Lavoro, novità per le prestazioni occasionali: nel 2023 cambiano limiti e attività

I datori di lavoro possono ottenere prestazioni di lavoro occasionali tramite il Libretto Famiglia o il Contratto di prestazione occasionale. Le nuove regole

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Redazione

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Novità importanti per le prestazioni occasionali. Ricordiamo che i datori di lavoro possono ottenere prestazioni di lavoro occasionali in due modi diversi: tramite il Libretto Famiglia e tramite il Contratto di prestazione occasionale.

Chi può usare il Libretto Famiglia

Possono utilizzare il Libretto Famiglia solo le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per pagare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

  • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità
  • insegnamento privato supplementare
  • prestazioni occasionali rese dagli steward, nell’ambito di società sportive.

Più info su come funziona e chi può usare il Libretto Famiglia qui.

Chi può usare il Contratto di prestazione occasionale

Possono fare ricorso invece al Contratto di prestazione occasionale:

  • professionisti
  • lavoratori autonomi
  • imprenditori
  • associazioni
  • fondazioni e altri enti di natura privata
  • Amministrazioni pubbliche.

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Limiti economici

Nel 2023 sono diversi i cambiamenti che riguardano i rapporti di lavoro occasionali. Per quanto riguarda i limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale, dal 1° gennaio 2023 ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare compensi di importo complessivamente massimo di 10mila euro per anno civile.

Resta invece il limite di compenso pari a 5mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Nel dettaglio, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono pari a:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5mila euro
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10mila euro
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Una delle novità più rilevanti della nuova normativa è che questi limiti si applicano ora anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, indicate dal codice Ateco 2007 93.29.1.

Per le sole società sportive, e per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5mila euro.

L’INPS ricorda che la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per alcune categorie di prestatori, e cioè:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università
  • persone disoccupate
  • percettori di prestazioni integrative del salario, o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I limiti di compenso complessivo riferiti a ciascun singolo prestatore sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti a queste categorie.

Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale

In via generale, è stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; prima erano 5.

Questa regola si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo. Non si applica invece per le pubbliche Amministrazioni e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward.

Cosa cambia per le aziende alberghiere e per le strutture turistiche

Come detto, anche le aziende alberghiere e le strutture turistiche possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale per la remunerazione delle attività lavorative rese anche da lavoratori non appartenenti a categorie speciali. Anche loro, dunque, dal 1° gennaio 2023 possono stipulare accordi di prestazioni occasionali con tutti i lavoratori.

Anche per loro è vietato l’accesso alle prestazioni occasionali se hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Rimane fermo l’obbligo, per questa categoria di aziende, di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione stessa mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso apposita procedura INPS. Qui l’utilizzatore deve indicare l’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da 1 a 10 giorni consecutivi, e la durata complessiva del lavoro occasionale.

In ogni caso è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura

La nuova legge ha abrogato poi le disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura. Dal 1° gennaio 2023 è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Atteso il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura solo mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria prevista.

In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto, o diverso da quello previsto dalla disciplina, quali:

  • persone disoccupate, percettori di NASpI o DIS-COLL o di Reddito di cittadinanza o percettori di ammortizzatori sociali
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università
  • detenuti o internati, e soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Infine – novità particolarmente importante – sono state semplificate le modalità di reperimento di manodopera per le attività stagionali, proprio favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.