La differenza tra persona fisica e persona giuridica

Per il Fisco esistono diversi tipi di contribuenti: ecco la differenza tra persona fisica e persona giuridica

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Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Pubblicato: 16 Ottobre 2024 13:10

Per il Fisco esistono diversi tipi di contribuenti: persona fisica e persona giuridica. Espressioni che rappresentano due concetti particolarmente differenti, che è importante conoscere perché prevedono implicazioni legali significative. Di seguito spieghiamo nel dettaglio la differenza tra persona fisica e giuridica sotto vari aspetti.

Persona fisica, definizione e caratteristiche

Si parla di persona fisica quando si intende fare riferimento a un singolo individuo umano, che viene dunque riconosciuto dallo Stato in quanto entità giuridica distinta. In termini più semplici, si tratta di una persona reale, che vanta una data di nascita, un nome registrato all’anagrafe e una serie di diritti legali inviolabili.

È importante sottolineare che quando una persona fisica agisce, lo fa in quanto individuo. Di seguito riportiamo dunque un sunto delle sue caratteristiche distintive:

  • possibilità di riconoscimento attraverso dati personali quali data di nascita, nome, cognome e numero di identificazione personale;
  • presenta diritti e doveri, che sono una diretta derivazione della cittadinanza o residenza in un determinato Paese;
  • si tratta di soggetti personalmente responsabili delle proprie azioni e di eventuali obblighi contrattuali, in quanto individui.

Persona giuridica, definizione e caratteristiche

Una persona giuridica rappresenta, agli occhi dello Stato, un’entità riconosciuta dalla legge in quanto soggetto altro dalle persone fisiche. Si può parlare di persone giuridiche in relazione a organizzazioni, associazioni, aziende, entità legali di vario genere o enti non profit. Una persona giuridica non nasce, si crea al fine di svolgere delle specifiche attività. Al tempo stesso, però, si riconoscono distintivi diritti, doveri e responsabilità di tipo legale.

Di seguito riportiamo dunque un sunto delle caratteristiche distintive:

  • si tratta di un’entità giuridica composta da persone fisiche, rispetto alle quali è però separata;
  • vanta una propria identità legale distinta;
  • la creazione è relativa a uno scopo specifico, dal profitto alla beneficenza e così via;
  • in molti casi i soggetti di una persona giuridica, siano essi membro o azionisti, presentano una responsabilità limitata. Ciò significa che non possono risultare personalmente responsabili per obblighi e/o debiti della persona giuridica.

Persona giuridica, tipi di società

Il concetto di persona giuridica merita un ulteriore approfondimento in termini di definizione. Iniziamo col dire che esistono tre tipologie di società di persone. Queste vengono indicate attraverso tre sigle:

  • SS, società semplici;
  • SNC, società in nome collettivo;
  • SAS, società in accomandita semplice.

In una società di persone i soci hanno personalità giuridica ma, al tempo stesso, un’autonomia patrimoniale imperfetta. Di fatto rispondono a livello personale delle obbligazioni. Ogni socio, dunque, è chiamato a fronteggiare solidalmente e illimitatamente i debiti contratti.

In questo ambito è l’importanza dei soci a prevalere. Differente invece il discorso per le società di capitali, laddove il focus è il capitale stesso, che può essere rappresentato in vari modi. Ciò dipende dalla forma scelta, ovvero quote o azioni. È sempre presente uno scopo produttivo in queste società, che acquisiscono piena personalità giuridica dopo la costituzione. In questo caso si identificano quattro sigle:

  • SPA, società per azioni;
  • SRL, società a responsabilità limitata;
  • SAPA, società in accomandita per azioni;
  • SRLS, società a responsabilità limitata semplificata.

Nel confronto con le società di persone, quelle di capitali vantano costi di gestione più esosi. A fronte di ciò, però, i soci risultano maggiormente tutelati sotto l’aspetto patrimoniale. Queste realtà infatti presentano un’autonomia patrimoniale totale. Esiste, dunque, l’assoluta garanzia per ogni singolo socio che il proprio patrimonio personale risulti intoccabile.

Com’è gestita allora l’eventuale questione debitoria? Se si parla di una società di persone, un creditore può rivalersi sul patrimonio dei singoli soci. Ciò soltanto in un secondo momento, però, laddove il patrimonio societario sia risultato insufficiente a coprire il debito. Nel caso di società di capitali, invece, è consentito legalmente rivalersi soltanto sul patrimonio societario.

Tipi di contribuenti

Sono due le tipologie di contribuenti, che sono persona fisica e persona giuridica. Notoriamente esiste una fase di passaggio ben nota, quella del compimento dei 18 anni, che prevede l’acquisizione di un’altra capacità, quella giuridica. Ciò vuol dire che, legalmente, l’individuo diventa responsabile delle proprie azioni.

Indicare una persona come in possesso di capacità giuridiche non vuol dire, di certo, che si tratta di una persona giuridica. Il discorso è ben differente. Sono quattro le caratteristiche che riguardano le persone giuridiche e le riportiamo di seguito:

  • devono essere costituite da una pluralità di persone fisiche (individui), beni o capitali;
  • possono essere pubbliche o private – Per pubbliche si fa riferimento agli enti che seguono un interesse pubblico, come un ente statale, ma non solo. Per private si intendono quelle con uno scopo privato, ovviamente, con o senza profitto previsto;
  • la finalità dell’attività deve essere comune e lecita, indipendentemente che ci sia uno scopo di lucro o meno;
  • per essere intesa come persona giuridica, una società deve inoltre avere un patrimonio autonomo, separato da quello delle persone che la costituiscono.

Se la persona fisica lo è automaticamente, di fatto, la personalità giuridica dev’essere riconosciuta. Si pensi ad esempio al processo di registrazione delle imprese. La differenza cardine che intercorre tra queste due definizioni, in termini imprenditoriali, è che in caso di debiti dell’attività portata avanti, questi dovranno essere saldati con i propri soldi o beni. Come persona giuridica, invece, interverranno unicamente i patrimoni societari, essendo separati da quelli privati.

Soggetti con partita Iva

Come detto, la persona fisica indica un individuo identificato da nome e cognome, mentre la persona giuridica è l’insieme organizzato di persone e di beni che l’ordinamento considera un soggetto di diritto. La persona giuridica deve, per essere riconosciuta come tale, essere un elemento composto da una o più persone o da un capitale che hanno uno scopo e deve avere il riconoscimento formale dato da una normativa.

La partita Iva riservata a lavoratori autonomi e società organizzate consiste in un codice di 11 cifre, generato secondo alcune regole: 7 cifre corrispondono al numero di iscrizione al Registro delle Imprese, 3 corrispondono all’Ufficio, 1 è una cifra di controllo generata da algoritmo. La partita Iva è obbligatoria per chiunque svolga un lavoro autonomo, purché superi il reddito annuale di 5 mila euro. È necessaria per emettere fattura e pagare contributi al Fisco e all’Inps.

Nel caso in cui la partita Iva indichi una ditta individuale, si parla di una persona fisica in grado di svolgere l’attività e di rispondere di eventuali debiti. Anche le persone giuridiche, società, associazioni, organizzazioni e cooperative, sono tenute ad avere una partita Iva, sia in caso di persone giuridiche pubbliche o private. La persona giuridica pubblica corrisponde ad un’ente che persegue un interesse pubblico, come un ente statale. La persona giuridica privata invece indica la società unicamente il proprio interesse.