Anche i commercialisti possono essere sottoposti a dei controlli fiscali per appurare quale debba essere la base imponibile sulla quale calcolare le loro imposte. Durante le varie fasi degli accertamenti vengono utilizzati gli strumenti e le metodologie di controllo che generalmente si applicano ai contribuenti.
Sempre più spesso, mentre si effettuano gli accertamenti, viene impiegata la presunzione. Prevista dall’articolo 27272 del Codice Civile, questo istituto trae spunto da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto ai fini reddituali. Il giudice, in altre parole, ritiene che la dichiarazione dei redditi presentata dal commercialista sia incompleta o falsa, ipotizzando che esistano delle attività non dichiarate. Queste possono essere desunte basandosi su alcune semplici presunzioni, che devono essere, ad ogni modo, gravi, precise e concordanti tra di loro.
A questo punto gli organi di controllo, mentre effettuano le loro attività ispettive, possono trascurare in parte o totalmente quanto è contenuto all’interno delle scritture contabili. Hanno la possibilità di basarsi su dati ed elementi acquisiti attraverso altri strumenti. Non sarà nemmeno obbligatorio dimostrare che l’intera documentazione contabile del commercialista sia inattendibile o sia formalmente irregolare.
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Come vengono effettuati i controlli sui commercialisti
Dare un’occhiata a come vengono effettuati i controlli sui commercialisti risulta interessante, perché anche altri professionisti potrebbero trovarsi nella stessa situazione. Con la circolare n. 1/2018, la Guardia di Finanza – oltre a richiamare quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate all’interno della circolare n. 16/E/2016, ha spiegato quanto segue:
Le presunzioni fissate dalla norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo, ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente e tenendo in adeguata considerazione le eventuali giustificazioni da questi prodotte.
In altre parole le prove indirette e presuntive devono essere sempre calibrate, anche quando siano fondate e si basino su dei presupposti tali da poter resistere in qualsivoglia sede contenziosa.
La ricostruzione della base imponibile di un commercialista in possesso di una contabilità esistente e regolare, deve essere effettuata, dal punto di vista operativo, rispettando una procedura operativa ben precisa. L’operazione si articola in tre differenti fasi:
- prima fase. È necessario selezionare gli elementi oggettivi – che devono avere un carattere fattuale o documentale -, all’interno dei quali devono essere contenuti dei dati significativi sulle caratteristiche dell’attività di lavoro autonomo svolta dal commercialista;
- seconda fase. È necessario individuare modalità e termini attraverso i quali gli elementi che sono stati utilizzati riescono ad incidere sulla gestione dell’attività del commercialista. È importante, fin da subito, aprire un confronto con il contribuente, così da poter definire con correttezza i compensi che sono stati maturati dal professionista;
- terza fase. Ad ogni elemento deve essere applicata la sua giusta funzione, in modo da poter arrivare alla determinazione, anche se solo in via presuntiva, dei compensi.
Il volume d’affari
A finire sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza è principalmente il volume d’affari dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali – o di qualsiasi altro professionista che si occupi della contabilità conto terzi -. La professione può essere esercitata singolarmente o in forma associata. In alcuni casi le due modalità possono essere affiancate. La tipologia di prestazione fornita determina un maggiore o minore apporto di contenuto intellettuale, che porta ad un diverso schema organizzativo, differenziando i servizi che vengono erogati ai clienti finali.
Caso a parte è costituito dallo studio integrato ed interdisciplinare, al cui interno sono presenti varie figure, come possono essere quelle del notaio, dell’avvocato, del dottore commercialista e del consulente del lavoro.
Quando vengono costituiti dei centri di servizio, il cui compito è quello di elaborare in modo automatizzato le scritture contabili dei clienti, ai fini pratici il commercialista delega ad un terzo soggetto l’espletamento delle attività di carattere materiale. Questa scelta ha un rischio: potrebbe nascondere degli intenti elusivi, perché i centri possono essere gestiti da familiari del commercialista o possono essere legati allo stesso da interessi economici.
Su questo argomento è interessante riportare il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 305/E/2022 ha espresso rispondendo ad un’istanza di interpello nella quale si chiedeva se la costituzione di una società di capitali possa costituire o meno l’ipotesi di interposizione fittizia. L’AdE ha spiegato che:
Occorre avere riguardo alle specifiche modalità organizzative che verranno adottate ed in particolare ai rapporti contrattuali che verrebbero configurati tra professionista e società di servizi e tra questa e i terzi (clienti, fornitori, dipendenti).
Secondo l’AdE risulta inoltre:
Evidente, infatti, che l’ipotesi di interposizione fittizia non può escludersi nel caso in cui le due sfere di attività non risultino definite con chiarezza sotto il profilo organizzativo ed operativo-contabile.
Come si devono espletare i controlli
A questo punto come si devono comportare gli enti preposti al controllo, nel momento in cui fosse necessario avviarli? Prima di tutto devono programmare l’accesso allo studio del professionista nel momento in cui lo stesso sia presente. Deve essere, inoltre, richiesta l’autorizzazione ad entrare negli uffici nel caso in cui sia stato opposto il segreto professionale.
I controlli prioritari da effettuare
È importante delineare quali controlli debbano essere effettuati in via prioritaria:
- deve essere rilevato il numero dei dipendenti effettivi e le loro reali mansioni, confrontando i dati acquisiti con quelli annotati nel libro paga e matricola. È importante, inoltre, accertare il numero dei collaboratori non dipendenti, degli associati e dei praticanti;
- deve essere analizzata la tipologia di clientela assistita e le prestazioni che vengono effettivamente rese;
- deve essere verificato il livello di automazione e dotazione dei supporti informatici, indicando quali investimenti sono stati effettuati e i servizi acquisiti. Importante poi venire a conoscenza dei consumi di elettricità e telefonici.