Assegno unico di agosto 2024: le date del pagamento e l’importo

L'Assegno unico e universale per i figli a carico arriverà nei soliti giorni nonostante il ponte di Ferragosto: ecco il calendario completo di tutto l'anno

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Mirko Ledda

Editor e fact checker

Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Pubblicato: 9 Agosto 2024 12:51Aggiornato: 12 Agosto 2024 09:26

La data in cui viene accreditato l’importo dell’Assegno unico e universale, il sostegno economico per le famiglie con figli a carico, non subisce variazioni per il mese di agosto 2024 nonostante il lungo ponte a ridosso di Ferragosto. Vediamo quanto sarà effettuato il pagamento da parte dell’Inps e a quanto ammonta l’assegno di questo mese.

Quando arriva l’Assegno unico di agosto

Ecco il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico dal mese di agosto 2024 fino a dicembre:

  • 16, 19, 20 agosto;
  • 17, 18, 19 settembre 2024;
  • 16, 17, 18 ottobre 2024;
  • 18, 19, 20 novembre 2024;
  • 17, 18, 19 dicembre 2024.

I soldi saranno dunque accreditati nei conti di chi ne ha diritto dal giorno dopo Ferragosto, venerdì 16 agosto, e poi dai primi giorni feriali, lunedì 19 e martedì 20.

Cos’è l’Assegno unico e a chi spetta

L’Assegno unico e universale spetta per:

  • ogni figlio minorenne a decorrere dal settimo mese di gravidanza per i nuovi nati;
  • ogni figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni – a patto che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    svolga il servizio civile universale;;
  • ogni figlio con disabilità senza limiti di età.

Viene definito unico perché unisce i precedenti interventi di sostegno alla genitorialità e alla natalità e universale perché è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico.

A quanto ammonta l’Assegno unico

L’importo varia in base:

  • all’Isee del nucleo familiare al momento della domanda;
  • all’età dei figli;
  • al numero dei figli;
  • alle eventuali situazioni di disabilità.

Sono previste:

  • una quota variabile;
  • una quota a titolo di maggiorazione.

La quota variabile progressiva va da un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee superiore a 45.574,96 euro a massimo di 199,4 euro per ogni figlio minore con Isee fino a 17.090,61 euro.

Gli importi dovuti per ogni figli sono maggiorati in base alla presenza di disabilità, in base all’età dei figli e negli scenari di:

  • nuclei con tre o più figli;
  • madri con età inferiore ai 21 anni.

La quota a titolo di maggiorazione serve invece a compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare se l’importo dell’Assegno unico risulta inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare e delle detrazioni fiscali medie del regime precedente la riforma.

Come fare la domanda per l’Assegno

Possono farne domanda tutti i lavoratori e i disoccupati. I requisiti sono:

  • possesso di cittadinanza italiana o di un Paese Ue, diritto di soggiorno, permesso di soggiorno o permesso di lavoro o ricerca superiore ai 6 mesi;
  • pagamento dell’Irpef;
  • residenza o domicilio in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi.

La domanda può essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai figli stessi al compimento della maggiore età tramite:

  • il sito dell’Inps;
  • il numero verde 803 164 o il numero fisso 06 164 164;
  • i patronati.

Come viene erogato l’Assegno unico

Il beneficio è corrisposto dall’Inps al richiedente e a chi esercita la responsabilità genitoriale ed è erogato tramite:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto di risparmio dotato di codice Iban;
  • carta di credito o di debito dotata di codice Iban;
  • bonifico presso l’ufficio postale.

L’Assegno unico è compatibile con il Bonus asilo nido e con le misure erogate dalle Regioni e dagli enti locali. Non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’Irpef e non si computa nei trattamenti assistenziali.