Può capitare che un lavoratore pubblico o privato debba assentarsi dal lavoro perché malato. In tal caso deve contattare il proprio medico di base che ha il compito di compilare il certificato medico e trasmetterlo in via telematica all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Succede, quindi, che durante gli orari di reperibilità, il lavoratore può essere sottoposto a una visita fiscale. Ecco, dunque, maggiori informazioni in merito, quali sono le fasce di reperibilità e le casistiche di esclusione.
Indice
Cosa fare quando si è in malattia e come gestire il certificato medico
Un lavoratore dipendente nel settore pubblico o privato se si ammala deve contattare il proprio medico di base che dovrà, come detto, compilare e inviare in via telematica il certificato di malattia o l’attestato di malattia. Quest’ultimo riporterà solo la prognosi con il tempo stimato per la guarigione (inizio-fine) mentre il certificato anche la diagnosi ovvero la causa della malattia.
Si potrà anche ricorrere alla versione cartacea ma solo se non sarà possibile effettuare un invio telematico. Fatta tale operazione, poi, il medico fornirà al paziente il numero di protocollo del certificato che quest’ultimo dovrà annotare e controllare nel dettaglio. Su di esso, infatti, sono riportati i dati personali e l’indirizzo per la reperibilità in caso di visita fiscale. Il lavoratore, inoltre, potrà anche controllare se il certificato è stato trasmesso correttamente e in più potrà consultare le domande frequenti riguardanti i certificati telematici. In essi, l’Inps ricorda che il medico dovrà annotare eventuali traumi subiti. Inoltre, dovrà specificare se il lavoratore ha diritto ad agevolazioni come l’esenzione della reperibilità alla visita fiscale.
Che succede se ci si ammala nei giorni festivi o la domenica?
Per ottenere il certificato medico, nel caso ci si ammali in giorni festivi e prefestivi, ci si può rivolgere al medico di Continuità Assistenziale. Ciò vale se la malattia inizia quel giorno o se si vuole prolungare quella già certificata fino al venerdì.
Nel caso di ricovero o se si finisce al Pronto Soccorso, è necessario invece chiedere alla struttura ospedaliera il certificato del periodo di degenza insieme alla prognosi. Se l’ospedale non riesce a emettere un certificato telematico e ne consegna uno cartaceo al paziente, quest’ultimo deve controllare con attenzione tutti i dati. Parliamo di quelli anagrafici, del codice fiscale, della diagnosi dettagliata, della durata di inizio della malattia, della data di rilascio del certificato e di quella di fine malattia prevista.
In più è necessario che sia annotato il tipo di referto medico ovvero se iniziale, in continuazione o in ricaduta. E ancora, il tipo di visita effettuata se domiciliare o ambulatoriale, l’indirizzo della residenza o il domicilio abituale nonché quello per la reperibilità durante la malattia.
Quali sono le fasce di reperibilità per la visita fiscale?
Per la visita fiscale, dallo scorso 1° settembre 2017 è stato istituito il Polo Unico che affida all’Inps la gestione esclusiva di esse. Da tale data, quindi, l’ente non solo effettua visite mediche ai lavoratori privati ma anche a quelli pubblici su richiesta della PA. Sono soggetti alla normativa del Polo Unico anche coloro che lavorano per le Forze Armate, per i Corpi Armati dello Stato e per quello Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per quanto riguarda le fasce di reperibilità, con la sentenza numero 16305 del Tar del Lazio del 3 novembre scorso, esse sono state uniformate per il pubblico e il privato. Significa che tutti i lavoratori devono essere reperibili tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 compresi i giorni festivi e le domeniche. Nel caso risultassero invece assenti, riceveranno un invito a recarsi presso gli ambulatori della struttura Inps territoriale in un giorno specifico.
Qualora ciò dovesse accadere, il suggerimento è quello di inviare una giustificazione valida per l’assenza al datore di lavoro per evitare eventuali sanzioni disciplinari. Quest’ultimo, poi, potrà anche consultare i risultati delle valutazioni dei medici legali nel caso il lavoratore invii la documentazione per assenza alla visita fiscale.
Quali sono i casi di esenzione alla visita fiscale
L’Istituto nazionale della previdenza sociale comunica che ci sono dei casi di esonero dalla visita fiscale, essi includono:
- la malattia legata a gravi patologie che richiedono delle cure salva vita;
- la malattia professionale o l’infortunio sul lavoro;
- l’infermità connessa a un’invalidità o menomazione del dipendente uguale o più alta del 67%.
I casi di esonero nel caso dei dipendenti pubblici, invece, riguardano:
- la malattia legata a patologie gravi che necessitano di terapie per salvare la vita;
- l’infermità connessa a un’invalidità riconosciuta uguale o più alta del 67%;
- una patologia inclusa nella tabella E del decreto sul riordinamento delle pensioni di guerra;
- menomazioni ascritte alle prime 3 categorie della tabella A del decreto sul riordinamento delle pensioni di guerra.
Ci sono anche malattie specifiche che possono esonerare dalla visita fiscale ma la decisione finale spetta al medico dell’Inps. Ovviamente devono essere documentate mediante certificati medici validi rilasciati dal medico curante o da una struttura accreditata. Tra le principali malattie ci sono:
- gli stati vegetativi di qualsiasi tipo;
- l’insufficienza renale;
- il trapianto di organi fondamentali per vivere;
- emorragie critiche e infarti dei tessuti;
- insufficienza respiratoria severa, inclusi disturbi infettivi (come polmoniti e broncopolmoniti critiche, ascesso polmonare, fibrosi cistica);
- insufficienza cardiaca acuta causata da anomalie elettriche (serious aritmie acute), ischemiche (infarto cardiaco acuto), meccaniche (guasto acuto della pompa) e versamenti pericardici;
- cirrosi epatica con scompenso acuto;
- infezioni diffuse, comprese le forme conclamate di Aids;
- intossicazioni acute sistemiche, sia professionali che accidentali, non coperte da Inail;
- aumento acuto della pressione liquorale intracranica;
- disordini metabolici in crisi acuta;
- disturbi psichiatrici in fase acuta di crisi e/o sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio (Tso);
- tumori maligni in trattamento chirurgico o neoadiuvante, con chemioterapia antiblastica e/o sue complicazioni, o radioterapia;
sindrome neurolettica maligna; - patologie acute con coinvolgimento sistemico;
- sindromi gravi derivanti da terapie o trattamenti diversi, come l’interferone terapia o le trasfusioni.
Bisogna comunque ricordare sempre che l’esenzione della visita fiscale è decisa dal medico Inps. Quest’ultimo, infatti, valuterà la situazione clinica del paziente nonché la documentazione medica. Per evitare problemi, quindi, il suggerimento è quello di consultare sempre il proprio medico curante per avere un certificato valido. Il medico, infatti, potrebbe inserire in quest’ultimo il codice di esclusione E che indica per quali motivi di salute la persona non può affrontare la visita. Tale sigla è accompagnata da una breve spiegazione nella quale si comunica il perché la visita fiscale si ritiene inopportuna.