Una multa ZTL anche pesante, spesso di diverse centinaia di euro, recapitata dopo mesi. L’avvocato apre il fascicolo, verifica le date dell’infrazione e del verbale, controlla la notifica e i passaggi dell’accertamento. Il dato temporale, da solo, non è sufficiente: la validità della sanzione dipende dal momento in cui l’amministrazione è stata concretamente in grado di individuare il destinatario e, da lì, dal rispetto dei termini previsti per la notifica. Una ZTL arrivata dopo mesi può quindi essere valida oppure no, a seconda di come si è formato il procedimento.
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Multa ZTL: come viene accertata e notificata la violazione
L’accesso in una ZTL viene rilevato attraverso i varchi elettronici. Le telecamere installate agli ingressi registrano il passaggio del veicolo e acquisiscono la targa, avviando il procedimento di accertamento. Da quel momento le informazioni rilevate vengono verificate e incrociate con le banche dati per individuare il proprietario del veicolo e verificare l’eventuale presenza di permessi, autorizzazioni o esenzioni. Dopo questo passaggio si forma il verbale di accertamento, cioè l’atto con cui viene formalizzata la violazione.
“Il verbale non produce effetti immediati se non viene portato a conoscenza del destinatario”.
Perciò, l’atto viene inviato al proprietario del veicolo (o ad altro soggetto obbligato) tramite posta o PEC. La notifica rende conoscibile la sanzione e da quel momento decorrono i termini per il pagamento o per l’eventuale contestazione.
Dopo quanti giorni la multa ZTL è nulla?
L’art. 201 del Codice della Strada stabilisce che:
“Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni. Il termine decorre dal momento in cui l’amministrazione è posta in condizione di individuare il soggetto a cui notificare il verbale”.
In molti casi l’identificazione è immediata, e la data di accertamento può coincidere con quella dell’infrazione. Tuttavia, possono verificarsi ritardi non giustificati, che rendono la multa impugnabile. Ecco alcuni indizi da considerare:
- data di accertamento molto distante dalla violazione: se i dati del veicolo erano già disponibili e non erano necessari ulteriori accertamenti, un’attesa prolungata può indicare un ritardo imputabile all’amministrazione;
- veicolo intestato a una persona fisica: l’individuazione del destinatario è normalmente immediata; uno scarto temporale significativo può quindi segnalare il mancato rispetto dei termini.
L’infrazione può essere stata commessa, ma se la notifica avviene oltre i termini senza una ragione oggettiva, il verbale è impugnabile. Non si discute il fatto, ma il modo in cui è stato esercitato il potere sanzionatorio.
Come verificare se la notifica della multa ZTL è davvero fuori termine
“Per verificare se i 90 giorni sono stati rispettati occorre individuare la data in cui l’amministrazione ha spedito l’atto, cioè il momento in cui lo ha consegnato alle poste o inviato tramite PEC”.
È questa la data che rileva per il rispetto del termine. Il verbale può arrivare anche dopo, senza che la notifica sia tardiva. Peraltro, se il destinatario non ritira l’atto, si applica la cosiddetta compiuta giacenza: trascorsi 10 giorni di giacenza presso l’ufficio postale, la notifica si considera comunque eseguita, anche se il verbale non è stato materialmente ricevuto.
Occorre quindi, leggere unitamente spedizione, consegna e modalità della notifica per capire se il termine è stato rispettato o se ci sono i presupposti per impugnare la sanzione.
Casi di ritardo giustificato: la multa resta valida
Se il veicolo è intestato a una società di leasing o a un operatore di noleggio, l’amministrazione deve prima individuare l’intestatario formale e poi risalire al soggetto che aveva la concreta disponibilità del mezzo al momento dell’infrazione. Questo passaggio comporta verifiche ulteriori e tempi tecnici che non dipendono da un ritardo imputabile all’amministrazione.
Lo stesso accade per i veicoli con targa estera. In questi casi l’identificazione del proprietario o del conducente passa attraverso banche dati estere e canali di cooperazione tra autorità, con procedure che possono richiedere tempi più lunghi rispetto a quelli ordinari. Una situazione analoga può verificarsi anche quando i dati sulla residenza del destinatario non risultano aggiornati.
“La decorrenza del termine per la notifica non può essere differita per mere esigenze organizzative dell’amministrazione (Cass., ord. n. 7066 del 2018)”.
Ciò significa che il termine può essere posticipato solo quando l’identificazione del trasgressore non è immediata per ragioni oggettive. In questi casi la notifica richiede passaggi ulteriori e i tempi si allungano non per inerzia dell’amministrazione, ma per la necessità di acquisire informazioni corrette. In presenza di queste circostanze, anche una notifica avvenuta a distanza di mesi può essere pienamente legittima.
Come contestare una multa ZTL
Per impugnare una multa ZTL occorre verificare i dati del verbale: la data dell’infrazione, la data di accertamento e notifica. Se emergono elementi concreti di ritardo non giustificato, il ricorso può avere una base solida. A quel punto la scelta è tra due strade, che hanno costi e conseguenze diverse. Il ricorso al Prefetto, va presentato entro 60 giorni dalla notifica ed è gratuito. Non richiede assistenza legale obbligatoria ed è quindi la soluzione più semplice sul piano formale. Va però considerato che in caso di rigetto, la sanzione viene di norma raddoppiata.
Invece, il ricorso al Giudice di Pace va proposto entro 30 giorni e comporta il pagamento del contributo unificato (in genere 43 euro per le sanzioni di importo più basso), oltre alle eventuali spese legali. In cambio offre maggiori garanzie, perché il rito avviene in un contraddittorio pieno con l’amministrazione.
Se invece si decide di pagare la multa, si può beneficiare di una riduzione della sanzione pagando entro 5 giorni, ma questa scelta comporta l’accettazione del verbale e ciò preclude la possibilità di contestarlo in seguito. In ogni caso il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica. Decorso questo termine, la sanzione aumenta e si avvia la fase di riscossione: l’importo viene iscritto a ruolo, con l’aggiunta di spese e interessi, fino all’eventuale attivazione delle procedure esecutive.
L’amministrazione, infine, ha un termine di prescrizione di 5 anni dalla notifica della multa per procedere alla riscossione della sanzione.