Reddito di Libertà fino a 4.800 euro: cos’è e chi lo può richiedere

In pochi ancora lo sanno, ma in Italia esiste il cosiddetto Reddito di Libertà, una speciale misura a favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà

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Redazione

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In pochi ancora lo sanno, ma in Italia esiste il cosiddetto Reddito di Libertà, una speciale misura a favore delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà. Questo aiuto è finalizzato a sostenere prima di tutto le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale delle donne vittime di violenza, ma anche il percorso scolastico e formativo degli eventuali figli minorenni.

A chi spetta il Reddito di Libertà: i requisiti

L’aiuto è stato pensato soprattutto per contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria, in particolare per quanto riguarda proprio le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, ma anche per favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Per poter richiedere l’aiuto è necessario che le donne vittime di violenza siano seguite dai centri antiviolenza, riconosciuti dalle Regioni, o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. Le donne vittime di violenza che ricevono il contributo possono essere con o senza figli minori.

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Le donne straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane.

Quanto spetta: le cifre e le incompatibilità con altri aiuti

Con il Dpcm del 17 dicembre 2020 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse, pari a 3 milioni di euro, destinate a finanziarlo.

L’aiuto consiste in un contributo economico stabilito nella misura massima di 400 euro mensili per ciascuna donna, concesso in un’unica soluzione, per un massimo di 12 mesi: il totale massimo spettante è dunque pari a 4.800 euro l’anno.

Non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura, ad esempio Rem, NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc. Ma è esente dall’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ad occuparsi dell’erogazione dell’aiuto è l’INPS, che effettuerà il pagamento in un’unica soluzione, sulla base delle domande presentate, a favore delle beneficiarie della regione/provincia autonoma. Qualora siano disponibili, per i pagamenti l’INPS utilizzerà prima le risorse statali e poi quelle locali.

L’Istituto non è però responsabile nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della regione/provincia autonoma nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione della misura.

Come ottenerlo e come fare domanda

La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, attraverso il Comune di residenza, utilizzando il modello che potete scaricare qui. Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS è stata infatti predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani.

L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

Nel servizio “Prestazioni Sociali”, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno Unico (qui come funziona e come fare domanda) e Maternità, è infatti presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

Il rilascio del servizio, accessibile se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), sarà comunicato con apposito messaggio dell’Istituto.

Come compilare la domanda per non sbagliare

Perché la domanda sia regolare, devono essere compilati tutti i campi, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l’ammissione al beneficio, ossia l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.

Vanno anche indicate le modalità di pagamento scelte, selezionandole dall’apposito menu a tendina tra conti correnti IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata).

In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo “Identificazione finanziaria Area SEPA”, reperibile sul sito istituzionale dell’INPS, timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Gli operatori comunali referenti per l’inoltro della istanza potranno richiedere l’esibizione del documento di identità o del permesso di soggiorno, qualora ciò si renda necessario. L’INPS può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al suo mantenimento.

Come sapere se la domanda è stata accolta

Una volta presentata, la domanda di Reddito di Libertà può essere:

  • “accolta in pagamento”
  • “non accolta per insufficienza di budget”
  • “accolta in attesa di IBAN”, qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo.

L’esito dell’istruttoria viene reso disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni, che, all’occorrenza, potranno procedere alla stampa della domanda recante l’esito dell’istruttorie.

L’esito viene comunque anche comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare o l’indirizzo e-mail), ai quali quindi va fatta massima attenzione per evitare errori.

Le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere oggetto di accoglimento in un momento successivo, in caso di respingimento di domande già presentate. Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.