Con un annuncio diffuso sulla propria piattaforma il 6 dicembre (n. 4380), l’INPS ha comunicato diverse modifiche relative ai voucher. A partire dal mese di dicembre 2023, sarà ora possibile effettuare la ricarica dei voucher non solo presso gli usuali punti dedicati, ma anche presso supermercati, bar e tabaccherie. Inoltre, è stata implementata una nuova funzionalità su AppIO e MyInps che permette di monitorare l’attività lavorativa occasionale, sia in veste di prestatore che di utilizzatore. Esaminiamo le ultime novità introdotte riguardo ai voucher per prestazioni occasionali.
Le modalità di versamento
Dal mese in corso, la provvista finanziaria destinata al compenso delle prestazioni di lavoro occasionale (precedentemente noto come voucher) può essere effettuata attraverso il sistema di pagamento pagoPA. Ciò implica la possibilità di effettuare versamenti online o presso vari canali fisici, tra cui banche, sportelli ATM, edicole, bar e supermercati.
Questa innovazione riguarda sia le prestazioni di lavoro gestite attraverso il Libretto Famiglia sia quelle regolate dal “contratto di prestazione occasionale” riservato a imprese e titolari di partita IVA. La gestione completa del rapporto occasionale avviene su una piattaforma online messa a disposizione dall’INPS. A partire da dicembre, all’interno del portale pagamenti sul sito dell’INPS, l’utilizzatore può inserire l’importo da versare, generare il bollettino per il pagamento e selezionare una delle due modalità di pagamento pagoPA: pagamento online e avviso di pagamento pagoPA, quest’ultimo rappresentando la nuova opzione disponibile dal corrente mese di dicembre.
Come pagare
Per poter usufruire delle prestazioni di lavoro occasionale, che includono sia il Libretto Famiglia che il contratto di prestazione occasionale precedentemente menzionato, è indispensabile che l’utilizzatore proceda con la preliminare alimentazione del proprio portafoglio telematico. Tale procedura implica il versamento di una provvista specifica destinata a coprire la retribuzione del prestatore, insieme al pagamento degli oneri INPS e dei costi di gestione associati. Questo processo di finanziamento può essere completato attraverso il modello F24, dove è fondamentale specificare come causale LIFA o CLOC.
In altre parole, prima di avvalersi delle prestazioni lavorative occasionali, l’utilizzatore è tenuto a effettuare un’operazione preliminare per garantire la disponibilità finanziaria necessaria. Tale operazione non solo include la copertura della remunerazione del prestatore ma anche l’adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’INPS e il pagamento delle spese amministrative. La modalità preferenziale per effettuare tale versamento è tramite il modello F24, dove è di fondamentale importanza indicare in modo chiaro e corretto le causali LIFA o CLOC, affinché il processo venga correttamente registrato e contabilizzato.
Cosa si intende per prestazione occasionale
Il termine “prestazioni di lavoro occasionali” si riferisce a tutte le attività svolte entro determinati limiti di importo e durata, i quali vengono calcolati su base annuale, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Qualora tali limiti vengano superati, il rapporto di lavoro non può più essere considerato una “prestazione occasionale” e deve essere trasformato in un contratto a tempo pieno e indeterminato. Colui che usufruisce di tali prestazioni occasionali, che può essere una famiglia, un’impresa o un titolare di partita IVA, è denominato utilizzatore, assumendo una sorta di ruolo simile a quello di datore di lavoro. Dall’altra parte, colui che fornisce le prestazioni lavorative è chiamato prestatore.
Le prestazioni occasionali attualmente sono soggette a tre regimi distinti:
- Uno dedicato alle famiglie (Libretto Famiglia)
- Un altro rivolto alle “non famiglie”, che include imprese, professionisti e altri titolari di partita IVA (contratto di prestazione occasionale, abbreviato in Prest.O)
- Un terzo regime specifico per il settore agricolo.