Imposta di bollo sulle fatture elettroniche scaduta, multa in arrivo: chi rischia

Entro lo scorso 30 settembre doveva essere pagata l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Chi rischia la sanzione e a quanto ammonta

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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La sanzione è pari al 25% del valore dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che non è stata versata. È questo il rischio a cui vanno incontro quanti dovessero essersi dimenticati di versare questo piccolo obolo entro lo scorso 30 settembre 2025. Il legislatore ha previsto una particolare disciplina sanzionatoria nel caso in cui i contribuenti si siano dimenticati di farlo. Tuttavia è possibile sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso limitando il più possibile i danni economici. Ma è necessario muoversi con rapidità e precedere la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che questo obolo deve essere versato nel momento in cui vengono emesse delle fatture elettroniche per importi non soggetti Iva pari o superiori a 77,47 euro. In altre parole i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario devono pagare l’imposta di bollo per ogni singolo documento che hanno emesso da inizio 2025.

Chi deve pagare l’imposta di bollo entro il 30 settembre

Entro il 30 settembre 2025 doveva essere pagata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che sono state emesse nel corso del secondo trimestre 2025. Ma attenzione: ad assolvere a questa obbligazione non sono tenuti tutti i contribuenti titolari di partita Iva.

Il Decreto Semplificazioni (il n. 73/2022), convertito nella Legge n. 122/2022, ha semplificato il versamento dell’obolo. L’obbligo al pagamento ora scatta al raggiungimento di un determinato importo: 5.000 euro.

Questo significa, materialmente, che per effettuare il pagamento i soggetti interessati dovrebbero aver emesso, da inizio anno, 2.500 fatture elettroniche, considerando che il bollo è pari a 2 euro.

Come salvarsi con il ravvedimento operoso

Fatta questa premessa, soffermiamoci sui soggetti tenuti ad effettuare al pagamento dell’imposta di bollo. A partire dal 1°gennaio 2021 il Dl n. 34/2019, anche conosciuto come Decreto Crescita, ha modificato le regole che stanno a monte l’omesso, tardivo o insufficiente versamento.

Nel caso in cui il contribuente non lo abbia fatto o lo abbia fatto in modo insufficiente, l’Agenzia delle Entrate comunica l’imposta, la sanzione ridotta a un terzo e gli interessi. A questo punto la gestione della pratica passa direttamente al contribuente, che deve versare la somma entro 30 giorni, pena l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Questa novità in un certo senso, va ad incrociarsi e a scontrarsi con le regole previste dal ravvedimento operoso sulle sanzioni: proprio su questo tema l’Agenzia delle Entrate si è concentrata con la consulenza giuridica n. 14/2020.

Il quadro normativo di riferimento

Ma quando un contribuente si trova nella situazione di affrontare un caso di questo tipo? E a quale tipologia di fattura è collegato l’insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo? Vale per la cartacea o per quella elettronica?

Il quesito si pone per via della doppia disciplina che scaturisce dalle seguenti norme:

  • articolo 25, comma 1 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972;
  • articolo 12-novies del Decreto n. 34/2020.

Ricordiamo che l’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972 prevede che debba essere applicata un’imposta di bollo del valore di 2 euro su:

Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti […], ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

Quando l’importo della fattura è inferiore a 77,47 euro non è necessario versare l’obolo.

Le modalità di pagamento

Per versare l’imposta di bollo possono essere utilizzati tre sistemi diversi:

  • solo per le fatture cartacee, mediante contrassegno – casistica che si è ridotta di molto, perché a partire dal 2024 quanti abbiano optato per il regime forfettario le devono emettere in formato elettronico e rimane in piedi solo quando vengono rilasciate delle ricevute cartacee (come potrebbero essere quelle del canone di locazione);
  • in modalità virtuale, sia per i documenti cartacei che per quelli elettronici;
  • utilizzando le modalità che sono state previste dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2024.

A quanto ammontano le sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni previste, con la circolare n. 16/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente chiarito che:

  • nel caso in cui l’imposta di bollo dovesse essere assolta con un contrassegno, la sanzione oscilla tra il 100% e il 500% dell’imposta dovuta o della maggiore imposta dovuta nel caso in cui il versamento fosse insufficiente;
  • nel caso in cui l’imposta di bollo dovesse essere assolta in modo diverso, la sanzione, a partire dal 1° settembre 2024, è pari al 25% dell’importo non versato e nel caso in cui il ritardo non dovesse essere superiore a 90 giorni, è ridotta alla metà (quindi è al 12,5%).

Come bisogna comportarsi in caso di mancato versamento

Da quanto previsto dal Decreto Crescita e dalle informazioni che ha fornito direttamente l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non l’imposta di bollo non venga versata o il versamento venga effettuato in misura insufficiente:

  • l’errore viene comunicato direttamente dall’AdE, che indica anche l’imposta che è dovuta, la sanzione e gli interessi;
  • la sanzione viene ridotta a ⅓ nel caso in cui il versamento avvenga entro 30 giorni dalla data di trasmissione della comunicazione.

Il ravvedimento operoso

Aspetto da chiarire è quello del ravvedimento operoso: la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate non permette di aderirvi.

Il contribuente può beneficiare di questo istituto solo e soltanto nel momento in cui dovesse vi dovesse ricorrere prima dell’arrivo dell’avviso vincolante. È necessario effettuare il pagamento entro 30 giorni.

A questo punto il contribuente ha la possibilità di optare per il ravvedimento operoso fin da subito seguendo le normali regole che sono stata dettata dall’articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 471/1997