Pensioni, chi può richiedere l’assegno prima della riforma Meloni

La riforma pensioni è al centro della nuova agenda del governo Meloni: ma - prima di qualsiasi intervento - quali sono le regole per la pensione oggi?

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

La riforma pensioni è al centro della nuova agenda politica della Presidente Meloni, si parla tanto di Quota 41 ed estendere Opzione Donna introducendo la cd. “Opzione Uomo”: ma – prima di qualsiasi intervento o modifica – quali sono le regole per la pensione oggi?

Quanti contributi servono per andare in pensione

A meno che il nuovo governo non decida di cambiare qualcosa, le modalità di uscita dal lavoro rimangono essenzialmente due:

  • pensione di vecchiaia, al raggiungimento dei requisiti minimi;
  • pensione anticipata, riconosciuta in determinati casi e in presenza di specifici requisiti.

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti e in presenza delle condizioni previste dalla legge. Dal 1° gennaio 2012 è possibile conseguire la pensione di vecchiaia se in possesso di determinati requisiti contributivi e anagrafici. I requisiti sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal 1° gennaio 1996. Nello specifico:

  • per gli iscritti all’AGO in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il requisito contributivo è di almeno 20 anni di anzianità contributiva (valutando la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata). In deroga al predetto requisito, è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni per alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi (qui la guida);
  • per gli iscritti all’AGO con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 e soggetti iscritti alla Gestione Separata vale il requisito contributivo di 20 anni a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. “importo soglia”).

In alternativa, tali soggetti possono accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni di età da adeguare alla speranza di vita (per gli anni dal 2019 al 2022 il requisito adeguato è di 71 anni), con cinque anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ma con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto.

Le lavoratrici madri, la cui pensione è liquidata col sistema contributivo, beneficiano di un’anticipazione del requisito anagrafico di quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi, oppure possono chiedere l’applicazione di un coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di un anno, in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli.

Pensioni, a quanti anni spetta?

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici, differenti a seconda delle gestioni (e questo vale sia per gli iscritti all’AGO in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 sia per quelli con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996).

Nello specifico:

  • le lavoratrici iscritte al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) possono andare in pensione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, a 67 anni;
  • le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 possono andare in pensione a 67 anni;
  • i lavoratori iscritti all’AGO (FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 possono andare in pensione a 67 anni;
  • i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 possono andare in pensione a 66 anni e 7 mesi.

In tutti i casi, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.

Quando si può richiedere la pensione anticipata

Le regole di uscita su cui oggi si sta discutendo particolarmente riguardano soprattutto quelle della pensione anticipata (qui i punti al vaglio della premier Meloni).

Al momento, la pensione anticipata con 64 anni di età, a domanda, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi che, entro il 31 dicembre 2022, risultano essere in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini. In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026. La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per questo tipo di trattamento pensionistico anticipato può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, e la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una di queste forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

A questo tipo di pensionamento anticipato, su richiesta del lavoratore, si aggiungono poi le pensione riconosciute agli impiegati nelle cd. attività usuranti (qui l’elenco aggiornato). C’è poi l’Ape sociale (qui i requisiti richiesti e le modalità di uscita previste dall’Inps) e la cd. Opzione Donna riservata, appunto, alle lavoratrici.

Per la valutazione della contribuzione versata occorre tenere presente che:

  • per il raggiungimento del predetto requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata;
  • per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione prima del 1° gennaio 1996, alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che, del predetto requisito contributivo (42 anni e 10 o 41 anni e 10 mesi), almeno 35 anni di contribuzione siano al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti;
  • per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, ossia coloro che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

I soli lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, inoltre, possono chiedere la pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare a decorrere dal 2023 agli incrementi della speranza (il requisito dei 63 anni, infatti, è stato innalzato dal 1° gennaio 2013 per effetto degli intervenuti adeguamenti alla speranza di vita), a condizione che risultino soddisfatti i seguenti ulteriori requisiti:

  • almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa);
  • ammontare della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (cd. importo soglia annualmente rivalutato). Per il 2021 l’importo è di 1.288,78 euro (460,28 x 2,8).

Per questa tipologia di pensione non si applica, in materia di decorrenza, la cosiddetta “finestra”, ossia il differimento del pagamento della pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.