Il panorama normativo in materia di certificazione fiscale dei corrispettivi si arricchisce di un tassello fondamentale, pensato per mitigare gli automatismi sanzionatori scaturiti dall’incrocio telematico dei dati. Con la pubblicazione e l’entrata in vigore del Decreto Legislativo Omnibus n. 148/2026 (in particolare con l’articolo 33), il legislatore ha introdotto una specifica franchigia di tolleranza pari al 5% in caso di disallineamento tra il totale delle operazioni incassate e la corretta emissione degli scontrini fiscali rispetto ai pagamenti POS.
Questa misura nasce con l’intento esplicito di creare uno scudo protettivo per i piccoli intoppi operativi, i problemi di connettività e gli errori umani quotidiani che possono verificarsi nella gestione del punto cassa. Tuttavia, una disamina approfondita del testo di legge rivela un meccanismo applicativo rigidamente matematico che rischia di generare impatti asimmetrici a seconda del volume di affari e del tipo di attività commerciale svolta.
Indice
Scontrini fiscali e pagamenti POS: il quadro normativo
L’intervento contenuto nel Decreto Omnibus n. 148/2026 possiede una portata strutturale e correttiva. La nuova disposizione va ad agire su due distinti capisaldi della legislazione tributaria italiana: da un lato modifica il D.Lgs. n. 471/1997 (che disciplina le sanzioni tributarie non penali), dall’altro integra il recente D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico delle sanzioni tributarie emesso in attuazione della delega di riforma fiscale).
La necessità di un intervento correttivo d’urgenza è emersa a seguito dell’implementazione del monitoraggio in tempo reale tra i dati del circuito bancario (pagamenti POS) e i registratori telematici (emissione degli scontrini fiscali). L’interconnessione automatizzata, pensata per contrastare l’evasione fiscale, ha iniziato a segnalare massivamente ogni minima discrepanza. Per evitare che semplici sviste o micro-blackout di rete producessero un’ondata imponente di verbali e contenziosi, il Governo ha stabilito una franchigia di non punibilità del 5% per le trasmissioni difformi o errate.
Come si calcola la franchigia: il conteggio delle transazioni giornaliere
Il fattore cruciale che ogni contribuente deve comprendere riguarda il criterio pratico con cui viene applicata la soglia di tolleranza. La franchigia del 5% non si calcola sugli importi in euro incassati o dimenticati, ma si basa esclusivamente sul numero effettivo delle operazioni effettuate nel corso della giornata.
Per verificare se si rientra nello scudo o se scatta la sanzione, il calcolo è molto semplice: occorre prendere il numero di pagamenti elettronici registrati dal POS che non risultano abbinati a uno scontrino fiscale, dividerlo per il totale complessivo dei pagamenti POS effettuati in quella giornata e moltiplicare il risultato per cento.
Dall’applicazione pratica di questa regola emergono tre punti fondamentali che guidano i controlli del Fisco:
- azzeramento quotidiano. Il conto si azzera ogni sera alla chiusura di cassa. Non è possibile fare una media settimanale, mensile o trimestrale per compensare i giorni no con quelli positivi: ogni singola giornata fa storia a sé;
- il POS fa da bussola. Il punto di partenza per l’Agenzia delle Entrate è sempre il report del terminale bancario. È il totale dei pagamenti tracciati dalla banca a fare da termine di paragone con le giacenze di cassa;
- effetto dentro o fuori. Se la percentuale di errori della giornata si ferma al 5% o al di sotto, l’anomalia viene considerata un semplice errore formale e non scatta alcuna sanzione. Se invece si supera anche solo di un decimale la soglia del 5%, la protezione cade del tutto e si rischiano le sanzioni ordinarie sull’intero blocco di irregolarità.
In caso di superamento della soglia del 5%, le sanzioni applicate non si limitano alle sanzioni pecuniarie tradizionali (che vanno da 1.000 a 4.000 euro per la mancata o errata memorizzazione/trasmissione), ma riattivano anche il rischio della sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività commerciale in caso di recidiva.
Esempi operativi: la simulazione pratica nei diversi settori
Per comprendere l’impatto reale di questa norma sulla gestione quotidiana della cassa, risulta utile analizzare tre scenari operativi ipotetici che mostrano come la regola del conteggio numerico produca effetti completamente differenti.
| Tipologia attività | Transazioni POS totali | Scontrinati POS | Discrepanza (operazioni) | Calcolo % scostamento | Esito sanzionatorio |
| Bar/caffetteria (grandi volumi) | 200 | 192 | 8 | (8/200)X100=4,0% | Nessuna sanzione (entro il 5%) |
| Boutique/abbigliamento (bassi volumi) | 20 | 18 | 2 | (2/20)X100=10,0% | Sanzione applicata (supera il 5%) |
| Ristorante (scontrino singolo alto) | 100 | 99 | 1 (tavolo da 500 €) | (1/100)X100=1,0% | Nessuna sanzione (entro il 5%) |
Analisi dei tre casi:
- bar. L’elevato numero di transazioni (200 incassi al banco) consente all’esercente di assorbire ben 8 sviste o disallineamenti di cassa senza incorrere in alcuna sanzione, poiché l’errore incide soltanto per il 4% sul totale;
- boutique. Emergono i limiti della norma. Effettuando soltanto 20 vendite al giorno, l’omissione anche involontaria o tecnica di soli 2 scontrini fiscali genera uno scostamento del 10%. L’esercente viene quindi esposto all’intero regime sanzionatorio senza alcuna attenuante.
- ristorante. Si nota il paradosso economico: l’unica operazione saltata riguarda un tavolo dal conto elevato (500 euro), che costituisce la quota maggioritaria dell’incasso giornaliero. Eppure, poiché il numero di operazioni non registrate è pari all’1% (1 su 100), il titolare è completamente coperto dallo scudo di tolleranza.
Profili critici ed equità fiscale
L’impostazione scelta dal legislatore solleva diverse perplessità sotto il profilo dell’equità e della proporzionalità tributaria:
- penalizzazione dei piccoli volumi. I commercianti con poche operazioni quotidiane ma di valore unitario medio-alto soffrono di una gravissima vulnerabilità statistica. Un singolo errore tecnico sui pagamenti POS comporta immediatamente il superamento della soglia del 5%;
- sconnessione dal valore dei ricavi. Non aver previsto un tetto massimo ancorato agli importi monetari (ad esempio combinando la percentuale delle transazioni con un limite in euro sul valore della base imponibile non battuta) crea distorsioni dove ammanchi di cassa significativi restano impuniti, mentre minime distrazioni su cifre modeste vengono punite severamente;
- l’illusione dello scudo e i controlli cumulativi. Rispettare la soglia del 5% giornaliero protegge l’esercente dai verbali automatici istantanei. Tuttavia, la comunicazione mensile e trimestrale che gli istituti bancari inviano all’Anagrafe Tributaria continuerà a mostrare il totale cumulato degli incassi elettronici. Se a fine mese il volume delle transazioni bancarie risulta costantemente superiore al totale dei corrispettivi inviati, l’Agenzia delle Entrate inoltrerà comunque le consuete lettere di compliance o avvisi di accertamento.