Si pensa già al post Quota 100: con la misura in scadenza nel 2021, il Governo si è messo a lavoro per trovare una soluzione alternativa per l’anticipo pensionistico. In questo contesto, oggi, si fa sempre più strada la cd. “Quota 102“, alla quale è probabile potranno ricorrere solo determinate categorie di lavoratori. Vediamo quali e a che condizioni.
Quota 102, quali le differenze rispetto a Quota 100?
Qualora Quota 102 venisse approvata, ciò che la differenzierebbe da Quota 100 sarebbe – principalmente – il requisito anagrafico. La pensione anticipata con Quota 100, infatti, viene riconosciuta al momento a chi ha almeno 62 anni di età (requisito anagrafico) e 38 anni di contributi (requisito contributivo).
Ebbene, con Quota 102 dovrebbe essere confermato il cumulo contributivo ma non l’età minima di accesso: fermo quindi il raggiungimento di almeno 38 anni di contribuzione, l’uscita anticipata dal lavoro verrebbe riconosciuta tramite questa misura ai soggetti di almeno 64 anni (64+38=102).
Pensioni in anticipo con Quota 102: le categorie che possono usufruire dello sconto contributivo
Per andare incontro alle categorie più svantaggiate, quelle ciò che per condizioni personali/familiari spesso non riescono a raggiungere il minimo di contributi previsti da Quota 102, la misura in esame prevedrebbe anche delle agevolazioni ad hoc, destinate a determinati lavoratori e lavoratrici.
Lo “sconto” contributivo verrebbe riconosciuto in questi casi a: donne, caregivers e precoci. Nello specifico, si parla di:
- una riduzione di 8 mesi sui contributi richiesti per ogni figlio per le donne (fino a un massimo di 24 mesi);
- riduzioni contributive pari a un anno per chi assiste da almeno 5 anni un familiare con handicap grave, i cd. caregivers;
- una maggiorazione del 25% degli anni di lavoro prestati tra i 17 e i 19 anni per i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno maturato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni.
Quota 102, confermati i requisiti di incompatibilità?
Trattandosi di una misura ancora al vaglio dei tecnici del Governo, non è chiaro se altri criteri di attribuzione validi per Quota 100 verranno confermati anche per Quota 102. Ad esempio, nulla è stato detto sui casi di incompatibilità.
Ricordiamo infatti che Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione.
La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa al di fuori del lavoro autonomo occasionale o il superamento del limite annuo di 5.000 euro lordi per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale comporta la sospensione del pagamento della pensione per l’anno in cui si verificano tali redditi. Inoltre, potrebbe essere necessario recuperare le rate di pensione corrisposte in modo improprio.
Questa disposizione è volta a garantire che i pensionati non continuino a ricevere pagamenti pensionistici se stanno guadagnando redditi significativi da altre fonti di lavoro. L’intento è di evitare sovrapposizioni di reddito che potrebbero compromettere l’integrità del sistema pensionistico e assicurare che le risorse siano allocate in modo equo ed efficiente.