Pensioni, novità Inps 2023: a quali lavoratori non spetta il TFR

Nella circolare Inps del 10 marzo 2023, in merito alla pensione flessibile, sono contenute anche nuove indicazioni relative al pagamento TFR in anticipo

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Nella circolare Inps n. 27 del 10 marzo 2023, che ha fornito le linee guida in ambito di accesso alla pensione anticipata flessibile, sono contenute anche le nuove indicazioni relative al pagamento TFR: quando spetta ai lavoratori e quando invece viene sospeso. 

Vediamo, nello specifico, quali sono le regole valide per il 2023.

Pensione anticipata: quando il TFR è sospeso

Chiariti i casi e le modalità di pensionamento anticipato con formula cd. flessibile (ve ne abbiamo parlato approfonditamente qui), l’Inps nella sua circolare di marzo ha dedicato un intero paragrafo ai termini di pagamento dei TFR e dei TFS (qui la differenza) per gli iscritti a cui è  riconosciuto l’accesso a Quota 103.

In particolare, ad essere stata ufficializzata è una sospensione del versamento del Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata, che non decorre dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico ordinario (ovvero al momento in cui si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia: qui quali sono) e nei tempi previsti dal legislatore.

Infatti, ha specificato l’Inps: “In virtù di quanto sopra indicato, il termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate relative a pensionamenti […] non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 24, con riferimento all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita”.

Ne consegue, quindi, che chi va in pensione quest’anno con Quota 103 non si vedrà riconosciuto il TFR (o TFS) subito, ma dovrà aspettare.

Quando spetta il TFR in caso di pensione anticipata: i tempi di attesa per Quota 103

L’Istituto previdenziale ha chiarito anche che, a  seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il Trattamento di Fine Servizio o il Trattamento Fine Rapporto sarà pagabile:

  • decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia;
  • oppure dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.ù

Qualora nel corso dei 24 mesi l’iscritto dovesse raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

Decorsi i 12 ovvero i 24 mesi, comunque, rimane fermo il successivo intervallo temporale di 3 mesi (cd. finestra: cos’è e come funziona ve ne abbiamo parlato qui), concesso dal legislatore all’Inps, per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.

TFR in anticipo: come ottenerlo

Va detto, infine, che chi usufruisce del pensionamento anticipato tramite Quota 103 (qui le istruzioni per l’invio delle domande online) mantiene in ogni caso la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR disciplinato dalla legge n. 26/2019.

In particolare, l’Inps riconosce ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, la possibilità di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro, il finanziamento dell’indennità di fine servizio. L’importo però in questo caso non può essere superiore a 45.000 euro (o comunque entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore) e l’accesso allo stesso è subordinato aa apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione di tale indennità.

La norma, applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico con Quota 100, ora riconosce lo stesso trattamento alle pensioni anticipate flessibili con Quota 103.

Sono esclusi invece dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato:

  • coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione;
  • i dipendenti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate;
  • il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per tutti gli altri che hanno accesso al finanziamento, in conclusione, l’importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù di una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.