Ricongiunzione contributi Gestione Separata Inps e lavoro dipendente, le nuove regole

L'Inps recepisce la Cassazione: via libera alla ricongiunzione tra Gestione Separata e professionisti. Requisiti, costi e calcolo dell'onere

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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È in arrivo una novità per chi ha lavorato come libero professionista per un periodo di tempo limitato o per chi, dopo un rapporto di lavoro subordinato, ha intrapreso la libera professione. L’Inps, con la circolare numero 15 del 9 febbraio 2026, ha disposto la possibilità di ricongiungere i contributi versati in casse diverse. Dal sito ufficiale si legge che si tratta di un vero e proprio aggiornamento delle regole sulla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria.

Per anni la Gestione Separata era rimasta esclusa dalle norme sulla ricongiunzione perché, pur essendo un fondo obbligatorio, non funziona come l’Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) o le gestioni dei lavoratori autonomi. In soccorso è intervenuta nel tempo la sentenza della Corte di Cassazione n. 26039 del 2019, che ha riconosciuto ai liberi professionisti il diritto di ricongiungere i contributi presso la propria Cassa. Scopriamo cosa cambia nella pratica, chi può richiedere l’operazione verso la Gestione Separata o verso le Casse professionali e quanto costa.

Ricongiungere i contributi: la novità

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 26039 del 2019, ha riconosciuto il diritto di un libero professionista di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione Separata presso la Cassa professionale di iscrizione. Si parte dal presupposto che la legge numero 45 del 1990 riconosce un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa d’iscrizione del libero professionista, ma mancava un passaggio tecnico che è stato ora chiarito dall’Inps.

Infatti, in attuazione di tali disposizioni, la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026 fornisce tutte le indicazioni per ricongiungere la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria, sia in “entrata” (verso la Gestione Separata) che in “uscita” (dalla medesima Gestione Separata verso gli enti privati).

Cosa cambia?

Con la nuova disposizione viene finalmente confermata la possibilità di unificare i contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati. Anche se il punto di riferimento resta la legge 45 del 1990, le modalità applicative tengono conto del fatto che la Gestione Separata è un sistema interamente contributivo.

Questo, come spiega l’Inps, incide su come vengono valutati i periodi trasferiti e sul calcolo dell’onere.

Chi può ricongiungere verso la Gestione Separata?

Più che elencare chi può farlo, la nota dell’Inps fa riferimento alla platea esclusa dalla ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata.

La domanda di ricongiunzione per la Gestione Separata deve riguardare tutti e per intero i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme assicurative ancora disponibili. Per questo motivo sono esclusi i periodi assicurativi che hanno già dato luogo a pensione, in quanto tale contribuzione non è più utilizzabile.

In sintesi, la circolare esclude chi:

  • ha già usato quei periodi per ottenere una pensione;
  • ha contributi, anche parziali, versati prima del 1° aprile 1996 presso una Cassa privata.

Quanto costa la ricongiunzione?

Il professionista deve pagare l’onere di ricongiunzione. Come spiega la circolare, il costo è determinato in questo modo:

  • si applica l’aliquota Ivs della Gestione Separata (pari al 33% per il 2025) alla retribuzione degli ultimi 12 mesi utili;
  • quel valore viene rapportato ai periodi da trasferire;
  • da questo importo si sottraggono i contributi già versati alla Gestione Separata.

Nel calcolo pesano il minimale e il massimale contributivo, che possono variare a seconda del reddito.

Ricongiunzione in uscita: le regole

Infine, la ricongiunzione in uscita avviene quando i contributi si spostano dalla Gestione Separata verso una Cassa professionale, che diventa la gestione accentrante. In questo caso il meccanismo funziona diversamente.

Infatti, i contributi sono valutati esclusivamente con il sistema contributivo e non si può derogare alle regole proprie della Gestione Separata. Infine, tutto deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento e unificazione della posizione assicurativa.