Ferie retribuite, non basta lo stipendio base: quali voci devono essere pagate

La sentenza 1373/2026 del Tribunale di Salerno chiarisce quando le indennità previste in contratto vanno incluse nella retribuzione feriale

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Claudio Garau

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Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Lo stipendio nelle ferie annuali non deve necessariamente coincidere in ogni dettaglio con quello incassato nei giorni lavorativi, ma non può essere ridotto al punto da scoraggiare il dipendente dal godere del riposo. Vanno quindi considerate anche le indennità collegate alle particolari condizioni di svolgimento delle mansioni, purché siano corrisposte con una certa continuità e abbiano un peso economico significativo.

È quanto emerge dalla sentenza 1373/2026 del Tribunale di Salerno, che ha riconosciuto a due dipendenti di una struttura sanitaria il diritto alle differenze retributive per le ferie godute nell’arco di cinque anni.

Ferie retribuite e stipendio ordinario, i chiarimenti della giurisprudenza

Il diritto alle ferie annuali retribuite ha fondamento costituzionale ed è protetto da un pacchetto di norme di legge. Inoltre, sul piano europeo, l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce almeno quattro settimane di ferie all’anno.

In materia la Corte di giustizia dell’UE ha chiarito che questo diritto non si esaurisce nella possibilità di assentarsi conservando una parte dello stipendio: durante il riposo, il lavoratore deve poter contare — in linea di principio — sulla retribuzione ordinaria. Una perdita economica considerevole potrebbe infatti indurlo a rinunciare alle ferie o a rinviarle, compromettendone la finalità di recupero psicofisico.

Il principio giurisprudenziale emerge, tra l’altro, dalla sentenza del 22 maggio 2014, causa C-539/12, riguardante un dipendente remunerato anche attraverso provvigioni sulle vendite. In quest’ultimo caso, la Corte europea aveva riconosciuto l’importanza delle provvigioni nel calcolo della retribuzione feriale, poiché costituivano una componente sostanziale e prevalente nello stipendio ordinario.

L’orientamento è stato recepito dalla Cassazione con la sentenza n. 13425/2019, relativa all’inclusione nella retribuzione feriale di diverse indennità e del ticket mensa. Per determinare quanto spetta durante le ferie occorre quindi valutare la funzione effettiva delle singole voci, senza limitarsi alla loro denominazione in busta paga.

Quando le indennità devono essere incluse

Non tutte le somme percepite durante il rapporto devono necessariamente essere riconosciute anche durante le ferie. Gli elementi destinati esclusivamente a rimborsare spese occasionali, come determinate spese di trasferta, saranno tendenzialmente esclusi dalla base di calcolo della retribuzione feriale.

Viceversa potranno essere incluse nel calcolo della retribuzione feriale le componenti economiche strettamente collegate alle caratteristiche delle mansioni o alla posizione o status professionale e personale del lavoratore, per esempio alcune integrazioni legate all’anzianità, alla qualifica o alle responsabilità ricoperte. Si tratta cioè di quelle indennità in busta paga che, oltre a essere incassate con continuità, compensano un disagio derivante dalla delicatezza, scomodità o gravosità dell’attività svolta.

Inoltre, sarà importante la rilevanza economica dell’importo. Infatti, se l’eventuale esclusione dell’indennità determina una riduzione significativa della retribuzione durante le ferie, potrà prodursi un effetto dissuasivo incompatibile con la tutela europea. E attenzione perché in aula non sarà necessario dimostrare che il lavoratore abbia effettivamente rinunciato al riposo: ai fini della tutela è sufficiente che la perdita economica possa scoraggiarne la fruizione.

Come chiarisce il Tribunale di Salerno la valutazione di tutti questi aspetti andrà fatta caso per caso, considerando la natura della somma, la frequenza con cui viene corrisposta e, quando necessario, la sua media in un periodo rappresentativo. Saranno di essenziale riferimento le buste paga di un arco temporale significativo (anche per questo è importante saperle leggere) e, in caso di controversia, spetterà alla magistratura valutare gli elementi disponibili e capire quale sia il perimetro effettivo della retribuzione feriale.

Perché l’irrinunciabilità delle ferie non è sufficiente

Il divieto costituzionale di rinunciare alle ferie non esclude che il lavoratore possa essere indotto a rinviarle per timore di perdere una parte dello stipendio.

Come sottolinea il Tribunale di Salerno, garantire di potersi assentare dal lavoro ma senza un trattamento economico adeguato non assicura necessariamente un riposo effettivo, che è invece necessario per recuperare le energie psico-fisiche e tutelare salute e sicurezza.

Il caso dei dipendenti sanitari, gli arretrati e la decisione del giudice

La controversia riguardava due dipendenti a tempo indeterminato di una struttura sanitaria, impegnati per 36 ore settimanali con turni distribuiti nell’arco delle 24 ore. Per le mansioni svolte percepivano un’indennità giornaliera di turno di 4,49 euro e un’indennità di 4,13 euro per particolari condizioni di lavoro, relative, tra gli altri, ai servizi di terapia intensiva e sala operatoria.

L’azienda non aveva incluso queste somme nella retribuzione delle ferie tra gennaio 2020 e dicembre 2024. Il contratto collettivo prevedeva infatti l’esclusione delle specifiche indennità dal relativo calcolo. Il Tribunale ha però ritenuto questa esclusione illegittima nel caso concreto, perché entrambe le voci erano direttamente collegate alle mansioni, venivano corrisposte con continuità — o comunque non occasionalmente — e avevano un’incidenza economica tale da poter scoraggiare la fruizione delle ferie.

In particolare, dal confronto tra la retribuzione ordinaria e quella riconosciuta durante il riposo emergeva una riduzione giornaliera di almeno il 10%. Il giudice campano ha esplicitamente richiamato un importante precedente giurisprudenziale (Cass. 17495/2025), secondo cui anche una diminuzione del 6% può produrre un effetto dissuasivo. Sono comunque percentuali che non costituiscono soglie automatiche, ma elementi da valutare situazione per situazione.

Il Tribunale ha così riconosciuto il diritto dei dipendenti a includere entrambe le indennità nella retribuzione feriale, dichiarando la nullità delle disposizioni collettive incompatibili con questo primario diritto. L’ente sanitario è stato condannato a versare il dovuto ai lavoratori, insieme agli interessi legali dalla maturazione dei crediti fino al pagamento e alle spese processuali.

Che cosa cambia

Sul solco di una giurisprudenza costante e con contributi anche recenti, la sentenza 1373/2026 del Tribunale di Salerno ribadisce che i contratti collettivi non possono escludere indiscriminatamente dalla retribuzione feriale componenti economiche che, per funzione, continuità e incidenza sullo stipendio, devono essere considerate per garantire l’effettività del diritto alle ferie.

In linea generale, non ogni voce in busta paga è automaticamente dovuta durante il riposo perché occorrerà verificarne la natura e la rilevanza concreta. Con l’eventuale aiuto dei sindacati o di un consulente del lavoro, i dipendenti potranno controllare che la retribuzione feriale sia corretta e, in caso di decurtazioni ingiustificate, far valere i propri diritti anche in tribunale. Per i datori di lavoro è invece essenziale verificare che i criteri di calcolo siano conformi alla normativa europea e alla giurisprudenza, evitando il rischio di contenziosi e arretrati.