede che – almeno ai fini del bollo – a partire dal 1° gennaio 2023, deve essere applicata un’imposta sul valore delle criptovalute nel momento in cui non sia presente un intermediario che possa applicare la corretta imposta. Sono soggetti a questa regola quanti sono residenti sul territorio italiano.

L’imposta sulle criptovalute deve essere applicata nella misura del 2 per mille, la stessa prevista per l’imposta di bollo. Il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità e i termini delle imposte sui redditi.

Soffermandosi sul caso preso in esame, il contribuente ha affermato di essere in possesso di criptovalute presso prestatore di servizi di portafoglio digitale italiano, correttamente e iscritto presso il registro tenuto dall’Oam. Questo soggetto ha provveduto ad applicare l’imposta di bollo: il contribuente, a questo punto, non è più obbligato ad applicare l’imposta sul valore delle criptovalute.

Gli importi in euro sul rendiconto

Ultimo dubbio in capo al contribuente è quello relativo alla valuta tradizionale, che risulta essere presente – almeno temporaneamente – sul rendiconto rilasciato dalla società. In questo caso l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che per quanto riguarda l’imposta di bollo per i prodotti finanziari è necessario far riferimento alla circolare n. 48/2012, attraverso la quale è stato chiarito che l’articolo 3, comma 3, del Dm del 24 maggio 2024 precisa che:

Se, in costanza di rapporto, sia all’inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l’imposta non è dovuta.

Questo significa, in altre parole, che l’esclusione dell’imposta vale per i rapporti che non presentano dei prodotti finanziari e che, soprattutto, non siano stati movimentati.

Tornando al caso concreto, questo significa che il bollo non deve essere applicato all’importo in euro che, almeno temporaneamente, si trovava presente nella posizione del contribuente. Gli importi in valuta tradizionale, infatti, non costituiscono un investimento finanziario. Per questi importi, quando sono detenuti presso la società, non devono essere indicati all’interno del quadro RW in quanto non risulta essere detenuto in un conto corrente all’estero.

La società, avendo già provveduto ad applicare l’imposta di bollo, obbligherà il contribuente a compilare unicamente il Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale. È necessario barrare la colonna 16.

In sintesi

Il bollo o, in alternativa, l’imposta sulle criptovalute devono essere versati anche quando l’investimento è effettuato attraverso una società di intermediazione. Se il bollo lo versa quest’ultima per conto del contribuente, non dovrà più farlo l’investitore.

È necessario, ad ogni modo, compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale.