Come funziona l’accertamento analitico del reddito

L'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di accertare analiticamente il reddito dei contribuenti. Ecco cosa controlla regolarmente

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

In cosa consiste l’accertamento analitico del reddito? È un procedimento attraverso il quale l’amministrazione finanziaria riesce a determinare l’imponibile e le imposte di un contribuente, andando a sommare le singole categorie reddituali.

Attenzione però: nel caso in cui ci dovesse essere un accertamento analitico induttivo, una qualsiasi contestazione di evasione dovrà avvenire aver riscontrato delle presunzioni gravi, precise e soprattutto concordanti. La regola base sulla quale si basano questi controlli è l’accertamento di tipo analitico, attraverso il quale viene determinato il reddito imponibile dei soggetti passivi d’imposta. L’accertamento viene effettuato in maniera analitica, in modo da riuscire ad adeguare il reddito imponibile il più possibile al reddito effettivo.

Ma entriamo un po’ di più nel dettaglio.

Accertamento analitico del reddito: in cosa consiste

Per arrivare a determinare il reddito delle persone fisiche, la normativa attualmente in vigore prevede che venga data la priorità alla determinazione del reddito complessivo del soggetto, tenendo conto delle singole componenti e delle loro eventuali articolazioni. Entrando un po’ più nello specifico, l’articolo 38, comma 2, del DPR n. 600/73 dispone espressamente che l’eventuale rettifica del reddito delle persone fisiche venga effettuato attraverso un unico atto. Si deve, però, fare riferimento analiticamente anche ai redditi delle varie categorie.

Il sistema tributario italiano si poggia su un importante principio: quello di analitica determinazione e analitico di accertamento del reddito. Dietro a questa regola vi è un intento ben preciso: quello di proteggere il contribuente da controlli discrezionali, in modo da poter instaurare un rapporto di fiducia tra il fisco ed i contribuenti, così come viene auspicato dallo Statuto dei diritti del contribuente.

L’accertamento analitico del reddito si basa sull’individuazione delle singole fonti reddituali e determina, sulla base di queste, l’imponibile che deve essere attribuito.

L’accertamento per le persone fisiche

Quali sono i soggetti coinvolti nell’accertamento analitico del reddito? Soggette a questo tipo di controllo sono:

  • le persone fisiche non titolari di partita Iva;
  • le società semplici ed assimilate;
  • gli enti non commerciali.

La normativa di riferimento è costituita dall’articolo 8, comma 3 del DPR n. 600/73, con la quale è stato previsto che l’eventuale incompletezza, la falsità o l’inesattezza dei dati che vengono inseriti nella dichiarazione dei redditi possono venire desunti dalla stessa dichiarazione. L’amministrazione finanziaria per verificare i dati può effettuare dei controlli con i dati relativi agli anni precedenti e con le informazioni rinvenute in sede di controllo, basandosi anche su delle semplici presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti.

Per effettuare i vari accertamenti, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di utilizzare una serie di dati, tra i quali rientrano:

  • quelli contenuti all’interno della dichiarazione dei redditi e negli eventuali allegati della stessa;
  • informazioni raccolte attraverso i propri poteri istruttori, come ad esempio l’uso di banche dati a disposizione o le informazioni in mano ai sostituti d’imposta;
  • i dati dell’anagrafe tributaria.

Le rettifiche vengono effettuate attraverso un unico atto, ma devono fare riferimento alle singole categorie di reddito.

A disciplinare l‘accertamento analitico per le società semplici ed assimilate e gli enti non commerciali è l’articolo 40 del DPR n. 600/73. In questo caso l’accertamento avviene unitariamente per Irap ed Ires per la società o l’ente e per l’Irpef in capo ai soci. Per le società semplici l’accertamento segue lo stesso iter e la stessa procedura di quello previsto per le persone fisiche.

Imprese e professionisti

Per le imprese commerciali – al cui interno possono esserci sia delle persone fisiche che delle società – e per gli artisti e professionisti si deve parlare, più correttamente, di accertamento contabile. Disciplinato dall’articolo 39, comma 1 del DPR n. 600/73 è previsto che, nel caso in cui il contribuente abbia rispettato gli obblighi di una corretta tenuta delle scritture contabili, gli uffici tributari abbiano la possibilità di procedere con la rettifica del reddito d’impresa quando gli elementi della dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto profitti o delle perdite.

L’Agenzia delle Entrate procede con la comparazione delle dichiarazioni con i relativi allegati e procede alla rettifica, nel momento in cui il contribuente non ha rispettato l’esatta applicazione delle disposizioni di legge previste per il reddito d’impresa.

Diventa più complessa, invece, l’ipotesi che si viene a verificare quando si deve accertare l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati all’interno della dichiarazione dei redditi e dei relativi allegati. L’inesattezza dei dati può emergere a seguito di questionari inviati al contribuente o da eventuali verbali che sono stati redatti a seguito di un confronto tra il contribuente stesso e gli uffici tributari. Le eventuali rettifiche in esame si devono fondare sui dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, che devono essere stati acquisiti a seguito dell’esercizio dei poteri istruttori.

Le attività ispettive

Come abbiamo spiegato in precedenza, il metodo analitico – o contabile – si viene a determinare con la rettifica di uno o più elementi positivi o negativi che risultano essere determinanti per la determinazione dei redditi. Queste correzioni si possono basare sulle scritture contabili, sulle operazioni rilevanti ai fini iva e costituiscono nella loro articolazione formale e sostanziale il dato di riferimento per la quantificazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.

Siamo davanti, in altre parole, alla ricostruzione ordinaria della posizione fiscale dei contribuenti. Questo è il motivo per il quale, qualsiasi indagine ed operazione deve partire dalle risultanze contabili.

Nel momento in cui viene effettuata una semplice attività ispettiva, che si basa sul metodo analitico-contabile, permette di rettificare i singoli componenti reddituali di segno positivo o negativo. Ma soprattutto permettono di mettere in evidenza le singole operazioni rilevanti ai fini Ive. Nelle operazioni ispettive diventano rilevanti:

  • eventuali prove dirette che dimostrino l’occultamento di ricavi, corrispettivi ed altri proventi. Ma anche prove che dimostrino l’inesistenza materiale o della indeducibilità fiscale di eventuali costi, spese od oneri;
  • la constatazione che le norme fiscali relative alla determinazione del reddito d’impresa siano rimaste inosservate o applicate in maniera errata.