Nel lungo elenco degli indicatori economici, l’Isee minorenni ha un posizione importante per le famiglie. Serve, infatti, ad accedere a una serie di agevolazioni come il bonus asilo nido o l’assegno unico per i figli con meno di 18 anni.
Deve essere richiesto al posto di quello ordinario quando i genitori non sono coniugati e non convivono: serve proprio per prendere in considerazione anche la situazione economica del genitore non convivente, a meno che non ci siano dei casi particolari.
Indice
Che differenza c’è tra Isee ordinario e Isee minorenni
Il legislatore ha previsto diverse tipologie di Isee, che devono essere impiegate a seconda della prestazione agevolata che si vuole richiedere e della specifica situazione familiare:
- Isee ordinario, il modello base che serve per la maggior parte delle prestazioni sociali agevolate e al cui interno sono contenute le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare;
- Isee corrente, che serve ad aggiornare quello ordinario nel caso in cui fossero state registrate delle variazioni significative del lavoro o del reddito (superiori al 25%) o del patrimonio (superiori al 20%) nel breve periodo;
- Isee minorenni, per i genitori non sposati e non conviventi;
- Isee universitario, per l’accesso a prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- Isee sociosanitario, per le prestazioni di assistenza domiciliare o diurne, permette in alcuni casi di considerare un nucleo ristretto;
- Isee sociosanitario residenziale, generalmente utilizzato per il ricovero in residenze protette, Rsa o Rssa.
La differenza principale che intercorre tra l’Isee ordinario e l’Isee minorenni è il modo in cui viene calcolato il reddito dei genitori nel momento in cui non sono sposati e non convivono.
Volendo entrare un po’ più nel dettaglio:
- quello ordinario è una fotografia della situazione economica standard del nucleo familiare convivente, dato che quando i genitori sono sposati o conviventi i due indicatori coincidono;
- l’Isee minorenni serve per prestazioni rivolte ai figli quando uno dei due genitori non vive insieme a loro e non è sposato con l’altro genitore – sempre che non sia legalmente separato o un estraneo per un provvedimento del giudice.
L’Isee minorenni serve a evitare che la separazione di fatto dei genitori porti a un indicatore falsamente basso, permettendo loro di accedere a una serie di agevolazioni a cui in realtà non avrebbero diritto.
Chi rientra nell’Isee minorenni
La particolarità dell’Isee minorenni fa in modo che al suo interno vengano incrociati i dati di persone che non costituiscono lo stesso nucleo familiare. Per calcolarlo, infatti, vengono presi in considerazione i dati relativi:
- al minorenne;
- a tutti i soggetti che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico (generalmente il genitore con cui vive ed eventuali fratelli e/o sorelle);
- al genitore non convivente, indipendentemente dal fatto che abbia una residenza diversa.
I figli anagraficamente conviventi con i genitori fanno parte del loro nucleo familiare anche quando sono maggiorenni, indipendentemente dal fatto che siano fiscalmente a carico. Eventuali redditi che dovessero percepire vanno considerati nel calcolo dell’Isee minorenni.
L’esclusione del genitore non convivente
Il genitore non convivente non viene conteggiato solo se:
- è sposato con una persona diversa dall’altro genitore;
- ha figli con una persona diversa dall’altro genitore;
- è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria;
- è stato escluso dalla potestà genitoriale o allontanato con un provvedimento giudiziario;
- è stato accertato come estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici dai servizi sociali o dall’autorità giudiziaria.
Come si fa a richiedere l’Isee minorenni
Le modalità per richiedere l’Isee minorenni sono sostanzialmente le stesse che si devono seguire per ottenere quello ordinario.
Il richiedente, infatti, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica: per farlo può accedere tranquillamente al portale Isee Precompilato dell’Inps o si può rivolgere ad un Centro di Assistenza Fiscale.
All’interno della Dsu deve essere compilato il quadro MB.2, ossia la sezione dedicata alle prestazioni per minorenni, dove deve essere indicato se l’altro genitore è sposato o sta convivendo con delle altre persone (o se è single).
Quali documenti sono necessari
Per presentare la domanda per ottenere l’Isee minorenni è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
- codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
- copia del Modello 730 o della certificazione unica (per l’Isee 2026 sono necessari i dati del 2024);
- per il patrimonio mobiliare servono il saldo e la giacenza media dei conti, delle carte e dei libretti al 31 dicembre;
- per il patrimonio immobiliare servono le visure catastali o la documentazione su case e terreni di proprietà;
- certificazioni di invalidità o inabilità nel caso in cui dovessero essere presenti nel nucleo familiare;
- la sentenza di separazione o divorzio;
- per i cittadini stranieri è necessario essere in possesso anche del titolo di soggiorno.
Come si calcola l’Isee minorenni
L’Isee minorenni si calcola basandosi sulla situazione relazionale dei genitori.
Quando i genitori sono sposati e conviventi, l’Isee minorenni coincide con quello ordinario. Questo significa che quando i genitori sono sposati o conviventi, il calcolo segue le regole standard: si sommano i redditi e il 20% del patrimonio mobiliare/immobiliare di tutti i componenti del nucleo, dividendo poi il totale per il parametro della scala di equivalenza.
Nel caso in cui i genitori non sono sposati e non convivono, quello non convivente viene solitamente considerato come componente attratta nel nucleo del figlio, a meno che non ricorrano le eccezioni che abbiamo visto in precedenza.
Il reddito e il patrimonio del genitore esterno vengono conteggiati nel calcolo per determinare l’indicatore specifico per le prestazioni rivolte al minore. Non si tiene conto del reddito del genitore che ufficialmente non è attratto.