Avviso di accertamento per ricavi non dichiarati, come difendersi

L'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate è un atto formale, che deve essere gestito correttamente. E soprattutto che non deve essere dimenticato in un cassetto

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

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Omettere di dichiarare o sottodichiarare i ricavi all’interno della dichiarazione dei redditi viene contestato da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso un avviso di accertamento per ricavi non dichiarati. Siamo davanti a un atto formale, con il quale il Fisco chiede al contribuente il pagamento delle maggiori imposte dovute, a cui si dovranno andare ad aggiungere le sanzioni e i relativi interessi.

Grazie all’avviso di accertamento, l’AdE contesta formalmente al contribuente di non avere dichiarato dei ricavi. Gli uffici preposti arrivano a questa deduzione utilizzando alcuni metodi, tra cui:

  • le indagini finanziarie sui conti correnti;
  • gli accertamenti induttivi che si basano sugli Isa;
  • le presunzioni che derivano da una serie di controlli incrociati, come quelli provenienti dalle segnalazioni antiriciclaggio.

I contribuenti, generalmente, hanno a disposizione una serie di strumenti per potersi difendere da queste accuse, che possono arrivare a ridurre in modo significativo le pretese del Fisco fino ad annullarle del tutto.

Cos’è l’avviso di accertamento per ricavi non dichiarati

Quando l’Agenzia delle Entrate ha degli elementi grazie ai quali può presumere che un contribuente abbia omesso di dichiarare dei ricavi o dei compensi invia un avviso di accertamento per ricavi non dichiarati.

È importante sottolineare che non siamo di fronte a una semplice comunicazione. Quello che riceve il contribuente è un titolo esecutivo a tutti gli effetti: nel caso in cui dovesse far passare 60 giorni dalla notifica senza opposizione, diventa definitivo. A questo punto l’Agenzia delle Entrate può procedere con la riscossione coattiva.

A questo punto dobbiamo per forza di cose utilizzare un’espressione latina, perché l’avviso di accertamento si configura come un provocatio ad opponendum.

L’atto contiene una contestazione motivata il cui scopo è quello di permettere al contribuente chiamato in causa di conoscere la pretesa avanzata dall’Agenzia delle Entrate e opporsi ad essa adeguatamente.

Avviso di accertamento
📌 Definizione Atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente la rettifica o l’accertamento di imposte, dichiarando somme non versate o errori nelle dichiarazioni fiscali
⚖️ Base normativa Previsto dal Dpr n. 600/1973 (imposte dirette) e dal Dpr n. 633/1972 (Iva).
📅 Termini di notifica Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione
Entro il 31 dicembre del settimo anno se la dichiarazione è omessa
📨 Contenuto Motivi dell’accertamento
Importi dovuti (imposta, sanzioni, interessi)
Modalità e termini di pagamento o di ricorso
💳 Pagamento Entro 60 giorni con possibilità di riduzione delle sanzioni
Pagamento rateale, se previsto
⚖️ Ricorso Entro 60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
Possibilità di mediazione tributaria per importi fino a 50.000 euro
🚨 Effetti Se non pagato né impugnato diventa definitivo e il debito passa all’Agenzia delle Entrate Riscossione, con rischio di pignoramenti e fermi amministrativi

A partire dal 2011 questi avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni, portandosi dietro due differenti funzioni:

  • accertamento;
  • intimazione di pagamento.

Soffermandosi un attimo sull’accertamento, questo si può basare su una serie di procedimenti:

  • dai controlli incrociati sui dati dell’Anagrafe Tributaria;
  • dalle verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza;
  • dalle indagini finanziarie che hanno come oggetto i conti correnti;
  • dalle incongruenze rilevate tra il reddito dichiarato e il tenore di vita.

Quali sono i presupposti per emettere un avviso

Gli avvisi di accertamento per ricavi non dichiarati vengono emessi dall’Agenzia delle Entrate nel momento in cui vengono rilevati:

  • delle discrepanze tra le fatture che il contribuente ha emesso e i corrispettivi che sono stati incassati;
  • dei versamenti bancari che non sono stati adeguatamente giustificati;
  • dati in contrasto con gli Isa o gli studi di settore (soprattutto quando vengono evidenziati degli scostamenti significativi);
  • delle incoerenze tra le spese sostenute e i redditi dichiarati;
  • eventuali prove dirette o indirette di vendite che non sono state registrate o prestazioni per le quali non sono state emesse delle fatture.

Quali sono i termini di decadenza

Indubbiamente la prima linea di difesa del contribuente è conoscere quali siano i termini di decadenza degli accertamenti fiscali. A partire dal 2016 sono stati estesi i termini ordinari, che al momento prevedono quanto segue:

  • in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi: cinque anni;
  • in caso di omessa presentazione della dichiarazione: sette anni.

Per i periodi d’imposta antecedenti al 2016, valgono i termini più brevi, ossia quattro e cinque anni rispettivamente.

Come difendersi dal Fisco

Prima di andarsi ad imbarcare nella strada del contenzioso tributario, il contribuente ha la possibilità di adottare delle strategie di difesa extra stragiudiziale, che permettono di ottenere dei risultati favorevoli a fronte di tempi più brevi e costi ridotti.

Istanza di autotutela

Il contribuente, attraverso l’istanza di autotutela, chiede l’annullamento dell’atto all’ufficio che lo ha emesso. Questa strada può essere percorsa nel momento in cui l’accertamento presenta degli errori evidenti, che possono essere:

  • uno scambio di persona;
  • una doppia imposizione;
  • degli errori di calcolo macroscopici;
  • delle violazioni procedurali riconosciute.

Con l’autotutela non vengono sospesi i termini per il ricorso, che deve essere presentato in parallelo.

Accertamento con adesione

Grazie all’accertamento con adesione il contribuente ha la possibilità di definire la controversia con un contraddittorio con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo è possibile ridurre le sanzioni fino a un terzo del minimo edittale.

Il contribuente ha la possibilità di presentare documenti e argomentazioni per far ridurre l’importo accertato.

Acquiescenza all’accertamento

Con l’acquiescenza dell’accertamento viene accettato integralmente l’accertamento: le somme richieste vanno pagate entro 60 giorni dalla notifica.

Il contribuente, in questo modo, riesce a ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale. Questa soluzione, spesso e volentieri, risulta essere quella più conveniente dal punto di vista economico.

La difesa giudiziale

Può capitare che le soluzioni extragiudiziali non risultino praticabili o siano poco soddisfacenti. A questo punto è possibile procedere con il ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria. Per procedere in questo senso ci sono 60 giorni di tempo dalla notificazione dell’atto.

Vizi formali dell’accertamento

I vizi formali sono uno degli strumenti più importanti per difendersi dall’avviso di accertamento in via giudiziale, dato che il documento può contenere:

  • dei difetti di motivazione sulle indicazioni specifiche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato a effettuare la pretesa fiscale;
  • una violazione del merito, dato che il contribuente deve avere garantita la possibilità di esporre le proprie ragioni prima che venga emesso l’atto e se questo principio viene violato, l’accertamento può essere annullato;
  • un’irregolarità nella sottoscrizione, dunque la mancata firma del responsabile dell’ufficio o un funzionario con specifica delega.

Difesa nel merito

Avviare una difesa nel merito comporta una strategia articolata, attraverso la quale si vada ad affrontare, punto per punto, quanto l’Agenzia delle Entrate ha contestato.

Nel caso in cui l’accertamento si dovesse basare su delle indagini finanziarie, ogni singolo movimento deve essere contestato ed è necessario giustificare analiticamente.