I contribuenti hanno ancora qualche giorno per saldare la seconda rata della rottamazione quater delle cartelle. I versamenti effettuati entro martedì 5 dicembre saranno considerati validi, grazie ai cinque giorni di flessibilità aggiuntivi previsti dalla legge rispetto alla scadenza del 30 novembre, come ricorda l’Agenzia delle entrate-riscossione.
I ritardi e come pagare
Nel caso in cui il pagamento non venga eseguito entro il termine prestabilito o sia effettuato oltre la suddetta scadenza, oppure se l’importo versato risulti essere inferiore a quanto inizialmente previsto, ciò comporterà la revoca dei benefici associati alla definizione agevolata. L’importo già corrisposto sarà pertanto considerato come acconto sul debito residuo, riconducendo la situazione alla necessità di regolarizzare la somma restante secondo le disposizioni stabilite.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute, il quale riporta la data del 30 novembre 2023 ed è disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È possibile effettuare il pagamento tramite web, banca, poste e tabaccai, utilizzando sportelli bancomat (ATM) abilitati a Cbill, internet banking, uffici postali, tabaccai aderenti a Banca 5, circuiti Sisal e Lottomatica o tramite l’App Equiclick utilizzando la piattaforma pagoPa. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nella sezione “Sportello territoriale” del sito o tramite il contact center al numero 060101.
Come possono fare le persone colpite dalle alluvioni
Nelle zone colpite dal maltempo, la prossima settimana inizierà l’invio delle comunicazioni delle somme dovute per coloro che hanno aderito alla rottamazione-quater e risiedono nelle aree colpite dall’alluvione dello scorso maggio (indicate nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023). Per questi contribuenti, i termini della definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi. Le comunicazioni includono l’esito della domanda, l’importo da pagare, le scadenze e i moduli di pagamento delle rate scelte in fase di adesione. L’invio delle comunicazioni, come stabilito dalla legge, sarà completato entro dicembre, e la scadenza della prima (o unica) rata è fissata al 31 gennaio 2024.
La definizione agevolata
La definizione agevolata dei debiti affidati all’agente della riscossione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), presenta la possibilità di effettuare il versamento esclusivamente dell’importo dovuto a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Al contrario, non si richiede il pagamento delle somme relative a sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio, rendendo così più agevole e circoscritto il processo di definizione delle obbligazioni fiscali.
Multe e sanzioni
La definizione agevolata per i debiti derivanti da multe stradali o altre sanzioni amministrative, escludendo violazioni tributarie o obblighi contributivi, non impone il versamento di somme relative agli interessi, comprese le cosiddette “maggiorazioni”, e non richiede pagamenti a titolo di aggio.
Per i contribuenti che hanno adottato un piano di pagamenti dilazionato, con un limite massimo di 18 rate, la rata di novembre costituisce l’ultima prevista per il 2023. Da quanto inizia il 2024, le rate dovranno essere saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno, conformemente al proprio piano di definizione agevolata. Questo sistema offre una struttura chiara e pianificata per gestire in modo agevole gli adempimenti finanziari dei contribuenti.