Sbloccati versamenti Inps: chi riceverà 150 euro

Anche i percettori di Naspi e disoccupazione (Dis-Coll), se hanno presentato nei mesi scorsi domanda, riceveranno ora il bonus 150 euro erogato dall'Inps

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Sono stati finalmente sbloccati i pagamenti del bonus Inps 150 euro per i contribuenti che a novembre 2022 risultavano percettori di Naspi e disoccupazione (Dis-Coll). Che vuol dire esattamente? Che chi aveva i requisiti per ricevere il bonus, dopo mesi di attesa, finalmente riceverà quanto spettante. A tal proposito, ci sarebbe già una data (anche se ufficiosa).

A chi spetta il bonus 150 euro di febbraio

Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’art. 19 del decreto Aiuti-ter ha previsto lo scorso novembre la corresponsione di un’indennità una tantum dell’importo di 150 euro (cd. bonus 150 euro), in favore dei pensionati e di alcune categorie individuate dall’atto, tra cui appunto i titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità.

In particolare, la corresponsione dei 150 euro spetta:

  • ai soggetti residenti in Italia;
  • titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
  • i titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL per il mese di novembre 2022.

Tali soggetti devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. Attenzione però, il possesso dei requisiti si riferisce al momento in cui è stato approvato il decreto. Vuol dire infatti che riceverà oggi il bonus 150 euro chi risultava percettore di NASpI o DIS-COLL a novembre. 

Quando arriva il bonus 150 euro per disoccupati

Non si tratta di una comunicazione ufficiale dell’Inps, ma che i pagamenti del bonus 150 euro siano stati sbloccati sono stati i beneficiari stessi a comunicarlo. In questi giorni, infatti, accedendo al proprio cassetto previdenziale, molti titolari di NASpI o DIS-COLL a novembre 2022, ancora in attesa dell’indennità una tantum, hanno visto il proprio fascicolo personale aggiornarsi.

Stando a quando comunicato, infatti, alcuni avrebbero i 150 euro già in pagamento, per cui è possibile che i soldi sul conto arriveranno già a partire dalla prossima settimana. Nello specifico, è previsto che i versamenti dell’Istituto verranno ultimati tra lunedì 27 febbraio e venerdì 3 marzo.

L’indennità una tantum non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).

Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione si intendono ricompresi:

  • l’APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
  • l’APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni;
  • l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni;
  • gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9, lett. b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  • le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • l’indennità mensile del contratto di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Per quanto attiene alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale, il beneficio in trattazione è subordinato alla spettanza della prestazione principale. Ne consegue che se viene revocata la prestazione con effetto retroattivo, sarà recuperato anche il beneficio in argomento.