Assegno unico settembre 2024, quando arriva il pagamento: le date dell’accredito

Come di consueto l'Inps provvede ad accreditare a metà mese l'Assegno unico alle famiglie che ne hanno diritto. Le date dei pagamenti di settembre

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Miriam Carraretto

Giornalista politico-economica

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Pubblicato: 16 Settembre 2024 11:44Aggiornato: 17 Settembre 2024 12:28

Buone notizie per tutti gli italiani che stanno aspettando il pagamento dell’Assegno unico. Sono infatti in arrivo i versamenti Inps. Vediamo chi ne beneficia e quando arriva il pagamento dell’Assegno unico a settembre 2024.

Calendario dei pagamenti di settembre 2024

Con il messaggio 20 giugno 2024, n. 2302, l’Inps aveva fornito il calendario dei pagamenti per il secondo semestre del 2024. Per quanto riguarda l’accredito di settembre, l’Assegno unico viene pagato nei giorni martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19.

Come di consueto, il pagamento della prima rata avviene nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda di Assegno unico. Nella stessa data viene accreditato l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’Assegno sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.

Assegno unico, cosa succede se uno dei due genitori muore

Ricordiamo anche che, con il messaggio 20 giugno 2024, n. 2303 l’Inps aveva comunicato alcune novità relative alla domanda online, in particolare per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei con vedovi. Dal 1° giugno 2023 la maggiorazione è riconosciuta, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, quando l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi alla morte.

In caso di presentazione di una nuova domanda di Assegno unico da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione “altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto.

Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la domanda per poter beneficiare della maggiorazione dell’aiuto. Nel caso in cui la morte di uno dei genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione, l’Inps provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

A chi spetta l’Assegno unico

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico. L’Assegno è definito unico perché finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere le famiglie. E universale perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche senza Isee o con Isee superiore alla soglia di 45.574,96 euro.

L’Assegno unico spetta alle famiglie in queste condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal 7° mese di gravidanza)
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
    – frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea
    – svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui
    – sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    – svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Quanto spetta di Assegno unico

L’importo varia in base:

  • alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell’Isee valido al momento della domanda
  • all’età e al numero dei figli
  • alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.

In particolare, è prevista:

  • una quota variabile progressiva da un massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.090,61 euro a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 45.574,96 euro. Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
    – nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo)
    – madri di età inferiore a 21 anni
    – nuclei con 4 o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro
    – figli disabili
    – figli di età inferiore a 1 anno
    – figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e Isee fino a 45.574,96 euro;
  • una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale) che venivano presi nel regime precedente la riforma.

I requisiti

Tutte le categorie di lavoratori hanno diritto ad avere l’Assegno unico:

  • dipendenti (sia pubblici che privati)
  • autonomi
  • pensionati
  • disoccupati
  • inoccupati.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, è necessario che il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, in particolare deve essere:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  • cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  • titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  • residente e domiciliato in Italia
  • essere o essere stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno 6 mesi.

Come e quando viene pagato

L’aiuto è corrisposto dall’Inps:

  • al richiedente;
  • a richiesta anche successiva, in misura uguale tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’Assegno è erogato tramite:

  • accredito su conto corrente bancario o postale
  • libretto di risparmio dotato di codice Iban
  • carta di credito o di debito dotata di codice Iban
  • bonifico domiciliato presso lo sportello postale.