Dopo la variazione percentuale relativa alla perequazione automatica delle pensioni, confermata dal legislatore a inizio 2022, con una nuova circolare l’Inps ha reso note le variazioni che interesseranno le rate di pensione in pagamento nel mese di marzo 2022. Gli importi quindi cambieranno a seguito dell’aggiornamento delle tabelle relative ai massimali di retribuzione e delle fasce pensionabili confermate dalla circolare n. 15 del 28 gennaio 2022.
Ora, la circolare n. 33 del 28 febbraio 2022 ha reso note le modalità di aggiornamento e fornito maggiori indicazioni relativamente all’adeguamento degli importi ai nuovi parametri. Vediamo, quindi, di preciso, come verranno come cambieranno gli importi a marzo.
Pensioni, come cambiano gli importi di marzo
Come anticipato sopra, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022 è stata confermata la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, che consiste nella rivalutazione annuale degli importi degli assegni pensionistici per adeguarli all’aumento del costo della vita. Tale percentuale, calcolata dall’ISTAT, è stata quindi fissata a 1,90% e determinerà la rivalutazione 2022 degli importi che è diversa da quella che dipende dagli adeguamenti alla speranza di vita validi invece per il 2022, da cui dipende l’accesso al pensionamento.
Pensioni di marzo, Inps conferma rivalutazione dei massimali
Fermo restando che il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2022 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2023, si è proceduto alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale dell’1,90%, del massimale di retribuzione pensionabile e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti (cui aliquota fino ad ora è stata pari al 2%).
Dalle aliquote di rendimento dipende l’importo stesso della pensione. Quindi, se per ogni anno di lavoro svolto l’Inps fino ad ora ha riconosciuto 2% della retribuzione pensionabile, questo si è tradotto per un contribuente che ha lavorato per 40 anni in una rendita pensionistica pari all’80% della media delle ultime retribuzioni (40 x 2%). Per 30 anni di contributi versati, allo stesso modo, con la precedente aliquota di rendimento spetta una pensione pari al 60% delle ultime retribuzioni percepite (30 x 2%).
Da marzo 2022, invece, lo stesso calcolo potrà essere effettuato tenendo conto della nuova percentuale, fissata come già detto a 1,90%. Infatti, come riportato nella circolare: “Per le pensioni con decorrenza nell’anno 2022 le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate sulla base delle nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili rideterminate con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica dell’1,90%”.
Inoltre, come ricorda l’Inps, è stato aggiornato anche il massimale di retribuzione imponibile, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà.
Come cambia la cd. “pensione minima”
Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2022, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione dell’1,90% (525,38 euro mensili), con la citata circolare n. 15/2022, si è proceduto alla determinazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione.
Resta comunque fermo che il trattamento minimo dal 1° gennaio 2022 viene erogato tenendo conto del coefficiente di perequazione automatica dell’1,70%, stabilito con il citato decreto ministeriale del 17 novembre 2021, salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo.
L’Inps ha precisato anche che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonché per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell’importo aggiuntivo, saranno adeguati in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2023, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
Ricordiamo che è possibile scaricare l’Allegato 1 con le tabelle aggiornate degli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2022 (le tabelle su cui è già stato operato l’aggiornamento all’1,90%, riportano in calce la specifica indicazione).