Spese di ristrutturazione, le agevolazioni per l’erede

LE spese di ristrutturazione possono essere trasferite anche agli eredi. Ecco quando succede.

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Si possono ereditare le detrazioni previste per i lavori di ristrutturazione? Come si devono comportare gli eredi nel momento in cui il titolare dei lavori muore? Come devono essere gestite le varie agevolazioni fiscali, che la normativa italiana ha previsto per incentivare i lavori di recupero edilizi?

In questa sede è bene ricordare che le detrazioni fiscali sono previste per le spese che i contribuenti sostengono per la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo degli immobili. Possono essere ottenute anche per le ristrutturazioni edilizie e per l’adozione di particolari misure volte al risparmio energetico.

La dichiarazione dei redditi del de cuius

Nel momento in cui dovesse venire a mancare il contribuente, titolare effettivo della detrazione d’imposta, si vengono ad aprire una serie di scenari, condizionati dalla situazione familiare che aveva caratterizzato il soggetto.

La prima domanda a cui è necessario rispondere e quali siano i soggetti che possono continuare a beneficiare delle agevolazioni derivanti dalle spese di ristrutturazione? Il primo passo da effettuare, da parte degli eredi, è quello di presentare la dichiarazione dei redditi per conto del defunto, se questo non l’aveva presentata prima di morire. La presentazione potrà avvenire utilizzando il Modello Redditi Pf o il Modello 730. Gli eredi dovranno presentare anche la propria dichiarazione dei redditi, nel caso in cui abbiano maturato dei redditi da fonti diverse, come ad esempio la vendita di beni immobili o mobili che sono stati ricevuti in eredità. O se ha ricevuto dei redditi da lavoro dipendente od autonomo.

Per quanto riguarda l’eredità, il reddito derivante dalla vendita di beni ereditati viene considerato come plusvalenza e può essere tassato in base alle norme fiscali del paese di residenza dell’erede. In alcuni casi l’erede potrebbe essere tenuto a versare l’imposta sulle successioni, che è un’imposta dovuta sul valore dell’eredità ricevuta.

Nel momento in cui si apre un’eredità, l’intero patrimonio viene suddiviso tra i vari eredi legittimi. Nel caso in cui il de cuius godesse di eventuali oneri di ristrutturazione, per i quali beneficiava di una dichiarazione a credito per almeno dieci anni, questo credito fa ufficialmente parte del patrimonio del de cuius e quindi potrebbe passare agli eredi.

Oneri dei lavori di ristrutturazioni

Le eventuali detrazioni fiscali devono essere presentate nella dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto: per farlo gli eredi devono presentare il Modello 730 o il Modello Redditi Pf.

Le detrazioni per i lavori di ristrutturazione devono essere presentate nella sezione “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio” del Modello 730 o nella sezione “Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio” del Modello Redditi.

È bene ricordare che le detrazioni per i lavori di ristrutturazioni sono pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro per ogni singola unità immobiliare. L’agevolazione fiscale è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. È, inoltre, soggetta ad alcuni limiti e condizioni che possono variare in funzione all’intervento che viene eseguito.

Nel caso in cui il de cuius avesse iniziato i lavori nel 2018, nel 2023 le quote annuali ancora disponibili sarebbero cinque: in questo caso è necessario verificare lo stato di disponibilità dell’immobile nel momento del decesso.

Il beneficiario delle detrazioni d’imposta

Cerchiamo di capire nel dettaglio chi può beneficiare delle agevolazioni derivanti dai lavori di ristrutturazione, nel caso in cui il titolare delle stesse dovesse venire a mancare. Partiamo da un caso molto diffuso: un’immobile adibito ad abitazione principale di due contribuenti coniugati. In questo caso la legge prevede che gli eredi possano usufruire in parti uguali della detrazione che spetta ogni anno. Ma cosa succede se l’immobile è abitato dal coniuge superstite?

Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione per un particolare anno, occorre individuare il soggetto detentore dell’immobile al 31 dicembre dello stesso anno. In questo caso si trasferisce all’erede la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche quando questo dovesse avvenire nello stesso anno in cui è stata sostenuta la spesa. La detrazione, in questo modo, spetta unicamente all’erede che è in grado di disporre immediatamente e liberamente dell’immobile ereditato, prescindendo dal fatto che lo stesso sia stato adibito o meno ad abitazione principale.

Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. Quindi, partendo dall’esempio fatto in partenza: se l’immobile è abitato unicamente dal coniuge superstite, la detrazione spetterà solo a lui (o a lei). Nel caso in cui sia abitato dal coniuge superstite e da uno o più figli, spetterà in parti uguali.

Quando non spetta la detrazione

In alcuni casi, però, la detrazione sull’immobile da ristrutturazione non spetta. Nello specifico questo avviene nei seguenti casi:

  • quando l’immobile risulti essere locato nel momento del decesso. La detrazione non spetta perché l’erede non ne può disporre a proprio piacimento;
  • nel caso in cui l’immobile a disposizione e siano presenti più eredi e lo stesso spetti in parti uguali a tutti gli eredi;
  • quando siano presenti più eredi e uno solo abita l’immobile. In questo caso la detrazione spetta per intero a chi abita l’immobile. Gli altri eredi perdono ogni disponibilità;
  • nel caso in cui ci sia la rinuncia all’eredità del coniuge superstite, ma mantiene solo il diritto di abitazione, quest’ultima perde la possibilità di poter detrarre le spese residue in quanto rinunciataria dell’eredità;
  • nel caso di vendita o di donazione dell’immobile da parte dell’erede che deteneva materialmente e direttamente il bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario, neanche nell’ipotesi in cui vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.