Cos’è la tassa di successione e come funziona

Tassa di successione sugli immobili e non: scopri cos'è, come funziona e tutto ciò che devi sapere

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Alessandro Speziali

Esperto di Economia

Dopo la laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, durante gli studi magistrali vola all'Università della California dove ha modo di studiare la finanza da un punto di vista internazionale.

Pubblicato: 23 Dicembre 2021 14:44Aggiornato: 16 Aprile 2024 09:46

L’imposta di successione (e non tassa di successione, contrariamente a quanto si possa pensare) è un’imposta indiretta da erogare all’Agenzia delle Entrate in caso di eredità. Essa va pagata quando si ricevono in eredità beni mobili, immobili, diritti reali o denaro.

La cifra da versare varia in base al calcolo dell’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione di successione che i soggetti interessati sono obbligati a presentare. Andiamo nel dettaglio delle dinamiche di questa imposta, così che si possa comprendere a fondo il suo funzionamento in caso di eredità. Scopri ciò che devi sapere su QuiFinanza.

Cos’è l’imposta di successione

La successione è un evento legale che si verifica quando un soggetto entra nelle posizioni giuridiche di un altro. L’esempio classico è quello che ti abbiamo già menzionato, ovvero quello della successione per cause di morte a cui poi sopraggiunge l’eredità.

In caso di decesso, le proprietà del deceduto passato agli eredi. Su questo trasferimento di proprietà lo Stato, attraverso l’Agenzia delle Entrate, impone un tributo. Ed eccoci giunti, dunque, all’imposta di successione.

Chi può fare la dichiarazione di successione

Nel momento in cui gli eredi devono entrare in possesso di un bene a loro destinato, devono compilare necessariamente la dichiarazione di successione. Non solo gli eredi, però. Possono compilare questa dichiarazione:

  • gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

La dichiarazione di successione non va compilata quando:

  • L’eredità è devoluta al coniuge o ai parenti in linea diretta del defunto;
  • Il valore complessivo dell’eredità non è superiore a 100mila euro;
  • Non sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari.

È possibile presentare la dichiarazione di successione entro e non oltre i 12 mesi della data di apertura della successione, la quale coincide con la data del decesso.

A chi presentare la dichiarazione di successione: documenti necessari

I documenti da allegare, generalmente, alla dichiarazione di successione sono:

  • Certificato o estratto di morte
  • Certificato di ultima residenza o autocertificazione
  • Documento di identità e tessera sanitaria del defunto e degli eredi
  • Atti di proprietà di immobili e terreni
  • Copia atti di donazione fatti dal defunto
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’erede che presenta la dichiarazione, in cui sono indicate gli estremi dell’atto di morte, gli eredi, il tipo di Successione (legittima o testamentaria) ed il regime patrimoniale dei coniugi (separazione o comunione dei beni, ove ricorra il caso) o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
  • Copia del testamento autenticata dal notaio (in caso di successione testamentaria), eventuale rinuncia all’eredità, da farsi entro tre mesi dal decesso presso il Tribunale competente, rispetto all’ultima residenza del defunto o presso un Notaio
  • Atto di acquisto dei beni immobili ed eventuali successioni o riunioni di usufrutto precedenti, documentazione delle variazioni dei fabbricati (condoni, ampliamenti, planimetrie), certificato di destinazione urbanistica in caso di aree fabbricabili
  • Dichiarazione banca/posta su capitale ed interessi se esistenti in capo al defunto
  • Dichiarazione dell’istituto bancario per eventuali passività quali residui di mutuo, conti correnti passivi ecc.
  • Stima del valore dei beni societari alla data del decesso (autenticata) in presenza di società intestate al deceduto
  • Spese funerarie (per eredi non in linea retta);
  • IBAN del dichiarante (conto non cointestato con il defunto)

A chi presentare la dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione, con contestuale domanda di volture catastali, dovrà essere presentata online, tramite servizi telematici, all’Agenzia delle Entrate. Potrai accedere al tuo profilo usando lo SPID. La dichiarazione può essere inoltre presentata anche tramite intermediari abilitati, come nel caso di anziani o persone con poca dimestichezza con i computer, rivolgendosi a un CAF o un commercialista. In alternativa, il contribuente può recarsi presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Se il defunto risiedeva all’estero, l’Ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Qualora non fosse nota, l’ufficio competente è quello di Roma. (Ufficio di Roma 6, ora Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6, dal Decreto del Direttore regionale 15.1.2000). Per poter compilare la domanda di dichiarazione di successione, sarà necessario avere a portata una certa quantità di informazioni. Tra esse:

  • I dati anagrafici propri e quelli del defunto;
  • Il suo albero genealogico;
  • Gli estremi catastali dell’immobile (o degli immobili) in eredità;
  • Eventuali azioni di borsa o titoli;
  • Donazioni del defunto effettuate in vita;
  • Eventuali debiti.

