Legge 104, le novità su auto elettriche e ibride

L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'utilizzo dell'agevolazione riservata alle persone con disabilità per l'acquisto di mezzi ibridi e auto elettriche

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Con una risposta all’interpello di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate dà dei chiarimenti sulle agevolazioni, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, per l’acquisto di auto elettriche e ibride adatte a soggetti con disabilità, riconosciuti dalla legge 104/1992.

In particolare, l’interessato faceva richiesta ai funzionari del Fisco se l’IVA agevolata al 4% si potesse applicare anche alle colonnine di ricarica del mezzo elettrico da fare installare presso la propria abitazione. Con la riposta all’interpello n. 334 del 10 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha dato però risposta negativa.

Legge 104, le novità su auto elettriche e ibride: la normativa

La normativa di riferimento è da rintracciare nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha esteso l’aliquota IVA del 4% riconosciuta per l’acquisto di mezzi di trasporto per le persone portatrici di disabilità, anche per quanto di veicoli con motori elettrici ed ibridi. Una modifica che ha ampliato la tipologia di auto che si possono comprare con l’agevolazione prevista dalla Legge 104.

Questa aliquota si applica nello specifico all’acquisto, cessione e importazioni di:

Autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi.

Questo è quanto stabilito nell’allegato 31 al d.P.R. 26 ottobre 1972. n.633, tabella A, parte II.

Attraverso la circolare n. 46/2001, l’Agenzia delle Entrate, ha sottolineato, inoltre, che è l’agevolazione risulta essere prevista anche per le cessioni di componenti, ricambi ed accessori destinati al veicolo, non però all’installazione delle stazioni di ricarica per le auto elettriche. Sostanzialmente, le disposizioni previste dal legislatore hanno lo scopo di agevolare unicamente i soggetti con delle difficoltà. Non devono, in alcun modo, andare a vantaggio di altri soggetti. Le stazioni di ricarica per le auto elettriche possono essere utilizzate da qualsiasi altro soggetto. Anche per ricaricare un veicolo non adibito al trasporto del disabile.

I chiarimenti sulle auto elettriche e ibride

Nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti il senso di riservare l’agevolazione ai pezzi di ricambio o i dispositivi specifici per le persone con disabilità.  La logica è quindi quella di utilizzare componentistica volta a modificare il veicolo alle esigenze del guidatore. Criterio nel quale non rientrerebbe la colonnina di ricarica.

In definitiva quindi l’Agenzia delle Entrate esclude l’acquisto delle stazione di ricarica per l’auto elettrica ed ibrida nell’agevolazione dell’IVA al 4%, in quanto appunto secondo l’ente non si tratta di un pezzo necessario per l’adattamento del veicolo della persona con disabilità. Le agevolazioni, quindi, possono essere utilizzate per l’acquisto del mezzo, ma non per le postazioni per ricaricarlo.