Mentre moltissimi italiani sono in ferie, ecco che arriva una buona notizia sul fronte lavoro. Il governo Draghi ha infatti dato il via a una serie di importanti novità relative al cosiddetto congedo parentale. Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura dei figli nei primi anni di vita.
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I requisiti
Possono averlo lavoratrici e lavoratori dipendenti, anche ex IPSEMA. Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso.
Regole a parte sono previste per le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato, che possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo.
Per gli anni successivi al primo e fino al sesto, per i periodi di congedo indennizzabili, e fino al 12esimo, per i periodi di congedo fruibili, possono fare richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore, che prevede l’iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.
Restano invece escluse alcune categorie: genitori disoccupati o sospesi, genitori lavoratori domestici e genitori lavoratori a domicilio.
Come funziona il nuovo congedo parentale
Ecco come funziona il nuovo congedo parentale:
- alla mamma spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al 12esimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), e non più fino al 6° anno
- anche al papà spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al 12esimo anno, e non più fino al 6° anno, di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento)
- entrambi i genitori hanno poi diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi, e non più 6 mesi.
Non cambiano, invece, i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori già previsti:
- la mamma può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento
- il papà può fruire di massimo 6 mesi, elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Come funziona il congedo parentale per il genitore solo
Al genitore che invece sia solo (per solo si intende anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio) sono riconosciuti 11 mesi, e non più 10 mesi, continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi, e non più 6, sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Come funziona dopo i 9 mesi
Per i periodi di congedo parentale eventualmente necessari dopo i 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al 12esimo anno, e non più fino all’8° anno, di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Congedo parentale a ore
La legge consente di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria e i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Quando e come fare domanda
La domanda di congedo va inviata prima dell’inizio del periodo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. Viene invece direttamente pagata dall’INPS a:
- operaie e operai agricoli a tempo determinato
- lavoratrici e lavoratori stagionali a termine
- lavoratrici e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato
- lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata
- lavoratrici autonome.
Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Per evitare la perdita del diritto, è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’INPS prima dello scadere dell’anno domanda scritta di data certa.
In un nostro precedente articolo vi avevamo spiegato come richiedere il congedo parentale ex post.
La domanda va fatta:
- online sul sito INPS
- tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
- tramite enti di patronato e intermediari INPS.
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, precisa l’INPS, dal 13 agosto 2022 è già possibile fruire dei congedi nuovi, facendone richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente e regolarizzando poi la propria posizione in un secondo momento con domanda online all’INPS.
I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS.
In altri due nostri articoli trovate le nuove regole sul congedo parentale per i lavoratori autonomi e quelle per gli iscritti alla gestione separata INPS.