Imposta di successione: come si calcola, quanto si paga

Il calcolo preciso dell’ammontare dell’imposta di successione viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, si può stimare la cifra eseguendo il calcolo in autonomia. Partiamo dalla base imponibile, la quale è costituita dalla differenza tra il valore totale dell’attivo ereditario (la somma di beni e diritti trasferiti: immobili, diritti reali su beni immobili, titoli, beni mobili, partecipazioni, crediti) e le passività del defunto. In esse sono inclusi i debiti, le spese mediche sostenute negli ultimi 6 mesi e le spese funerarie. Tra i beni che possono comporre l’attivo ereditario troviamo:

  • Beni immobili e diritti reali immobiliari;
  • Aziende, navi, aeromobili;
  • Azioni e obbligazioni o altri titoli e quote sociali;
  • Rendite e pensioni;
  • Crediti;
  • Denaro, gioielli, mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore.

Per le passività, ricordiamo:

  • Debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;
  • Spese mediche e funerarie, di cui le funerarie in misura non superiore a 1.032,91 euro che rappresenta la soglia massima di detrazione fiscale fruibile.

A questo punto, il valore netto dell’asse ereditario verrà suddiviso per le singole quote da attribuire a ciascun erede avente diritto. Nel caso in cui si dovesse ereditare un immobile, sarà necessario corrispondere le imposte ipotecarie e catastali, insieme anche ad altri tributi minori. Di norma, essi sono pari rispettivamente al 2% e all’1%. Se un beneficiario ha i requisiti per accedere alla prima casa, la cifra è fissata a 200 euro per ciascuno dei due tributi che abbiamo menzionato (ipotecario e catastale).

Aliquote della tassa di successione

Adesso che hai una base imponibile, dovrai individuare la giusta aliquota per la tassa di successione. L’aliquota della tassa di successione viene differenziata in base al grado di parentela tra defunto e chi riceve il trasferimento di proprietà. In caso di coniugi, o passaggio di proprietà tra genitori e figlio, l’aliquota è del 4% del valore dell’eredità ricevuta. Ogni beneficiario ha diritto a una franchigia dal tetto massimo di 1 milione di euro. Ciò significa che nel caso in cui l’eredità ricevuta sia inferiore a questo ammontare, non sarà necessario versare nessuna imposta.

In caso di fratelli o sorelle, l’aliquota è del 6% con una franchigia di 100mila euro per ciascuno dei beneficiari. Per tutti gli altri parenti fino al quarto grado, invece, l’aliquota rimane al 6% a cui però non si applica alcuna franchigia. In caso di altri soggetti previsti all’infuori della famiglia, l’aliquota sale all’8% senza alcun accesso al beneficio della franchigia. Riassumendo:

  • In favore del coniuge o parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori): l’aliquota è del 4% del valore ricevuto, al netto dei debiti. La franchigia è di 1 milione di euro.
  • In favore di fratelli o sorelle, l’aliquota è del 6%, con franchigia pari a 100mila euro;
  • In favore di altri parenti fino al quarto grado, aliquota del 6% – nessuna franchigia;
  • In favore di soggetti fuori da tutte queste linee parentali, aliquota dell’8% – nessuna franchigia.

È importante sottolineare che sia le aliquote che le franchigie si applicano sui singoli beneficiari. Ciò significa che non si guarda il valore totale dell’eredità e si calcola la percentuale, ma si valuta il valore per singolo erede. Ad esso viene applicata l’aliquota e l’eventuale franchigia prevista.

Beni esenti dall’imposta di successione

Non devi versare alcuna imposta di successione su determinate tipologie di beni che, dunque, non rientrano nel valore complessivo dell’eredità o della donazione.

  • Titoli di stato italiani o di altri paesi dentro l’Unione Europea;
  • Le aziende, rami di azienda o le quote di controllo in società di capitali se i parenti in linea retta proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento;
  • TFR e prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare;
  • Veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico;
  • Polizze sulla vita.

Pagare l’imposta di successione

Una volta ottenuto l’importo esatto della tassa di successione, questo viene notificato al beneficiario dell’eredità attraverso un avviso di liquidazione che dovrà essere pagato entro 60 giorni attraverso il modello F24. In caso di importi complessi, sarà possibile richiedere il versamento rateizzato, purché il 20% del totale venga corrisposto entro 60 giorni dall’arrivo dell’avviso. La restante parte potrà essere suddivisa in 8 tranche trimestrali, sulla quale però saranno applicati degli interessi.

Dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva

Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, sovvenga un evento che dà luogo al mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato, ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati (anche solo per effetto di tale evento) dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva o integrativa come da art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 346/90.

La sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione è ridotta a 1/10 del minimo, in caso in cui venga presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, è possibile integrare in aumento la dichiarazione presentata nei termini, beneficiando di una riduzione delle sanzioni graduata a seconda del ritardo.

In caso di omissione, scatta la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’Ufficio. Queste cifre si applicano anche in omissione della dichiarazione integrativa o sostitutiva.

Dichiarazione di successione infedele

Nel caso la dichiarazione di successione non sia fedele all’effettivo ammontare, la sanzione prevede dal 100 al 200% della differenza di imposta. Essa si paga nel caso in cui:

  • Vengano omessi dati o elementi rilevanti per la liquidazione o la riliquidazione dell’imposta;
  • Vengano indicate passività inesistenti o imprecise;
  • Vengano rilasciate o sottoscritte attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.

La sanzione non si applica però all’imposta corrispondente al maggior valore dei beni e diritti definitivamente accertato dall’Amministrazione finanziaria, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.